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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 39327/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 del TRIBUNALE di LODI(dal.a.avN.Lis~arti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2024 Il Consige1yé estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 del TRIBUNALE di LODI(dal.a.avN.Lis~arti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 Il Consige1yé estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39327/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris