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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 11927/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23362/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],289, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procura in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procura in atti; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campania, sez. di NAPOLIn. 4549/2015 depositata i l 14/05/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 4549/23/2015, dep. il 14/05/2015, che, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento -con cui la contribuente lamentava la mancata notificazione dell’atto presupposto- ha rigettato l’appello della ricorrente, confermando la decisione di prime cure.

In data 18.04.2013 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava alla contribuente l’intimazione di pagamento, a seguito del mancato pagamento degli addebiti contenuti nella cartella di pagamento, notificata dall’Agente per la riscossione in data 09.05.2008.

La ricorrente impugnava l’intimazione di pagamento adducendo che non le era mai sato notificato l’atto presupposto, ovvero la cartella di pagamento.

Eccepiva, altresì, la prescrizione di ogni pretesa per decorso dei termini previsti dalla legge, rappresentando che l’atto impugnato, ovvero l’intimazione, costituiva il primo atto, in assoluto, notificato alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] adita rigettava il ricorso, ritendo che dagli atti in causa risultava che la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata al destinatario in data 9.5.2008, come da relata di notifica prodotta da Equitalia sud S.p.a., evidenziando come la stessa eccezione di prescrizione dei crediti tributari, con l’indicazione dell’anno di riferimento, faceva presumere l’avvenuta conoscenza delle iscrizioni a ruolo effettuate dall’Ufficio finanziario.

Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente chiedendone l’integrale riforma e ribadendo sostanzialmente le doglianze dedotte in primo grado; sosteneva inoltre che il mancato deposito della relata di notifica in originale le aveva precluso la possibilità di poter “formalmente” disconoscere l’autenticità della sottoscrizione. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello, ritenendo regolare la notifica della cartella, e scevra di vizi propri l’intimazione di pagamento.

La ricorrente propone ricorso per cassazione; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A e Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

Considerato che:

1. Va preliminarmente esaminata e respinta l’eccezione di Equitalia sud s.p.a., di improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369, 4 comma, c.p.c., in quanto dalla lettura del ricorso e dall’elencazione degli atti in esso indicati non risultano depositati gli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, ed il cui deposito è previsto.La ricorrente ha infatti allegato la sentenza impugnata e affermato che i motivi proposti si fondano unicamente sulla stessa, ex art. 366 primo comma n. 6 c.p.c..

2. Col primo motivo si deduce omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, per avere la CTR affermato la possibile inammissibilità dell’appello proposto in quanto, nella sostanza, lo stesso “si risolve nella sostanziale riproposizione delle difese già svolte in primo grado e non in specifiche censure alla articolata motivazione di primo grado..” 2.1.Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza .

A parte la mancata indicazione del parametro normativo di cui all’art.360 c.p.c. e la mancata indicazione delle norme violate, il motivo è inammissibile perché la CTR, come dalla stessa ricorrente riscontrato, ha rigettato l’appello della contribuente siccome “palesemente infondato (invero ai limiti della temerarietà)”, affermando poi, come mero obiter dictum, che “se ne può revocare in dubbio la stessa ammissibilità”.

Non è stata pertanto colta e correttamente impugnata la ratio decidendi della sentenza e peraltro non viene indicato il fatto decisivo che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e il cui esame avrebbe determinato un diverso esito della controversia.

3. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed in particolare dell’art 148 c.p.c., in relazione all’art. 26 DPR 602/72 e 620/73, per avere la CTR affermato che l’appellante ha proceduto al disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce all’atto di notifica solo in grado di appello.

Invero, la ricorrente ritiene di aver proceduto già nel giudizio di primo grado al disconoscimento della sottoscrizione, riservandosi la formalizzazione del disconoscimento all’esito della produzione degli originali sia della cartella che della relata.

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non specificando il contenuto e le modalità dell’avvenuto disconoscimento e soprattutto l’atto col quale questo sarebbe stato effettuato.

In ogni caso la CTR ha accertato, in fatto, che la notifica è regolare: la doglianza volge pertanto ad una inammissibile rivalutazione del fatto in questa sede.

4. Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale e processuale in relazione all’art. 360 c.p.c., per aver la CTR sostenuto che poiché la cartella era stata notificata, a mezzo posta, non necessitava alcuna esibizione della relata, ma semplicemente dell’avviso di ricevimento.

4.1. Il motivo è infondato, avendo la CTR affermato, contrariamente a quanto dedotto, che era stata prodotta in primo grado la relata di notifica della cartella di pagamento sottesa all’intimazione oggetto della presente impugnazione, regolarmente notificata alla destinataria, della quale la contribuente aveva chiesto il disconoscimento della firma. [OSCURATO:PERSONA] ha allegato al controricorso copia della cartella cui fa riferimento l’avviso di intimazione notificata il 9.5.2008 a mani della Foresta che ha sottoscritto per ricevuta come attestato dal notificatore (verificare nel fascicolo).

