Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 805/2026
ECLI:EU:C:2026:523
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0014
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
25 giugno 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Articolo 25 – Atti pubblici – Atto certificato come titolo esecutivo europeo – Procedimento di esecuzione – Articolo 21, paragrafo 2 – Divieto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione della certificazione – Atto notarile redatto prima dell’entrata in vigore di tale regolamento – Violazione dell’ambito di applicazione
ratione temporis
del suddetto regolamento da parte delle autorità competenti dello Stato membro d’origine»
Nella causa C‑14/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 28 febbraio 2024, pervenuta in cancelleria il 15 gennaio 2025, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da O. Spineanu-Matei (relatrice), presidente di sezione, N. Piçarra e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: E. Sartori, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 novembre 2025,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA], da A.F. Gorton, Rechtsanwalt;
–
per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e A. Sahner, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da S. Noë, N. Schaeffer e F. Wilman, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 febbraio 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (
GU 2004, L 143, pag. 15
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA], società con sede in Erfurt (Germania), e LN, in merito all’esecuzione in [OSCURATO:PERSONA] di un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo in Germania.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
Il considerando 7 del regolamento n. 805/2004 è così formulato:
«Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici aventi ad oggetto crediti non contestati e alle decisioni pronunciate in seguito a impugnazioni di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici, certificati come titoli esecutivi europei».
4
Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto»:
«Il presente regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell’esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione».
5
L’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo», così dispone al suo paragrafo 1:
«Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.
Un credito si considera “non contestato” se:
(…)
d) il debitore l’ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico».
6
Ai sensi dell’articolo 4 dello stesso regolamento, rubricato «Definizioni»:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(…)
2.
“credito”: un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nella decisione giudiziaria, nella transazione o nell’atto pubblico;
(…)».
7
Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 805/2004, intitolato «Abolizione dell’
exequatur
»:
«La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento».
8
L’articolo 10 di tale regolamento, intitolato «Rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo europeo», è formulato come segue:
«1. Il certificato di titolo esecutivo europeo, su istanza presentata al giudice d’origine, viene
a)
rettificato se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato;
b)
revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.
2. La legislazione dello Stato membro d’origine si applica alla rettifica e alla revoca del certificato di titolo esecutivo europeo.
(…)».
9
L’articolo 21 del regolamento in parola, rubricato «Rifiuto dell’esecuzione», prevede quanto segue:
«1. Su richiesta del debitore l’esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell’esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:
a)
la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e
b)
la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell’esecuzione, e
c)
il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d’origine.
2. In nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell’esecuzione».
10
L’articolo 23 di tale regolamento, intitolato «Sospensione o limitazione dell’esecuzione», dispone quanto segue:
«Se il debitore ha
–
impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai sensi dell’articolo 19, o
–
chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell’articolo 10,
il giudice o l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione può, su istanza del debitore,
a)
limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o
b)
subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l’importo; o
c)
in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione».
11
Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento n. 805/2004, rubricato «Atti pubblici»:
«1. Gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro, su richiesta presentata all’autorità designata dallo Stato membro d’origine, sono certificati come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell’allegato III.
2. Un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguito negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.
3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell’articolo 5, dell’articolo 6, paragrafo 1 e dell’articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell’articolo 21, paragrafo 1 e dell’articolo 22».
12
L’articolo 26 di tale regolamento, intitolato «Disposizione transitoria», prevede quanto segue:
«Il presente regolamento si applica solo alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore».
13
Ai sensi dell’articolo 33 del suddetto regolamento, rubricato «Entrata in vigore»:
«Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.
Esso si applica a partire dal 21 ottobre 2005, ad eccezione degli articoli 30, 31 e 32, che si applicano dal 21 gennaio 2005».
Diritto austriaco
14
L’articolo 54b dell’Exekutionsordnung (codice di procedura esecutiva) prevede che l’esecuzione forzata sia autorizzata mediante procedura semplificata qualora il creditore si basi su un titolo esecutivo austriaco, su un titolo esecutivo straniero a esso equiparato, in particolare in forza di un atto del diritto dell’Unione, oppure di un titolo esecutivo straniero che sia stato oggetto di una procedura d’
exequatur
.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
15
Il 14 febbraio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) una domanda di esecuzione forzata sui beni appartenenti a LN per un credito di EUR 25000, maggiorato degli interessi, sulla base di un atto notarile redatto in Germania il 28 maggio 1999, che ha acquistato forza esecutiva il 1
o
giugno 1999, relativo alla costituzione di una garanzia immobiliare per un importo totale pari a 6488600 marchi tedeschi (DEM) (circa EUR 3317568).
