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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15280/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio degli atti al giudice di primo grado.

Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]ANGELI, difensore del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -Si dà atto che, su istanza del difensore del ricorrente è stata disposta la trattazione orale- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che, per quanto qui rileva, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato di un'autovettura, così riqualificata la originaria imputazione di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo, denunciando inosservanza degli artt. 178 lett. c) e art. 179 cod. proc. pen., per omessa citazione dell'imputato per il giudizio di primo grado, impossibilitato a presenziare all'udienza in quanto detenuto agli arresti domiciliari per altra causa.

Sostiene il difensore di avere rappresentato, alla prima udienza del 3 novembre 2017, lo status detentionis dell'imputato, cosicchè il Tribunale ne ebbe consapevolezza fin dall'inizio del dibattimento.

Erroneamente, quindi, la Corte di appello, nel replicare alla doglianza prospettata con il gravame di merito, ha evidenziato come il ricorrente avesse ricevuto rituale avviso di fissazione dell'udienza del 03 novembre 2017, e che fosse suo onere informare l'A.G. procedente e chiedere di essere tradotto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, e devono essere annullate entrambe le sentenze di merito, con restituzione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di primo grado. 2.Dal verbale dell'udienza del 03 novembre 2017 - a cui il Giudice di legittimità accede in virtù dei vizio dedotto ( error in procedendo) - si rileva che il difensore, presente, informò tempestivamente il [OSCURATO:PERSONA] procedente dello status detentionís del suo assistito.

Ciononostante, il Tribunale celebrò il dibattimento senza premunirsi di disporre la traduzione dell'imputato.

3. La Corte di appello, d'altro canto, ha disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa traduzione dell'imputato prestando adesione all'orientamento - affermatosi in misura largamente maggioritaria - secondo cui, in tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato - detenuto agli arresti donniciliari per altra causa - quando tale condizione non emerga dagli atti e l'imputato, o il suo difensore, non si siano diligentemente attivati per darne tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente (Sez. 5 n. 47048 del 12/07/2019, Rv. 277113) non essendo configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione (ex multiis Sez. 2 - , n. 7286 del 15/11/2018 (dep. 2019 ) Rv. 275608; Sez. 4 - , n. 3905 del 21/01/2020, Rv. 278289).

4. Tuttavia, ingeneratosi un contrasto giurisprudenziale successivamente all'arresto delle Sezioni Unite 'Arena' - che avevano, invece, affermato che "la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto t stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento" ( Sez.

U, n. 37483 del 26/09/2006 Ud. (dep. 14/11/2006 ) Rv. 234600 ) - le Sezioni Unite sono state nuovamente chiamate a decidere "se la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, comunicata in udienza, integri comunque un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, così precludendo la celebrazione del giudizio in assenza, ovvero gravi sull'imputato il previo onere di richiedere al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per presenziare a detta udienza".

5. Con il recentissimo approdo della sentenza 'Costantini' si è ribadito, dunque, che "la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione".

5.1. Il complesso delle disposizioni costituzionali e convenzionali, alla luce dei principi elaborati dalla Corte Edu e dalle Sezioni Unite n. 37483 del 26/09/2006 Ud. (dep. 14/11/2006 ), Arena, Rv. 234600) e Sez.

U, n. 35399 del 24/06/2010 Ud. (dep. 01/10/2010 ), F. Rv. 247837 di questa Corte, consente —come si legge nella sentenza Costantini - di "affermare la centralità del diritto dell'imputato di partecipare al processo e di individuare le rigorose condizioni cui subordinare la celebrazione del giudizio in assenza nella : a) certezza della conoscenza del processo, della data e de/luogo fissati per il suo svolgimento; b) inequivocità della rinunci a comparire nel giorno fissato, concludendo che il processo in assenza è legittimo solo laddove vi sia certezza della conoscenza dell'accusa, della data e delle possibilità di accesso all'udienza da parte dell'imputato, e vi sia stato un rigoroso e non equivoco accertamento da parte del giudice, della volontà dell'interessato di sottrarsi al procedimento; in caso contrario il giudice deve disporre la sua traduzione al processo." Solo lo svolgimento di tale verifica e la eliminazione di qualsiasi ostacolo alla partecipazione che sia in potere del giudice superare consente di ricondurre la mancata comparizione esclusivamente a una scelta libera dell'imputato,; da qui, " la piena parificazione degli effetti delle forme di restrizione, carceraria e domiciliare, ai fini della valutazione dell'impedimento".

