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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 11803/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; rilevato che con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di dichiarazione di nullità della sentenza di primo e di secondo grado per l'omesso rinvio, da parte del Giudice dell'udienza preliminare, dell'udienza del 23 settembre 2020 nonostante fosse stato eccepito il legittimo impedimento dell'imputato; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, come risulta dagli atti, il rigetto di tale richiesta è stato correttamente fondato, per un verso, sulla mancata documentazione del concorrente impegno professionale davanti al giudice penale e, per altro verso, sulla circostanza che l'ulteriore impegno, connesso alla partecipazione ad un udienza civile, è inidoneo, per costante giurisprudenza, a configurare un legittimo impedimento suscettibile di determinare il rinvio (ex multis Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato, Rv. 260353 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2025.

Il consigliere estensore Il Presidente ,cari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; rilevato che con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di dichiarazione di nullità della sentenza di primo e di secondo grado per l'omesso rinvio, da parte del Giudice dell'udienza preliminare, dell'udienza del 23 settembre 2020 nonostante fosse stato eccepito il legittimo impedimento dell'imputato; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, come risulta dagli atti, il rigetto di tale richiesta è stato correttamente fondato, per un verso, sulla mancata documentazione del concorrente impegno professionale davanti al giudice penale e, per altro verso, sulla circostanza che l'ulteriore impegno, connesso alla partecipazione ad un udienza civile, è inidoneo, per costante giurisprudenza, a configurare un legittimo impedimento suscettibile di determinare il rinvio (ex multis Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato, Rv. 260353 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025. Il consigliere estensore Il Presidente ,cari
Sentenza Cassazione n. 11803/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris