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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 20549/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, Sezione riesame misure cautelari.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per l'indagato ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe [con il quale il Tribunale di Caltanissetta, adito ex art. 3G9 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere - nelle more sostituita dagli arresti dorniciliari - per i reati di estorsione aggravata (capo 44), falso (capo 48) e truffa (capo 49)], lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al quadro indiziario valorizzato a sostegno delle imputazioni provvisorie elevate a suo carico, alla valutazione della sussistenza di esigenze cautelari ed alla scelta della misura ritenuta necessaria per soddisfarle. [OSCURATO:PERSONA] L'ordinanza impugnata va annullata limitatamente ai reati di cui ai capi 48) e 49), con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame; il ricorso è, nel resto, inammissibile.

1. L'ordinanza coercitiva genetica risulta già annullata, con ordinanza emessa in data 26/10/2021, dal medesimo Tribunale che ha emesso l'ordinanza impugnata, limitatamente ai reati di falso e truffa di cui ai capi 48) e 49), nei confronti del concorrente Fanzone, per carenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo stata giudicata non sufficiente a corroborare l'ipotesi della pubblica accusa, riguardante la consapevolezza del contributo concorsuale che si assumeva fornito dal predetto Fanzone, la conversazione intervenuta in data 25/01/2018 (riportata a pag. 11 dell'ordinanza oggi impugnata) all'uopo valorizzata dal G.i.p.

Anche nei confronti dell'odierno ricorrente s'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 48; e 49), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., non apparendo allo stato configurabile, valorizzando i medesimi elementi indiziari, il concorso del Sanfilippo nei reati di cui ai capi 48) e 49) con un coindagato (il Fanzone) che si è separatamente ritenuto non concorrere nei predetti reati, ed essendo necessaria una nuova valutazione delle acquisite risultanze, onde verificare se, in ipotesi, sia possibile configurare una diversa fattispecie di falso per induzione ex art. 48 cod. pen., e, conseguentemente, il reato di truffa come contestato.

2. Il ricorso è, nel resto, inammissibile, perché i residui motivi (che deducono promiscuamente più violazioni di leggi e vizi eterogenei della motivazione) sono in parte non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e comunque privi della necessaria specificità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito.

2.1. Deve premettersi che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, violazione di leggi e vizi di motivazione, ovvero due o più tra i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, in parte qua, del ricorso - di indicare su quale profilo sussista violazione di quale legge processuale, su quale la motivazione asseritamente manchi, in quali parti essa sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

2.2. Per altro verso, non appare inopportuno ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

2.3. Ciò premesso, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 44), desunti dai giudici del merito essenzialmente dalle acquisite intercettazioni di conversazioni (riportate diffusamente a pag. 7 ss. dell'ordinanza impugnata, anche quanto alle circostanze aggravanti del c.d.

"metodo mafioso" e della c.d.

"finalità mafiosa"), il ricorrente contesta l'interpretazione delle conversazioni intercettate valorizzate, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcune conversazioni, e trascurando altre conversazioni pure valorizzate dal Tribunale, ed incensurabilmente interpretate.

Si precisa che gli esiti delle intercettazioni non necessitavano di riscontri, avendo valenza indiziaria "piena".

Il Tribunale ha espressamente considerato, e puntualmente confutato, le censure difensive (pag. 9 dell'ordinanza impugnata), i ncensurabilmente concludendo che l'accertata condotta del ricorrente integrava il delitto di estorsione, in quanto, mediante violenza e minaccia, egli, unitamente ad altro coindagato, ha "costretto i datori di lavoro a non licenziarli e a corrispondere degli acconti sulle somme loro spettanti per il lavoro svolto"; tale condotta non integrava gli estremi del mero esercizio arbitrario delle proprie ragioni atteso che la pretesa vantata non sarebbe stata giudizialmente azionabile.

Il Tribunale ha anche espressamente e correttamente indicato le ragioni per la quali anche l'odierno ricorrente doveva rispondere del reato come aggravato secondo la contestazione provvisoria (pag. 9 dell'ordinanza impugnata, con riguardo, in particolare, alle circostanze aggravanti del c.d.

"metodo mafioso" e della c.d.

"finalità mafiosa").