5.2. Inoltre, le Sezioni Unite, nel ribadire che, "laddove la condizione di detenzione non emerga dagli atti non può che farsi carico all'imputato correttamente citato o al suo difensore di comunicare la condizione di detenzione sopraggiunta, che abbia effetto impeditivo della libertà di accesso all'udienza", hanno precisato che tale comunicazione deve ritenersi utilmente effettuata anche se avvenga in udienza, come si desume dalla mancanza di una disposizione, analoga a quella di cui all'art. 420 ter co. 5 cod. proc. pen. riferita al solo difensore, che preveda l'obbligo di tempestività della comunicazione.

5.3. Ciò posto, nel decidere, quindi, il caso al suo esame, le Sezioni Unite, hanno osservato che il difensore aveva portato a conoscenza del giudice fin dalla prima udienza la condizione di restrizione del suo assistito, ed affermato che "l'acquisizione di tale notizia imponeva al giudicante di esercitare i sui poteri, e di disporre la traduzione dell'interessato per l'udienza successiva", precisando che "dalla constata assenza e dalla mancata espressione della rinuncia a comparire, conseguiva l'obbligo del giudice fin dalla prima notizia dell'impedimento, di procedere direttamente con l'ordine di traduzione.

Conseguenza della mancata traduzione dell'imputato è la celebrazione del giudizio in assenza al di fuori delle condizioni legittimanti".

5.4. Anche in quel caso - come nella fattispecie qui in esame - tale irrituale costituzione del contraddittorio era stato fatto oggetto di motivo di appello, e tale "giudizio che avrebbe dovuto condurre ad accertare l'illegittimità della decisione del primo giudice in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 604 comma 5 bis cod. proc.pen. epr tute le ipotesi in cui non siano state rispettate le condizioni di cui agli art. 420 ter e 420 quater cod. proc. pen. nel primo giudizio"( Sez.

Un. cit., Costantini in motivazione).