5. Col quarto motivo si deduce violazione delle norme e falsa applicazione dell’art. 224 c.p.c., per avere la CTR supposto che l’onere di provare la mancata notifica gravasse sulla ricorrente, che avrebbe dovuto proporre una querela di falso e non limitarsi al mero disconoscimento dell’atto. 5.1 .Anche questo motivo è inammissibile, avendo la CTR correttamente affermato che il disconoscimento della firma attestata dal notificatore (pubblico ufficiale) avrebbe dovuto essere contestata con querela di falso e non già , come ritenuto dalla ricorrente, che la CTR avesse posto a carico della ricorrente la prova della notifica.

Non è stata pertanto colta la ratio decidendi della sentenza impugnata con conseguente inammissibilità della censura.

6. Col quinto motivo sideduce violazione e falsa applicazione delle norme disciplinanti l’onere probatorio, per non avere l’Agente della riscossione fornito alcuna prova della rituale notifica al contribuente.

La ricorrente chiede altresì che la Corte si pronunci sulla invocataprescrizione del debito. 6.1.Gli indicati motivi sono inammissibili, in quanto generici, senza l’indicazione specifica di quale sia stato l’asserito errore della CTR nel porre a carico delle parti l’onere della prova: va ribadito che processo di Cassazione è un processo a “critica vincolata”dai motivi del ricorso che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate nel codice di rito.Ne consegue che il motivo del ricorso deve possedere i caratteri della tassatività e della specificitàed esige che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cpc, sicché è inammissibile la critica generica delle sentenze impugnate (Cass. Civ. n. 19959/2014).

Le censure alla sentenza impugnata devono pertanto trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi specifici (principio di specificità), per cui non è sufficiente indicare, in ricorso, le norme che si assumono violate ma è necessario che le argomentazioni a supporto della pretesa violazione, siano intellegibili ed esaurienti.

Il rispetto del principio di specificità è, in conclusione, condicio sine quanon per l’ammissibilità del ricorso per Cassazione non potendosi, esso, limitare ad una pedissequa reiterazione dei motivi dedotti in appello e già rigettati (Cass.5001/2018; sez. un.

N. 7155 del 2017).

7. Si deduce, infine, che l’intimazione de qua, è stata messa in forza di un atto dell’ente impositore, sottoscritto da funzionario carente di potere di rappresentanza dell’ente e pertanto l’atto è nullo. 7.1.Anche questo motivo è inammissibile, in quanto non provata la sua deduzione nei gradi di merito, posto che nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito.

Infatti, qualora con ilricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della partericorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità delmotivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (ex multis Cass.n.15430 del 13/06/2018; n. 20694 del 09/08/2018) .

