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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 41009/2025

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la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Pescara, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in data 22 maggio 2025, che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di immobili, conti correnti e altri beni mobili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di altri coindagati, sino alla concorrenza complessiva di euro 603.804,02, in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe assicurative, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni e, per quanto attiene all’odierno ricorrente, a un ulteriore delitto ex art. 648-ter.1 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo due articolati motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si eccepisce una duplice violazione procedurale in relazione agli artt. 324, commi 3, 6 e 7, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.

In primo luogo, non sarebbe stato rispettato – per quanto attiene al solo indagato – il termine di tre giorni liberi tra l’avviso della data fissata per l’udienza e la celebrazione della stessa.

Inoltre, risulterebbe intempestiva anche la decisione, intervenuta oltre il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell’Ufficio requirente.

Parimenti irrituali sarebbero la mancata vocatio del codifensore e il mancato avviso di deposito in relazione all’integrazione documentale effettuata dal Pubblico Ministero.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la violazione di legge in relazione agli artt. 416 e 648-ter.1 cod. pen. e 321, commi 1 e 2, e 322 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla astratta configurabilità dei reati contestati.

Il Tribunale, parcellizzando le osservazioni della difesa, avrebbe omesso di fornire un’effettiva risposta alle doglianze in tema di genericità degli addebiti, in particolare per quel che concerne la posizione dell’odierno ricorrente, sia quale presunto partecipe dell’associazione, sia quale concorrente nell’unico delitto satellite ascrittogli, a fronte di un quadro investigativo, come compendiato nella richiesta cautelare e nei provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari, che escludeva, da un lato, una sua militanza associativa e, dall’altro, ogni condotta dissimulatoria.

3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I profili di doglianza articolati nel primo motivo non superano la soglia dell’ammissibilità.

2.1. Le censure inerenti alla violazione dell’art. 324, comma 6, cod. proc. pen. non sono tempestive.

Nel procedimento di riesame, l’inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio dell’atto, che deve essere tempestivamente eccepita ex art. 181 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 45641 del 13/11/2024, T., non mass.; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273200-01; Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014, Golino, Rv. 261855-01).

Alla mancata eccezione davanti al giudice del riesame, consegue, dunque, la sanatoria, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. 2.2.

Dal momento che il termine per la trasmissione degli atti indicato dall’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., ha natura meramente ordinatoria (Sez.

U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581-01), nel caso di trasmissione frazionata degli atti al tribunale, il distinto termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l’acquisizione degli atti (Sez. 3, n. 35000 del 29/05/2024, Lazzarin, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 26296 del 15/05/2024, Marinucci, non mass.; Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv. 277566-01; Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015, Zullo, Rv. 265571-01).

Nel caso di specie, il termine di dieci giorni di cui all’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. è stato rispettato, perché gli atti, nella loro versione completa («esaminati gli atti pervenuti in data 27.06.2025 e l’integrazione documentale pervenuta in data 30.06.2025»), sono pervenuti al Tribunale il 30 giugno 2025 e lo stesso si è pronunciato il 9 luglio 2025.

2.3. La minuziosa disciplina delle scansioni cronologiche e procedimentali dell’incidente cautelare (unitamente al principio di tassatività delle nullità) lascia, d’altronde, desumere, in assenza di espressa previsione sul punto, che non sia necessaria – e, comunque, non sia sanzionata processualmente – la notifica di un avviso di deposito relativo all’integrazione documentale (e anche supponendo, al contrario, che l’omissione sia causa di nullità, questa nullità dovrebbe comunque essere eccepita tempestivamente, non inerendo alla citazione dell’indagato o alla presenza del difensore).

2.4. Risulta, infine, connotato da aspecificità lo stringato rilievo in merito alla “pretermissione” del co-difensore nominato prima dell’emissione del decreto di fissazione dell’udienza, che, in ogni caso, ha anch’esso ad oggetto un’ipotetica nullità a regime intermedio, non tempestivamente eccepita (Sez. 5, n. 8585 del 06/12/2024, dep. 2025, Caldarella, non mass.; Sez. 2, n. 49717 del 07/11/2023, Arena, Rv. 285545-01; Sez. 4, n. 45208 del 08/10/2019, Paun, Rv. 277907-01).