16
A sostegno della sua domanda, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto tale atto notarile nonché il certificato di titolo esecutivo europeo rilasciato il 19 gennaio 2021, dalle competenti autorità tedesche, utilizzando il modello riportato nell’allegato III al regolamento n. 805/2004.
17
Il 24 marzo 2022 LN ha proposto opposizione contro la decisione che ha autorizzato l’esecuzione richiesta.
18
Con decisione in pari data, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto l’opposizione, dichiarando che la procedura semplificata di esecuzione prevista all’articolo 54b del codice di procedura esecutiva era applicabile.
19
Adito in appello da LN, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha modificato tale decisione e ha disposto l’interruzione dell’esecuzione, nonché l’annullamento degli atti di esecuzione già compiuti.
20
Tale giudice ha ritenuto che l’atto notarile redatto in Germania nel 1999 non rientrasse nell’ambito di applicazione
ratione temporis
del regolamento n. 805/2004, poiché quest’ultimo trova applicazione solo agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore, vale a dire il 21 gennaio 2005. Di conseguenza, il riconoscimento e l’esecuzione in [OSCURATO:PERSONA] di tale atto notarile sarebbero disciplinati non da detto regolamento, bensì dalla convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 1972, L 299, pag. 32
) e sarebbero soggetti alla procedura di
exequatur
.
21
Secondo detto giudice, il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo da parte delle autorità tedesche non può impedire il controllo, nello Stato membro dell’esecuzione, di tale certificazione in caso di manifesta inosservanza dell’ambito di applicazione
ratione temporis
del regolamento n. 805/2004.
22
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione («
Revision
») dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio.
23
Al fine di statuire su tale impugnazione, detto giudice si chiede, in sostanza, se i giudici o le autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione possano esaminare il modo in cui l’applicabilità
ratione temporis
del regolamento n. 805/2004 è stata accertata dai giudici o dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine in occasione del rilascio di un titolo esecutivo europeo.
24
A tal riguardo, detto giudice precisa che dall’impianto sistematico di tale regolamento risulta che la certificazione come titolo esecutivo europeo deve essere verificata esclusivamente nello Stato membro d’origine, senza che ciò crei un deficit di tutela giuridica per il debitore, dato che gli eventuali errori al momento del rilascio di un siffatto certificato possono essere contestati da quest’ultimo in tale Stato.
25
Tuttavia, il giudice del rinvio menziona una corrente dottrinale nazionale che critica l’impossibilità di verificare il certificato di titolo esecutivo europeo nello Stato membro dell’esecuzione e secondo la quale dovrebbe essere ammessa la possibilità di rilevare, in tale Stato, la manifesta inosservanza dell’ambito di applicazione
ratione materiae
o
ratione temporis
di detto regolamento. L’articolo 21, paragrafo 2, del medesimo regolamento non potrebbe, pertanto, essere interpretato nel senso che vieta una siffatta verifica.
26
Secondo tale giudice, l’atto notarile oggetto del procedimento principale, redatto il 28 maggio 1999 da un notaio tedesco, non rientra nell’ambito di applicazione
ratione temporis
del regolamento n. 805/2004 il quale, come risulta dall’articolo 26 di quest’ultimo, riguarda gli atti pubblici redatti dopo l’entrata in vigore di tale regolamento, vale a dire il 21 gennaio 2005. Detto giudice osserva che il criterio determinante per stabilire se un atto pubblico rientri o meno nell’ambito di applicazione
ratione temporis
di detto regolamento è la data della sua redazione o della sua registrazione e non quella del rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo.
27
In tale contesto, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 21, paragrafo 2, [del regolamento n. 805/2004], in combinato disposto con l’articolo 25 [dello stesso], debba essere interpretato nel senso che una certificazione rilasciata dall’autorità competente nello Stato membro d’origine - utilizzando il modello di cui all’allegato III al regolamento - di un atto pubblico esecutivo (nel caso di specie, un atto notarile esecutivo redatto da un notaio tedesco) quale titolo esecutivo europeo non può essere oggetto di riesame nello Stato membro dell’esecuzione neppure se, alla luce della data di redazione dell’atto pubblico, l’ambito di applicazione
ratione temporis
del regolamento sia manifestamente violato».
Sulla questione pregiudiziale
28
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, letto in combinato disposto con l’articolo 25 di quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che esso osta al riesame del merito, nello Stato membro di esecuzione, della certificazione come titolo esecutivo europeo di un atto pubblico esecutivo effettuata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine, anche qualora tale atto non sia stato redatto o registrato posteriormente alla data di entrata in vigore di tale regolamento, in violazione dell’articolo 26 di quest’ultimo.
29
Occorre osservare, anzitutto, che il regolamento n. 805/2004 mira, come risulta dal suo articolo 1, a garantire, mediante la creazione di un titolo esecutivo europeo, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici riguardanti crediti non contestati.
30
Occorre poi precisare che, in forza dell’articolo 26 del regolamento n. 805/2004, quest’ultimo è applicabile solo agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore, vale a dire il 21 gennaio 2005. Ciò premesso, come risulta dall’articolo 33, secondo comma, di tale regolamento, ad eccezione di talune disposizioni che non sono pertinenti ai fini della presente causa, la data di applicazione di detto regolamento è stata fissata al 21 ottobre 2005.
31
Ne consegue che, ad eccezione di tali disposizioni, è a partire da quest’ultima data che i giudici e le autorità degli Stati membri sono tenuti ad applicare il regolamento n. 805/2004, ivi compresa la ripartizione delle competenze che esso stabilisce tra i giudici e le autorità dello Stato membro d’origine e quelli dello Stato membro dell’esecuzione. Una certificazione come titolo esecutivo europeo poteva pertanto essere effettuata solo a partire dal 21 ottobre 2005 per gli atti pubblici redatti o registrati dopo il 21 gennaio 2005, dato che il criterio che consente di stabilire se un atto pubblico rientri nell’ambito di applicazione
ratione temporis
di tale regolamento non è la data di rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo, bensì quella della redazione dell’atto o della sua registrazione.
32
Occorre inoltre osservare che dal combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento risulta che un credito, definito come diritto a una determinata somma di denaro divenuta esigibile o la cui data di scadenza è stata indicata in un atto pubblico, si considera non contestato se il debitore l’ha espressamente riconosciuto in tale atto.
33
Un atto pubblico relativo a un siffatto credito esecutivo in uno Stato membro è certificato, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, di detto regolamento, come titolo esecutivo europeo, su istanza presentata all’autorità designata dallo Stato membro d’origine, utilizzando il modello riportato nell’allegato III del regolamento n. 805/2004.
34
Conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 805/2004, il capo IV di quest’ultimo, dedicato all’esecuzione, si applica
mutatis mutandis
a quella degli atti pubblici, ad eccezione del suo articolo 21, paragrafo 1, relativo al diniego dell’esecuzione in caso di incompatibilità con una decisione emessa anteriormente, e del suo articolo 22, relativo agli accordi con i paesi terzi.
35
Ne consegue che l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, è applicabile all’esecuzione di un atto pubblico riguardante un credito non contestato, certificato come titolo esecutivo europeo.
36
Infine, occorre osservare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni e dalla Commissione europea all’udienza dinanzi alla Corte, l’articolo 26 del regolamento n. 805/2004 enuncia una condizione per la certificazione di un atto pubblico come titolo esecutivo europeo, dal momento che tale articolo 26 subordina tale certificazione alla condizione che tale atto sia redatto o registrato posteriormente al 21 gennaio 2005. Il controllo del rispetto di tale condizione per un determinato atto implica un’operazione di qualificazione giuridica da parte del giudice o dell’autorità competente dello Stato membro d’origine.
37
Fatte salve tali osservazioni preliminari, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, letto in combinato disposto con l’articolo 25 di tale regolamento, occorre, conformemente a una giurisprudenza costante, tener conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck,
292/82
,
EU:C:1983:335
, punto
12
, e del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA],
C‑643/24
,
EU:C:2025:923
, punto
37
e giurisprudenza citata).
38
In primo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione letterale di tali disposizioni, si deve osservare che i termini dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004 variano a seconda delle versioni linguistiche.
39
Infatti, conformemente alla versione francese di tale articolo 21, paragrafo 2, «en aucun cas» (in nessun caso) l’atto pubblico o la sua certificazione quale titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un «réexamen au fond» (riesame del merito) nello Stato membro dell’esecuzione.