8. Il ricorso così come formulato è conclusivamente inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 6.500,00, oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate; in €. 6.500,00, a favore dell’Ente per la riscossione, oltre € 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente princ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23362/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],289, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procura in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procura in atti; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campania, sez. di NAPOLIn. 4549/2015 depositata i l 14/05/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 4549/23/2015, dep. il 14/05/2015, che, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento -con cui la contribuente lamentava la mancata notificazione dell’atto presupposto- ha rigettato l’appello della ricorrente, confermando la decisione di prime cure. In data 18.04.2013 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava alla contribuente l’intimazione di pagamento, a seguito del mancato pagamento degli addebiti contenuti nella cartella di pagamento, notificata dall’Agente per la riscossione in data 09.05.2008. La ricorrente impugnava l’intimazione di pagamento adducendo che non le era mai sato notificato l’atto presupposto, ovvero la cartella di pagamento. Eccepiva, altresì, la prescrizione di ogni pretesa per decorso dei termini previsti dalla legge, rappresentando che l’atto impugnato, ovvero l’intimazione, costituiva il primo atto, in assoluto, notificato alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] adita rigettava il ricorso, ritendo che dagli atti in causa risultava che la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata al destinatario in data 9.5.2008, come da relata di notifica prodotta da Equitalia sud S.p.a., evidenziando come la stessa eccezione di prescrizione dei crediti tributari, con l’indicazione dell’anno di riferimento, faceva presumere l’avvenuta conoscenza delle iscrizioni a ruolo effettuate dall’Ufficio finanziario. Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente chiedendone l’integrale riforma e ribadendo sostanzialmente le doglianze dedotte in primo grado; sosteneva inoltre che il mancato deposito della relata di notifica in originale le aveva precluso la possibilità di poter “formalmente” disconoscere l’autenticità della sottoscrizione. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello, ritenendo regolare la notifica della cartella, e scevra di vizi propri l’intimazione di pagamento. La ricorrente propone ricorso per cassazione; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A e Agenzia delle Entrate resistono con controricorso. Considerato che: 1. Va preliminarmente esaminata e respinta l’eccezione di Equitalia sud s.p.a., di improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369, 4 comma, c.p.c., in quanto dalla lettura del ricorso e dall’elencazione degli atti in esso indicati non risultano depositati gli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, ed il cui deposito è previsto.La ricorrente ha infatti allegato la sentenza impugnata e affermato che i motivi proposti si fondano unicamente sulla stessa, ex art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.. 2. Col primo motivo si deduce omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, per avere la CTR affermato la possibile inammissibilità dell’appello proposto in quanto, nella sostanza, lo stesso “si risolve nella sostanziale riproposizione delle difese già svolte in primo grado e non in specifiche censure alla articolata motivazione di primo grado..” 2.1.Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza . A parte la mancata indicazione del parametro normativo di cui all’art.360 c.p.c. e la mancata indicazione delle norme violate, il motivo è inammissibile perché la CTR, come dalla stessa ricorrente riscontrato, ha rigettato l’appello della contribuente siccome “palesemente infondato (invero ai limiti della temerarietà)”, affermando poi, come mero obiter dictum, che “se ne può revocare in dubbio la stessa ammissibilità”. Non è stata pertanto colta e correttamente impugnata la ratio decidendi della sentenza e peraltro non viene indicato il fatto decisivo che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e il cui esame avrebbe determinato un diverso esito della controversia. 3. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed in particolare dell’art 148 c.p.c., in relazione all’art. 26 DPR 602/72 e 620/73, per avere la CTR affermato che l’appellante ha proceduto al disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce all’atto di notifica solo in grado di appello. Invero, la ricorrente ritiene di aver proceduto già nel giudizio di primo grado al disconoscimento della sottoscrizione, riservandosi la formalizzazione del disconoscimento all’esito della produzione degli originali sia della cartella che della relata. 3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non specificando il contenuto e le modalità dell’avvenuto disconoscimento e soprattutto l’atto col quale questo sarebbe stato effettuato. In ogni caso la CTR ha accertato, in fatto, che la notifica è regolare: la doglianza volge pertanto ad una inammissibile rivalutazione del fatto in questa sede. 4. Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale e processuale in relazione all’art. 360 c.p.c., per aver la CTR sostenuto che poiché la cartella era stata notificata, a mezzo posta, non necessitava alcuna esibizione della relata, ma semplicemente dell’avviso di ricevimento. 4.1. Il motivo è infondato, avendo la CTR affermato, contrariamente a quanto dedotto, che era stata prodotta in primo grado la relata di notifica della cartella di pagamento sottesa all’intimazione oggetto della presente impugnazione, regolarmente notificata alla destinataria, della quale la contribuente aveva chiesto il disconoscimento della firma. [OSCURATO:PERSONA] ha allegato al controricorso copia della cartella cui fa riferimento l’avviso di intimazione notificata il 9.5.2008 a mani della Foresta che ha sottoscritto per ricevuta come attestato dal notificatore (verificare nel fascicolo). 5. Col quarto motivo si deduce violazione delle norme e falsa applicazione dell’art. 224 c.p.c., per avere la CTR supposto che l’onere di provare la mancata notifica gravasse sulla ricorrente, che avrebbe dovuto proporre una querela di falso e non limitarsi al mero disconoscimento dell’atto. 5.1 .Anche questo motivo è inammissibile, avendo la CTR correttamente affermato che il disconoscimento della firma attestata dal notificatore (pubblico ufficiale) avrebbe dovuto essere contestata con querela di falso e non già , come ritenuto dalla ricorrente, che la CTR avesse posto a carico della ricorrente la prova della notifica. Non è stata pertanto colta la ratio decidendi della sentenza impugnata con conseguente inammissibilità della censura. 6. Col quinto motivo sideduce violazione e falsa applicazione delle norme disciplinanti l’onere probatorio, per non avere l’Agente della riscossione fornito alcuna prova della rituale notifica al contribuente. La ricorrente chiede altresì che la Corte si pronunci sulla invocataprescrizione del debito. 6.1.Gli indicati motivi sono inammissibili, in quanto generici, senza l’indicazione specifica di quale sia stato l’asserito errore della CTR nel porre a carico delle parti l’onere della prova: va ribadito che processo di Cassazione è un processo a “critica vincolata”dai motivi del ricorso che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate nel codice di rito.Ne consegue che il motivo del ricorso deve possedere i caratteri della tassatività e della specificitàed esige che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cpc, sicché è inammissibile la critica generica delle sentenze impugnate (Cass. Civ. n. 19959/2014). Le censure alla sentenza impugnata devono pertanto trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi specifici (principio di specificità), per cui non è sufficiente indicare, in ricorso, le norme che si assumono violate ma è necessario che le argomentazioni a supporto della pretesa violazione, siano intellegibili ed esaurienti. Il rispetto del principio di specificità è, in conclusione, condicio sine quanon per l’ammissibilità del ricorso per Cassazione non potendosi, esso, limitare ad una pedissequa reiterazione dei motivi dedotti in appello e già rigettati (Cass.5001/2018; sez. un. N. 7155 del 2017). 7. Si deduce, infine, che l’intimazione de qua, è stata messa in forza di un atto dell’ente impositore, sottoscritto da funzionario carente di potere di rappresentanza dell’ente e pertanto l’atto è nullo. 7.1.Anche questo motivo è inammissibile, in quanto non provata la sua deduzione nei gradi di merito, posto che nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito. Infatti, qualora con ilricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della partericorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità delmotivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (ex multis Cass.n.15430 del 13/06/2018; n. 20694 del 09/08/2018) . 8. Il ricorso così come formulato è conclusivamente inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 6.500,00, oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate; in €. 6.500,00, a favore dell’Ente per la riscossione, oltre € 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente princ
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