3. Con il secondo motivo, si introduce una serie di censure incentrate sulla presunta erroneità delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell’ordinanza impugnata.

3.1. In materia di cautela reale, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (nel cui ambito deve includersi anche la motivazione omessa o soltanto apparente).

Non sono, dunque consentiti, i profili di censura diretti in concreto – come nel caso di specie – a contestare semplicemente la tenuta logica dell’apparato argomentativo (che, compatibilmente con la fluidità della piattaforma indiziaria nella presente fase procedimentale, dà conto, oltre a quanto contestato nel ricorso, anche della presenza di [OSCURATO:PERSONA] a riunioni in cui si discutevano le mosse dell’associazione in vista delle indagini in corso e in numerosi altri colloqui intercettati – circostanza con cui la difesa non si è misurata).

Le stesse serrate critiche espresse dal ricorrente ai singoli passaggi del percorso giustificativo ne evidenziano dunque la consistenza grafica e argomentativa, a cui si oppone semplicemente la sollecitazione a una diversa lettura del quadro indiziario.

D’altro canto, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, non mass.; Sez. 7, ord. n. 31072 del 09/07/2025, T., non mass.; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107-01).

Deve, pertanto, escludersi la violazione di legge sub specie di carenza o mera apparenza dell’apparato giustificativo.

3.2. In questi limiti di cognizione rimessi al giudice di legittimità per quel che riguarda le misure cautelari reali, risultano manifestamente infondate, alla luce delle considerazioni che precedono, anche le deduzioni in tema di astratta configurabilità dei reati oggetto di provvisoria imputazione.

Nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice, senza limitarsi a una semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa, ha debitamente tenuto conto – nei termini suaccennati – delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che – senza assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali – rendono sostenibile l’impostazione accusatoria sulla base di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366-01; Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966-01).