40
L’espressione «in nessun caso», che riflette il carattere assoluto che può riferirsi ad un divieto, è utilizzata in varie altre versioni linguistiche, in particolare nelle versioni in lingua bulgara («pri nikakvi déutoyatelstva»), spagnola («en ningún caso»), danese («under ingen omstændigheder»), greca («se kamía períptosi»), inglese («under no circumstances»), croato («ni pod kojim uvjetima»), italiano («in nessun caso»), portoghese («em caso algum») o rumeno («în niciun caz»).
41
Tuttavia, in altre versioni linguistiche, tale espressione non è utilizzata, ossia nelle lingue tedesca («weder die Entscheidung noch ihre Bestätigung als [OSCURATO:PERSONA] dürfen im Vollstreckungsmitgliedstaat in der Sache selbst nachgeprüft werden») («Né la decisione né la sua certificazione come titolo esecutivo europeo possono formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell’esecuzione») e svedese («Domen eller Intyget om europeisk exekutionstitel får aldrig omprövas i sak i verkställighetsmedlemsstaten») («La decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo non possono mai formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell’esecuzione»). Queste ultime contengono formulazioni diverse che rinviano o alla stessa idea di un divieto totale di riesame nel merito, mediante l’uso dell’avverbio di negazione «mai», come nella versione svedese, o ad un divieto espresso in modo meno categorico, mediante l’uso della congiunzione coordinativa negativa «né» e del verbo «potere» in una forma negativa, come nella versione tedesca.
42
Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né le si può attribuire un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. La necessità di un’interpretazione e di un’applicazione uniformi di ciascuna disposizione del diritto dell’Unione esclude che tale disposizione sia considerata isolatamente in una delle sue versioni linguistiche e impone che essa sia interpretata in funzione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui fa parte (v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 1969, Stauder,
29/69
,
EU:C:1969:57
, punti
2
e
3
, nonché del 29 gennaio 2026, [OSCURATO:PERSONA],
C‑286/24
,
EU:C:2026:49
, punto
31
).
43
Per quanto riguarda l’espressione «riesame del merito», dalla giurisprudenza della Corte risulta che il suo divieto comporta l’impossibilità di un controllo dell’esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dai giudici o dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] de Fútbol,
C‑633/22
,
EU:C:2024:843
, punto
36
e giurisprudenza citata).
44
In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, letto in combinato disposto con l’articolo 25 di quest’ultimo, occorre ricordare che l’impianto sistematico di tale regolamento si basa su una netta ripartizione delle competenze tra, da un lato, i giudici e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e, dall’altro, quelli dello Stato membro dell’esecuzione, ripartizione che deriva dal fatto che il credito e il titolo esecutivo europeo che lo accerta sono accertati sulla base del diritto dello Stato membro d’origine, mentre il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] AERO Alzey,
C‑393/21
,
EU:C:2023:104
, punto
38
).
45
Per quanto riguarda il procedimento di esecuzione di un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo, l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004 prevede che tale atto sia eseguito negli Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi all’esecuzione.
46
Come risulta dal rinvio operato dall’articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento al capo IV di quest’ultimo, relativo all’esecuzione, le autorità giurisdizionali o le autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione, investite di una domanda di esecuzione di un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo, sono autorizzate soltanto a limitare o sospendere l’esecuzione, in forza dell’articolo 23 di tale regolamento, in particolare qualora il debitore abbia chiesto, nello Stato membro d’origine, la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo, conformemente all’articolo 10 del regolamento n. 805/2004, applicabile agli atti pubblici.
47
In particolare, dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento risulta che il certificato di titolo esecutivo europeo può essere revocato se, in base alle condizioni previste dal medesimo regolamento, è chiaro che esso è stato concesso per errore dal giudice o dall’autorità competente dello Stato membro d’origine.
48
Tale possibilità di presentare una domanda di rettifica o di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo nello Stato membro d’origine garantisce così che la soppressione dei controlli nello Stato membro dell’esecuzione, prevista dal regolamento n. 805/2004, non avvenga senza che sia garantita l’attuazione delle garanzie del rispetto dei diritti della difesa (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA],
C‑643/24
,
EU:C:2025:923
, punto
50
).
49
A tal riguardo, occorre osservare che, come precisato ai punti 30 e 31 della presente sentenza, la certificazione come titolo esecutivo europeo di un atto pubblico redatto o registrato prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 805/2004 viola il suo ambito di applicazione
ratione temporis
, che costituisce una delle condizioni di applicazione di tale regolamento. Un siffatto certificato è, pertanto, concesso per errore, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
50
Tuttavia, alla luce della ripartizione delle competenze tra i giudici o le autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione e quelli dello Stato membro d’origine sulla quale si fonda il regolamento n. 805/2004, ricordata al punto 44 della presente sentenza, spetta esclusivamente a questi ultimi procedere al controllo dell’esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto su cui si è basata la certificazione di un atto pubblico come titolo esecutivo europeo e, se del caso, revocare un certificato concesso per errore.
