CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 33781/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto PALI Blerim colpevole del reato di detenzione con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana (dodici chilogrammi) in concorso e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità nei suoi confronti oltre ogni ragionevole dubbio, quale concorrente del KOLA che aveva riconosciuto la propria responsabilità per i fatti in oggetto, assumendo la equivocità degli indizi indicati a sostegno della sua condotta partecipativa quale autista della vettura dove era stato caricato lo stupefacente e per il fatto di avere tentato di darsi alla fuga quando erano intervenute le forze dell'ordine. Con una seconda articolazione assume difetto d motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro rinvenuta in suo possesso, ai sensi degli art.85 bis dPR 309/90 e 240 bis cod.pen. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto la motivazione non è contraddittoria né manifestamente illogica nel riconoscere il contributo agevolativo del PALI, quale conducente dell'autovettura che avrebbe dovuto caricare lo stupefacente e portarlo a destinazione, così da potersi escludere che il correo gli avesse assegnato tale compito senza renderlo edotto della natura del contenuto del collo da trasportare, anche in ragione delle cautele da osservare e del percorso da seguire; tale inferenza, che costituisce espressione non illogica del ragionamento presuntivo riservato al giudice del merito, è poi confortata dal fatto che il PALI ebbe a tentare la fuga non appena si palesarono gli agenti di PG e dall'ulteriore dato del comportamento tenuto presso l'istituto di detenzione a fronte della richiesta di chiarimenti sul possesso dello stupefacente rivoltagli dal congiunto. Una volta accertato, mediante il ragionamento per presunzioni, che il PALI era consapevole della natura del carico (del peso di oltre tredici chilogrammi), risulta essersi concretizzata la fattispecie del reato di trasporto dello stesso nonché di rafforzamento del proposito criminoso del Kola qualora quest'ultimo ne fosse l'unico destinatario. Manifestamente infondata è la censura concernente la confisca della somma di denaro che non è intervenuta in quanto profitto o provento di attività illecite, come prospetta la difesa del ricorrente ma, con riferimento all'art.240 bis cod.pen., per non avere il PALI fornito alcuna giustificazione della sua provenienza e, al contempo dal fatto che l'imputato risultava privo di fonti reddituali in quanto, pure titolare di un'azienda, non aveva dichiarato alcun ricavo. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il C