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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 31955/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2 dicembre 2021 dela Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, afferente all'insussistenza del delitto di evasione, risulta manifestamente infondato, trattandosi della prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto col dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha escluso l'applicazione LA della norma di cui all'art. 47-ter O.P. in ipotesi come quelle esaminate in cui il ricorrente ha abbandonato l'abitazione nonostante fosse sottoposto ad ordinario regime di detenzione domiciliare; considerato, inoltre, che il secondo e ill terzo motivo di ricorso, afferenti alla mancata applicazione degli artt. 131-bis e 54 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito avendo la Corte di merito escluso la riduttiva lettura operata dal ricorrente e l'assenza di qualsivoglia richiesta di autorizzazione ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. che avrebbero, se del caso, potuto ovviare alla sola prospettata necessità di effettuare la spesa; ritenuto, infine, che il quarto motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva risultano, rispettivamente, non consentito dalla legge in sede di legittimità perché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione con adeguato esame delle deduzioni difensive che hanno rilevato i plurimi precedenti penali (circostanze generiche) e indeducibile in quanto non formulato in sede di gravame (recidiva), seppure la Corte territoriale abbia rilevato l'esistenza dell'elevata pericolosità dell'imputato e l'aggravato profilo criminale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2 dicembre 2021 dela Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, afferente all'insussistenza del delitto di evasione, risulta manifestamente infondato, trattandosi della prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto col dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha escluso l'applicazione LA della norma di cui all'art. 47-ter O.P. in ipotesi come quelle esaminate in cui il ricorrente ha abbandonato l'abitazione nonostante fosse sottoposto ad ordinario regime di detenzione domiciliare; considerato, inoltre, che il secondo e ill terzo motivo di ricorso, afferenti alla mancata applicazione degli artt. 131-bis e 54 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito avendo la Corte di merito escluso la riduttiva lettura operata dal ricorrente e l'assenza di qualsivoglia richiesta di autorizzazione ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. che avrebbero, se del caso, potuto ovviare alla sola prospettata necessità di effettuare la spesa; ritenuto, infine, che il quarto motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva risultano, rispettivamente, non consentito dalla legge in sede di legittimità perché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione con adeguato esame delle deduzioni difensive che hanno rilevato i plurimi precedenti penali (circostanze generiche) e indeducibile in quanto non formulato in sede di gravame (recidiva), seppure la Corte territoriale abbia rilevato l'esistenza dell'elevata pericolosità dell'imputato e l'aggravato profilo criminale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere
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