51
Da quanto precede risulta che un giudice dello Stato membro dell’esecuzione non può procedere a un riesame nel merito della certificazione come titolo esecutivo europeo di un atto pubblico, anche qualora tale atto non sia stato redatto o registrato posteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento n. 805/2004, in violazione dell’ articolo 26 di tale regolamento.
52
Come precisato al punto 46 della presente sentenza, tale giudice è tuttavia legittimato a pronunciare la sospensione o la limitazione dell’esecuzione, qualora siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 23 di tale regolamento e alla luce degli elementi concreti della causa di cui trattasi.
53
In particolare, ai sensi dell’articolo 23, lettera c), dello stesso regolamento, se il debitore ha chiesto, nello Stato membro d’origine, la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo in quanto rilasciato in violazione dell’articolo 26 del regolamento n. 805/2004, detto giudice può sospendere il procedimento di esecuzione, su istanza di tale debitore e in circostanze eccezionali di cui deve accertare l’esistenza.
54
In terzo luogo, l’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, letto in combinato disposto con l’articolo 25 di tale regolamento, che risulta dal tenore letterale e dal contesto in cui si inserisce tale prima disposizione, risponde all’obiettivo perseguito da detto regolamento. Tale obiettivo consiste, nel rispetto della fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri sulla quale si fonda la ripartizione delle competenze tra, da un lato, i giudici e le autorità dello Stato membro d’origine e, dall’altro, quelli dello Stato membro dell’esecuzione, nel garantire la libera circolazione, in particolare, degli atti pubblici relativi ai crediti non contestati, ad accelerare e a semplificare la loro esecuzione, mediante l’abolizione della procedura volta a rendere esecutive tali atti, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti della difesa (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA],
C‑643/24
,
EU:C:2025:923
, punto
53
).
55
A tal riguardo, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, il fatto di ammettere che un controllo del rispetto dell’articolo 26 del regolamento n. 805/2004 da parte delle autorità competenti dello Stato membro d’origine, in occasione della certificazione come titolo esecutivo europeo di un atto pubblico, possa aver luogo nello Stato membro dell’esecuzione sarebbe in contrasto con tale obiettivo e porterebbe a consentire un riesame del merito in quest’ultimo Stato di tale certificazione nonostante il divieto espresso previsto da tale regolamento.
56
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l’atto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale è stato redatto da un notaio tedesco il 28 maggio 1999. Tale atto è divenuto esecutivo in Germania il 1
o
giugno 1999, ossia prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 805/2004. Il 19 gennaio 2021 detto atto è stato certificato come titolo esecutivo europeo sulla base di tale regolamento. Come risulta dal punto 49 della presente sentenza, una siffatta certificazione viola l’ambito di applicazione
ratione temporis
di detto regolamento; si può quindi considerare che il certificato di titolo esecutivo europeo è stato concesso per errore.
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Al fine di far constatare una siffatta violazione, la parte esecutata dispone, a titolo del rispetto dei diritti della difesa, della possibilità di presentare alle autorità competenti dello Stato membro d’origine una domanda di revoca di tale certificato, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 805/2004, e, se del caso, al giudice dello Stato membro dell’esecuzione, di una domanda di sospensione dell’esecuzione, in forza dell’articolo 23, lettera c), di tale regolamento, qualora siano soddisfatte le condizioni previste da quest’ultima disposizione.
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Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, letto in combinato disposto con l’articolo 25 di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che esso osta al riesame del merito, nello Stato membro di esecuzione, della certificazione come titolo esecutivo europeo di un atto pubblico esecutivo effettuata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine, anche qualora tale atto non sia stato redatto o registrato posteriormente alla data di entrata in vigore di tale regolamento, in violazione dell’articolo 26 di quest’ultimo.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, letto in combinato disposto con l’articolo 25 di quest’ultimo,
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta al riesame del merito, nello Stato membro di esecuzione, della certificazione come titolo esecutivo europeo di un atto pubblico esecutivo effettuata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine, anche qualora tale atto non sia stato redatto o registrato posteriormente alla data di entrata in vigore di tale regolamento, in violazione dell’articolo 26 di quest’ultimo.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.