5.5. Tirando le fila, e stante la sovrapponibilità della vicenda processuale all'odierno esame con quella scrutinata dalle Sezioni Unite, non può che concludersi nel senso che si impone, anche in questo caso, l'annullamento della sentenza di appello e di quella che ha definito il giudizio di primo grado, nel corso del quale l'impedimento era stato potato a conoscenza del giudice procedente mediante deposito di documentazione comprovante lo status detentionis dell'imputato(cfr. verbale di udienza del 03/11/2017), con annullamento senza rinvio di entrambe le decisioni e trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per la celebrazione del giudizio di primo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e annulla altresì la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 3 novembre 2017, con rinvio al Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, 08 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] residente Mari 1Kssichel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio degli atti al giudice di primo grado. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]ANGELI, difensore del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -Si dà atto che, su istanza del difensore del ricorrente è stata disposta la trattazione orale- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che, per quanto qui rileva, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato di un'autovettura, così riqualificata la originaria imputazione di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo, denunciando inosservanza degli artt. 178 lett. c) e art. 179 cod. proc. pen., per omessa citazione dell'imputato per il giudizio di primo grado, impossibilitato a presenziare all'udienza in quanto detenuto agli arresti domiciliari per altra causa. Sostiene il difensore di avere rappresentato, alla prima udienza del 3 novembre 2017, lo status detentionis dell'imputato, cosicchè il Tribunale ne ebbe consapevolezza fin dall'inizio del dibattimento. Erroneamente, quindi, la Corte di appello, nel replicare alla doglianza prospettata con il gravame di merito, ha evidenziato come il ricorrente avesse ricevuto rituale avviso di fissazione dell'udienza del 03 novembre 2017, e che fosse suo onere informare l'A.G. procedente e chiedere di essere tradotto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, e devono essere annullate entrambe le sentenze di merito, con restituzione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di primo grado. 2.Dal verbale dell'udienza del 03 novembre 2017 - a cui il Giudice di legittimità accede in virtù dei vizio dedotto ( error in procedendo) - si rileva che il difensore, presente, informò tempestivamente il [OSCURATO:PERSONA] procedente dello status detentionís del suo assistito. Ciononostante, il Tribunale celebrò il dibattimento senza premunirsi di disporre la traduzione dell'imputato. 3. La Corte di appello, d'altro canto, ha disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa traduzione dell'imputato prestando adesione all'orientamento - affermatosi in misura largamente maggioritaria - secondo cui, in tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato - detenuto agli arresti donniciliari per altra causa - quando tale condizione non emerga dagli atti e l'imputato, o il suo difensore, non si siano diligentemente attivati per darne tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente (Sez. 5 n. 47048 del 12/07/2019, Rv. 277113) non essendo configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione (ex multiis Sez. 2 - , n. 7286 del 15/11/2018 (dep. 2019 ) Rv. 275608; Sez. 4 - , n. 3905 del 21/01/2020, Rv. 278289). 4. Tuttavia, ingeneratosi un contrasto giurisprudenziale successivamente all'arresto delle Sezioni Unite 'Arena' - che avevano, invece, affermato che "la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto t stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento" ( Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006 Ud. (dep. 14/11/2006 ) Rv. 234600 ) - le Sezioni Unite sono state nuovamente chiamate a decidere "se la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, comunicata in udienza, integri comunque un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, così precludendo la celebrazione del giudizio in assenza, ovvero gravi sull'imputato il previo onere di richiedere al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per presenziare a detta udienza". 5. Con il recentissimo approdo della sentenza 'Costantini' si è ribadito, dunque, che "la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione". 5.1. Il complesso delle disposizioni costituzionali e convenzionali, alla luce dei principi elaborati dalla Corte Edu e dalle Sezioni Unite n. 37483 del 26/09/2006 Ud. (dep. 14/11/2006 ), Arena, Rv. 234600) e Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010 Ud. (dep. 01/10/2010 ), F. Rv. 247837 di questa Corte, consente —come si legge nella sentenza Costantini - di "affermare la centralità del diritto dell'imputato di partecipare al processo e di individuare le rigorose condizioni cui subordinare la celebrazione del giudizio in assenza nella : a) certezza della conoscenza del processo, della data e de/luogo fissati per il suo svolgimento; b) inequivocità della rinunci a comparire nel giorno fissato, concludendo che il processo in assenza è legittimo solo laddove vi sia certezza della conoscenza dell'accusa, della data e delle possibilità di accesso all'udienza da parte dell'imputato, e vi sia stato un rigoroso e non equivoco accertamento da parte del giudice, della volontà dell'interessato di sottrarsi al procedimento; in caso contrario il giudice deve disporre la sua traduzione al processo." Solo lo svolgimento di tale verifica e la eliminazione di qualsiasi ostacolo alla partecipazione che sia in potere del giudice superare consente di ricondurre la mancata comparizione esclusivamente a una scelta libera dell'imputato,; da qui, " la piena parificazione degli effetti delle forme di restrizione, carceraria e domiciliare, ai fini della valutazione dell'impedimento". 5.2. Inoltre, le Sezioni Unite, nel ribadire che, "laddove la condizione di detenzione non emerga dagli atti non può che farsi carico all'imputato correttamente citato o al suo difensore di comunicare la condizione di detenzione sopraggiunta, che abbia effetto impeditivo della libertà di accesso all'udienza", hanno precisato che tale comunicazione deve ritenersi utilmente effettuata anche se avvenga in udienza, come si desume dalla mancanza di una disposizione, analoga a quella di cui all'art. 420 ter co. 5 cod. proc. pen. riferita al solo difensore, che preveda l'obbligo di tempestività della comunicazione. 5.3. Ciò posto, nel decidere, quindi, il caso al suo esame, le Sezioni Unite, hanno osservato che il difensore aveva portato a conoscenza del giudice fin dalla prima udienza la condizione di restrizione del suo assistito, ed affermato che "l'acquisizione di tale notizia imponeva al giudicante di esercitare i sui poteri, e di disporre la traduzione dell'interessato per l'udienza successiva", precisando che "dalla constata assenza e dalla mancata espressione della rinuncia a comparire, conseguiva l'obbligo del giudice fin dalla prima notizia dell'impedimento, di procedere direttamente con l'ordine di traduzione. Conseguenza della mancata traduzione dell'imputato è la celebrazione del giudizio in assenza al di fuori delle condizioni legittimanti". 5.4. Anche in quel caso - come nella fattispecie qui in esame - tale irrituale costituzione del contraddittorio era stato fatto oggetto di motivo di appello, e tale "giudizio che avrebbe dovuto condurre ad accertare l'illegittimità della decisione del primo giudice in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 604 comma 5 bis cod. proc.pen. epr tute le ipotesi in cui non siano state rispettate le condizioni di cui agli art. 420 ter e 420 quater cod. proc. pen. nel primo giudizio"( Sez. Un. cit., Costantini in motivazione). 5.5. Tirando le fila, e stante la sovrapponibilità della vicenda processuale all'odierno esame con quella scrutinata dalle Sezioni Unite, non può che concludersi nel senso che si impone, anche in questo caso, l'annullamento della sentenza di appello e di quella che ha definito il giudizio di primo grado, nel corso del quale l'impedimento era stato potato a conoscenza del giudice procedente mediante deposito di documentazione comprovante lo status detentionis dell'imputato(cfr. verbale di udienza del 03/11/2017), con annullamento senza rinvio di entrambe le decisioni e trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per la celebrazione del giudizio di primo grado. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e annulla altresì la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 3 novembre 2017, con rinvio al Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, 08 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] residente Mari 1Kssichel
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