CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 21969/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05R4CIDJ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che la dichiarazione del difensore di adesione all'astensione proclamata dagli organismi di categoria non rileva nell'ambito del procedimento camerale fissato per la trattazione scritta del giudizio. Deve, infatti, ricordarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che allorquando, in cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, v. 255353; Sez. 5, ord. n. 1596 del 06/06/1995, Rv. 2026339); ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza a causa della mancata partecipazione dell'imputato, legittimamente impedito è manifestamente infondato in quanto non risulta dagli atti che il legittimo impedimento sia stato trasmesso alla Corte d'Appello; che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fatto come appropriazione indebita anziché truffa, è generico non essendo esplicitate le ragioni, né l'interesse del ricorrente alla riqualificazione ai sensi dell'art. 640 c.p.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]