4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pescara, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in data 22 maggio 2025, che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di immobili, conti correnti e altri beni mobili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di altri coindagati, sino alla concorrenza complessiva di euro 603.804,02, in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe assicurative, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni e, per quanto attiene all’odierno ricorrente, a un ulteriore delitto ex art. 648-ter.1 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo due articolati motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si eccepisce una duplice violazione procedurale in relazione agli artt. 324, commi 3, 6 e 7, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. In primo luogo, non sarebbe stato rispettato – per quanto attiene al solo indagato – il termine di tre giorni liberi tra l’avviso della data fissata per l’udienza e la celebrazione della stessa. Inoltre, risulterebbe intempestiva anche la decisione, intervenuta oltre il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell’Ufficio requirente. Parimenti irrituali sarebbero la mancata vocatio del codifensore e il mancato avviso di deposito in relazione all’integrazione documentale effettuata dal Pubblico Ministero. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la violazione di legge in relazione agli artt. 416 e 648-ter.1 cod. pen. e 321, commi 1 e 2, e 322 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla astratta configurabilità dei reati contestati. Il Tribunale, parcellizzando le osservazioni della difesa, avrebbe omesso di fornire un’effettiva risposta alle doglianze in tema di genericità degli addebiti, in particolare per quel che concerne la posizione dell’odierno ricorrente, sia quale presunto partecipe dell’associazione, sia quale concorrente nell’unico delitto satellite ascrittogli, a fronte di un quadro investigativo, come compendiato nella richiesta cautelare e nei provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari, che escludeva, da un lato, una sua militanza associativa e, dall’altro, ogni condotta dissimulatoria. 3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I profili di doglianza articolati nel primo motivo non superano la soglia dell’ammissibilità. 2.1. Le censure inerenti alla violazione dell’art. 324, comma 6, cod. proc. pen. non sono tempestive. Nel procedimento di riesame, l’inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio dell’atto, che deve essere tempestivamente eccepita ex art. 181 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 45641 del 13/11/2024, T., non mass.; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273200-01; Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014, Golino, Rv. 261855-01). Alla mancata eccezione davanti al giudice del riesame, consegue, dunque, la sanatoria, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Dal momento che il termine per la trasmissione degli atti indicato dall’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581-01), nel caso di trasmissione frazionata degli atti al tribunale, il distinto termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l’acquisizione degli atti (Sez. 3, n. 35000 del 29/05/2024, Lazzarin, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 26296 del 15/05/2024, Marinucci, non mass.; Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv. 277566-01; Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015, Zullo, Rv. 265571-01). Nel caso di specie, il termine di dieci giorni di cui all’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. è stato rispettato, perché gli atti, nella loro versione completa («esaminati gli atti pervenuti in data 27.06.2025 e l’integrazione documentale pervenuta in data 30.06.2025»), sono pervenuti al Tribunale il 30 giugno 2025 e lo stesso si è pronunciato il 9 luglio 2025. 2.3. La minuziosa disciplina delle scansioni cronologiche e procedimentali dell’incidente cautelare (unitamente al principio di tassatività delle nullità) lascia, d’altronde, desumere, in assenza di espressa previsione sul punto, che non sia necessaria – e, comunque, non sia sanzionata processualmente – la notifica di un avviso di deposito relativo all’integrazione documentale (e anche supponendo, al contrario, che l’omissione sia causa di nullità, questa nullità dovrebbe comunque essere eccepita tempestivamente, non inerendo alla citazione dell’indagato o alla presenza del difensore). 2.4. Risulta, infine, connotato da aspecificità lo stringato rilievo in merito alla “pretermissione” del co-difensore nominato prima dell’emissione del decreto di fissazione dell’udienza, che, in ogni caso, ha anch’esso ad oggetto un’ipotetica nullità a regime intermedio, non tempestivamente eccepita (Sez. 5, n. 8585 del 06/12/2024, dep. 2025, Caldarella, non mass.; Sez. 2, n. 49717 del 07/11/2023, Arena, Rv. 285545-01; Sez. 4, n. 45208 del 08/10/2019, Paun, Rv. 277907-01). 3. Con il secondo motivo, si introduce una serie di censure incentrate sulla presunta erroneità delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell’ordinanza impugnata. 3.1. In materia di cautela reale, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (nel cui ambito deve includersi anche la motivazione omessa o soltanto apparente). Non sono, dunque consentiti, i profili di censura diretti in concreto – come nel caso di specie – a contestare semplicemente la tenuta logica dell’apparato argomentativo (che, compatibilmente con la fluidità della piattaforma indiziaria nella presente fase procedimentale, dà conto, oltre a quanto contestato nel ricorso, anche della presenza di [OSCURATO:PERSONA] a riunioni in cui si discutevano le mosse dell’associazione in vista delle indagini in corso e in numerosi altri colloqui intercettati – circostanza con cui la difesa non si è misurata). Le stesse serrate critiche espresse dal ricorrente ai singoli passaggi del percorso giustificativo ne evidenziano dunque la consistenza grafica e argomentativa, a cui si oppone semplicemente la sollecitazione a una diversa lettura del quadro indiziario. D’altro canto, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, non mass.; Sez. 7, ord. n. 31072 del 09/07/2025, T., non mass.; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107-01). Deve, pertanto, escludersi la violazione di legge sub specie di carenza o mera apparenza dell’apparato giustificativo. 3.2. In questi limiti di cognizione rimessi al giudice di legittimità per quel che riguarda le misure cautelari reali, risultano manifestamente infondate, alla luce delle considerazioni che precedono, anche le deduzioni in tema di astratta configurabilità dei reati oggetto di provvisoria imputazione. Nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice, senza limitarsi a una semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa, ha debitamente tenuto conto – nei termini suaccennati – delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che – senza assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali – rendono sostenibile l’impostazione accusatoria sulla base di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366-01; Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966-01). 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.