CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 20013/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vamente domiciliata presso lostudio di quest'ultima, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, in virtù di procuraspeciale in atti;ricorrentecontroProvincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tem-pore, rappresentata difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dall'avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viaPo 22, in virtù di procura speciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Bolzano n. 155/2021, pub-blicata il 15/10/2021.Numero registro generale 10047/2022Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20013/2026Data pubblicazione 15/06/2026Udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLa Fondazione “[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA]”, ora Fondazione “Università popolaredelle alpi dolomitiche” (di seguito, anche [OSCURATO:PERSONA]), in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]presentava domanda alla Provincia autonoma di Bolzano (di seguito,anche Provincia), al fine di ottenere un finanziamento pubblico a so-stegno del progetto “formazione della figura del trainer del benessere”,rivolto a donne in riqualificazione, rientro o over 45, persone in mobilitàin settori colpiti da crisi economica, lavoratori atipici, lavoratori stra-nieri che operano del settore del turismo, a valere sul Fondo SocialeEuropeo (“FSE”), Asse I (Accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delleimprese e degli imprenditori al fine di migliorare l'anticipazione e lagestione positiva dei cambiamenti economici), Obiettivo specifico (Svi-luppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità deilavoratori) del “[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] 2 2007-2013 Competitività regionale e Occupazione“, approvatodalla Commissione Europea il 9 novembre 2007 con DecisioneC(2007)5529 (“Programma operativo” oppure “PO”), come da bandoapprovato con delibera della Giunta provinciale n. 570 del 23 febbraio2009 (”Approvazione del bando sulle modalità di presentazione dei pro-getti da ammettere al cofinanziamento del Fondo sociale europeoobiettivo 2 nell'anno 2009/2010").Il progetto veniva approvato con delibera della Giunta provincialen. 2072 del 24/08/2009 e finanziato, in ragione delle spese preventi-vate ammesse a contributo, nell'importo di € 92.809,70.2 di 8Numero registro generale 10047/2022Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20013/2026Data pubblicazione 15/06/2026UPAD e Provincia firmavano quindi la convenzione di finanziamenton. 59/39 del 19/08/2010 per la realizzazione del Progetto ai sensi dellalegge provinciale n. 20 del 29 luglio 1986.Ad esito del controllo finale del rendiconto consuntivo delle spese,la Provincia rettificava l'importo del contributo nel frattempo erogato atitolo di acconto (€ 71.222,81), intimando a [OSCURATO:PERSONA], con provvedimentodel [OSCURATO:DATA_NASCITA], di restituire i finanziamenti asseritamente non giusti-ficati, ed erogati in eccesso, nell'importo di € 36.030,06 oltre interessi.I tagli operati si riferivano a fatture pagate da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di corri-spettivo per taluni servizi affidati al soggetto terzo Physio DidakticaSoc. Coop., poiché, ad avviso dell'Ufficio FSE, tali pagamenti non po-tevano essere ammessi a contributo, dato che l'incarico a [OSCURATO:PERSONA] non era stato conferito nel rispetto della “procedura per l'ac-quisizione di forniture e servizi da soggetti terzi descritta a pagina 23del Vademecum”. Il riferimento era al “Vademecum per l'ammissibilitàdella spesa al FSE – programma operativo 2007-2013”, il quale pre-scriveva l'osservanza delle procedure concorsuali anche per contrattidi servizi soggettivamente e oggettivamente sottratti al campo di ap-plicazione del codice dell'allora vigente d.lgs. n. 163 del 2006 e dellacorrelativa disciplina provinciale.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] conveniva la Provincia da-vanti al Tribunale di Bolzano, per ottenere l'accertamento del propriodiritto all'erogazione dell'intero contributo nell'ammontare concessocon delibera della Giunta provinciale n. 2072 del 24/08/2009, previadeclaratoria di illegittimità, invalidità ed inefficacia dei tagli operatidalla Provincia.[OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi, eccepiva pregiudizialmente il difetto digiurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativoe chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande attoree.La causa veniva definita con la sentenza n. 803/2019, con la qualeil Tribunale di Bolzano rigettava le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] nei3 di 8Numero registro generale 10047/2022Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20013/2026Data pubblicazione 15/06/2026confronti della Provincia, condannando l'attrice alla rifusione dellespese di lite.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, che però veniva respinto, con compensa-zione delle spese del grado.In particolare, per quanto ancora d'interesse, la Corte territorialeriteneva che il sopra citato “Vademecum per l'ammissibilità della spesaal [OSCURATO:PERSONA] 2007 – 2013” fosse vincolante per le parti, osservando cheal bando di gara per la concessione dell'agevolazione F.S.E. in esame,approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 570/2009,era allegato l' “Avviso per la presentazione di progetti di formazione”,il cui art. 4, intitolato “Costi ammissibili”, prevedeva che i documenti diriferimento per detti costi fossero: le nuove regole generali sull'ammis-sibilità della spesa contenute nel d.P.R. n. 196 del 2008 di esecuzionedel Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul2008; il nuovo Vademecum della spesa 2009. Aggiungeva che en-trambi i documenti erano messi a disposizione sul “sito del Servizio FSEhttp://wwvv.provincia.bz-it/fse/" nella Sezione “[OSCURATO:PERSONA] unprogetto”. Inoltre, con la sottoscrizione della convenzione fra la Pro-vincia autonoma e l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quest'ultima si era obbligataa «a) rispettare le direttive e le circolari della Provincia autonoma diBolzano, quale Autorità di Gestione, pubblicate anche sul sito internetwww.provincia.bz.it/fse;», nonché «b) al rispetto delle disposizioni co-munitarie, statali e della Provincia autonoma di Bolzano … per quantoconcerne lo svolgimento delle attività formative e la rendicontazionedelle spese sostenute…» (art. 4, lett. a e b).Ad opinione della Corte, pertanto, il bando di gara, perfettamenteautosufficiente, richiamava espressamente tutte le norme di rilievo e,con particolare riguardo ai costi ammissibili, il “Vademecum della spesa2009”, e tale bando, esplicitamente menzionato nelle premesse della4 di 8Numero registro generale 10047/2022Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20013/2026Data pubblicazione 15/06/2026convenzione stipulata il 19/08/2010 tra appellante e appellata, erastato fatto proprio da [OSCURATO:PERSONA] con la firma dell'appena menzionato ac-cordo. Da ciò discendeva, contrariamente alle deduzioni dell'impu-gnante, che la regolamentazione dettata nel Vademecum non potevanon trovare applicazione vincolante per il beneficiario dei contributi.La stessa Corte specificava che il Vademecum era puntuale nel pre-scrivere, al capitolo “Aspetti speciali – 1. Affidamento di parte dellerizzanti la delega dovessero essere «dettagliatamente descritti e moti-vati nell'offerta progettuale ed espressamente approvati e autorizzatidall'autorità competente», ma, altresì che per forniture, servizi ovverodi deleghe a terzi del valore da € 20.000,01 a € 50.000,00 era neces-saria la «consultazione di almeno tre operatori qualificati e scelta delpiù conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo piùbasso oppure offerta economicamente più vantaggiosa), garantendoprocedure trasparenti e documentabili, nel rispetto del principio di ro-tazione». Rilevava, quindi, che, nel caso di specie, in nessuna parte delprogetto consegnato all'Ufficio F.S.E. da parte di [OSCURATO:PERSONA] era stata fattamenzione della [OSCURATO:PERSONA], soggetto destinatariodella fatturazione finale, e nessuna gara competitiva era stata posta inessere da [OSCURATO:PERSONA] per la scelta del terzo fornitore del servizio.Avverso tale statuizione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi di doglianza.[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.Con ordinanza interlocutoria n. 30989/2025 è stato disposto il rin-vio a nuovo ruolo del ricorso, non essendo stata effettuata tempestivacomunicazione del decreto di fissazione della precedente adunanza.Comunicata la data della nuova adunanza, nessuna delle parti hadepositato memorie difensive.MOTIVI DELLA DECISIONE5 di 8Numero registro generale 10047/2022Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20013/2026Data pubblicazione 15/06/20261. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., perché, ad opinione della ricorrente, la parzialerevoca del contributo a carico di [OSCURATO:PERSONA], confermata dalla sentenza gra-vata, si fondava sulla ritenuta violazione delle regole di rendicontazionedelle spese stabilite dal “Vademecum per l'ammissibilità della spesa alnanziamento firmata da [OSCURATO:PERSONA], e quindi per essa vincolante quale parteintegrante del contratto tra la beneficiaria e l'autorità concedente,senza che fosse esaminato il testo integrale del compendio contrat-tuale, con una ricerca della comune volontà delle parti limitata ad unalettura isolata di singole clausole del Vademecum, trascurando altre disegno letterale diametralmente opposto, e senza considerare che il Va-demecum stesso, peraltro mai approvato dai competenti organi pro-vinciali, aveva valenza di atto di indirizzo politico e coordinamento delleazioni tra Stato, Regioni e Province autonome e, come tale, era privodi valenza precettiva idonea a creare obblighi in capo ad [OSCURATO:PERSONA].Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1325, 1362, 1263 e 1346 c.c. in relazione alloart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per essere l'evocata valenza negozialedel Vademecum priva di fondamento, in mancanza di qualsiasi riferi-mento testuale nella convenzione di finanziamento n. 59/39 del 19/08/2010, oltre ad essere la convenzione comunque nulla, in parte qua, perla totale indeterminatezza dell'oggetto, posto che l'eventuale richiamodel Vademecum era oltremodo indiretto e incerto.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.2.1. Quanto alle deduzioni concernenti l'interpretazione della clau-sola contrattuale e la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., si devonorichiamare i principi che questa Corte viene costantemente ad applicarein materia.6 di 8Numero registro generale 10047/2022Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20013/2026Data pubblicazione 15/06/2026In effetti, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la viola-zione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt.1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legalidi interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseri-tamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, aprecisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del meritosi sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso liabbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti,non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizionedell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impu-gnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 9/04/2021; Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), e ciò perché l'interpretazione ac-colta nella decisione impugnata non deve essere l'unica astrattamentepossibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando diuna clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, nonè consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disat-tesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che siastata privilegiata l'altra (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).2.2. Nel caso in esame, la ricorrente si è limitata ad opporre comepreferibile una diversa interpretazione all'approdo ermeneutico illu-strato dalla Corte d'appello, approdo che, invece, anche se non esitounico e necessario dell'operazione interpretativa, risulta del tutto plau-sibile e pienamente compatibile con una corretta applicazione degliartt. 1362 e ss. c.c.3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.È, in effetti, nuovamente criticata l'interpretazione offerta dal giu-dice di merito in ordine al richiamo al Vademecum, sotto il profilodell'assenza di un rinvio diretto allo stesso nel contratto di finanzia-mento stipulato dalle parti, sebbene la sentenza impugnata avesseespressamente indicato che nel bando di gara, tra i documenti di rife-7 di 8Numero registro generale 10047/2022Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20013/2026Data pubblicazione 15/06/2026rimento per individuare i costi ammissibili relativi alle operazioni finan-ziate, vi era proprio il nuovo Vademecum della spesa 2009.4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.5. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenutedalla controricorrente, che liquida in € 6.000,00 per compenso ed €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ri-corrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello spettante per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 24/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino8 di 8