CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15395/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 novembre 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art-. 13, comma 13, T.U. imm. per essere rientrato nel territorio dello Stato senza essere autorizzato. Nell'esaminare i motivi di appello, la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche per i precedenti penali e l'intensità del dolo 2. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 163 cod. pen., e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte territoriale non abbia fornito alcuna risposta alla richiesta dell'appellante di concessione del beneficio della pena sospesa, pur fondata sull'allegazione di specifici elementi idonei a suffragare una prognosi favorevole sull'astensione in futuro dalla consumazione di reati. Al riguardo, la difesa menziona: - la risalenza nel tempo dell'unico precedente a pena non sospesa; - l'avvenuto conseguimento del permesso di soggiorno; - la condotta successiva al reato che ne aveva reso possibile l'accertamento. [OSCURATO:PERSONA] si era presentato spontaneamente in Questura, e non aveva presentato opposizione al decreto penale di condanna. 2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'acquisizione di plurimi elementi positivi, già indicati a proposito della richiesta di sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato. 1. Il primo motivo è privo di pregio. La sentenza impugnata non ha esplicitamente risposto ai rilievi esposti nell'atto di appello in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Dalla lettura dell'intero apparato argomentativo, specie della parte dedicata al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si comprende, tuttavia, che su questo specifico punto, la Corte di appello ha inteso riportarsi alle giustificazioni, logiche ed esaustive, fornite dal Tribunale, che aveva ritenuto ostativi al beneficio più fattori non oggetto di specifica contestazione nell'atto di appello. In particolare, aveva valorizzato: - l'unico precedente penale per un reato contro il patrimonio, ritenuto altamente sintomatico di elevata pericolosità sociale perché riferito ad una condanna a pena non sospesa; - il carattere non occasionale della condotta; - l'intensità del dolo. [OSCURATO:PERSONA], infatti, in totale spregio del divieto di espulsione avava fatto reingresso nel territorio dello Stato pochi mesi dopo essere stato allontanato con la palese intenzione, poi realizzata, di rimanervi in modo stabile senza curarsi di ottenere il necessario permesso. In questa prospettiva, la Corte di appello, nel solco tracciato dalla valutazione del primo giudice evidentemente condivisa, ha sottolineato che la condotta addebitata a Kthella non era occasionale posto che quest'ultimo aveva, in concreto, dimostrato una marcata propensione alla violazione delle regole, anche penalmente sanzionate, al punto da essere stato sottoposto a misura carceraria per non avere osservato un diverso e precedente decreto di espulsione. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha giustificato la scelta di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche con motivazione, oltre che esplicita, anche congrua perché fondata sulla personalità negativa del condannto (desunta dai precedenti penali) e sulla gravità del reato accertato. 3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 6:16 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.