2.3.1. Quanto alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura idonea a soddisfarle, il Tribunale ha valorizzato la grave condotta estorsiva reiteratamente tenuta in danno dei datori di lavoro per un significativo lasso di tempo, e non, quindi, episodicamente, unitamente ai precedenti penali dell'imputato, non allarmanti, ma pur sempre sintomatici di una personalità violenta e di scarso autocontrollo, motivatamente concludendo nel senso di ritenere la sussistenza di un tuttora attuale e concreto pericolo di recidiva, nonostante il tempo trascorso dalla cessazione della condotta estorsiva, e conseguentemente la necessità della misura coercitiva estrema, in difetto di elementi concreti, atti a vincere la presunzione di adeguatezza di quest'ultima, sussistente in forza della ritenuta configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in entrambe le sue connotazioni.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 48) e 49), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 28/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, Sezione riesame misure cautelari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per l'indagato ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe [con il quale il Tribunale di Caltanissetta, adito ex art. 3G9 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere - nelle more sostituita dagli arresti dorniciliari - per i reati di estorsione aggravata (capo 44), falso (capo 48) e truffa (capo 49)], lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al quadro indiziario valorizzato a sostegno delle imputazioni provvisorie elevate a suo carico, alla valutazione della sussistenza di esigenze cautelari ed alla scelta della misura ritenuta necessaria per soddisfarle. [OSCURATO:PERSONA] L'ordinanza impugnata va annullata limitatamente ai reati di cui ai capi 48) e 49), con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame; il ricorso è, nel resto, inammissibile. 1. L'ordinanza coercitiva genetica risulta già annullata, con ordinanza emessa in data 26/10/2021, dal medesimo Tribunale che ha emesso l'ordinanza impugnata, limitatamente ai reati di falso e truffa di cui ai capi 48) e 49), nei confronti del concorrente Fanzone, per carenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo stata giudicata non sufficiente a corroborare l'ipotesi della pubblica accusa, riguardante la consapevolezza del contributo concorsuale che si assumeva fornito dal predetto Fanzone, la conversazione intervenuta in data 25/01/2018 (riportata a pag. 11 dell'ordinanza oggi impugnata) all'uopo valorizzata dal G.i.p. Anche nei confronti dell'odierno ricorrente s'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 48; e 49), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., non apparendo allo stato configurabile, valorizzando i medesimi elementi indiziari, il concorso del Sanfilippo nei reati di cui ai capi 48) e 49) con un coindagato (il Fanzone) che si è separatamente ritenuto non concorrere nei predetti reati, ed essendo necessaria una nuova valutazione delle acquisite risultanze, onde verificare se, in ipotesi, sia possibile configurare una diversa fattispecie di falso per induzione ex art. 48 cod. pen., e, conseguentemente, il reato di truffa come contestato. 2. Il ricorso è, nel resto, inammissibile, perché i residui motivi (che deducono promiscuamente più violazioni di leggi e vizi eterogenei della motivazione) sono in parte non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e comunque privi della necessaria specificità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. 2.1. Deve premettersi che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, violazione di leggi e vizi di motivazione, ovvero due o più tra i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, in parte qua, del ricorso - di indicare su quale profilo sussista violazione di quale legge processuale, su quale la motivazione asseritamente manchi, in quali parti essa sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2.2. Per altro verso, non appare inopportuno ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 2.3. Ciò premesso, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 44), desunti dai giudici del merito essenzialmente dalle acquisite intercettazioni di conversazioni (riportate diffusamente a pag. 7 ss. dell'ordinanza impugnata, anche quanto alle circostanze aggravanti del c.d. "metodo mafioso" e della c.d. "finalità mafiosa"), il ricorrente contesta l'interpretazione delle conversazioni intercettate valorizzate, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcune conversazioni, e trascurando altre conversazioni pure valorizzate dal Tribunale, ed incensurabilmente interpretate. Si precisa che gli esiti delle intercettazioni non necessitavano di riscontri, avendo valenza indiziaria "piena". Il Tribunale ha espressamente considerato, e puntualmente confutato, le censure difensive (pag. 9 dell'ordinanza impugnata), i ncensurabilmente concludendo che l'accertata condotta del ricorrente integrava il delitto di estorsione, in quanto, mediante violenza e minaccia, egli, unitamente ad altro coindagato, ha "costretto i datori di lavoro a non licenziarli e a corrispondere degli acconti sulle somme loro spettanti per il lavoro svolto"; tale condotta non integrava gli estremi del mero esercizio arbitrario delle proprie ragioni atteso che la pretesa vantata non sarebbe stata giudizialmente azionabile. Il Tribunale ha anche espressamente e correttamente indicato le ragioni per la quali anche l'odierno ricorrente doveva rispondere del reato come aggravato secondo la contestazione provvisoria (pag. 9 dell'ordinanza impugnata, con riguardo, in particolare, alle circostanze aggravanti del c.d. "metodo mafioso" e della c.d. "finalità mafiosa"). 2.3.1. Quanto alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura idonea a soddisfarle, il Tribunale ha valorizzato la grave condotta estorsiva reiteratamente tenuta in danno dei datori di lavoro per un significativo lasso di tempo, e non, quindi, episodicamente, unitamente ai precedenti penali dell'imputato, non allarmanti, ma pur sempre sintomatici di una personalità violenta e di scarso autocontrollo, motivatamente concludendo nel senso di ritenere la sussistenza di un tuttora attuale e concreto pericolo di recidiva, nonostante il tempo trascorso dalla cessazione della condotta estorsiva, e conseguentemente la necessità della misura coercitiva estrema, in difetto di elementi concreti, atti a vincere la presunzione di adeguatezza di quest'ultima, sussistente in forza della ritenuta configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in entrambe le sue connotazioni. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 48) e 49), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 28/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] re
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