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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15220/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è riproduttivo di identica censura oltre che generico, attesa l'assenza di confronto della doglianza rispetto alla parte della decisione che rileva la consistenza minacciosa delle frasi rivolte al Sindaco allorché provvedeva a sovraintendere ex art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 alle operazioni in quel frangente portate avanti dal personale della [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che analoghi limiti incontra il secondo motivo comune con cui si censura il complessivo trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche nella parte in cui la decisione evidenzia l'estrema gravità del fatto posto in essere e la negativa personalità del ricorrente gravato da numerosi precedenti penali; rilevato che generico in quanto privo di censura risulta il ricorso del Caringella i cui riferimenti risultano eccentrici rispetto al procedimento in esame (in tal senso i riferimenti all'art.444 cod. proc. pen.); che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è riproduttivo di identica censura oltre che generico, attesa l'assenza di confronto della doglianza rispetto alla parte della decisione che rileva la consistenza minacciosa delle frasi rivolte al Sindaco allorché provvedeva a sovraintendere ex art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 alle operazioni in quel frangente portate avanti dal personale della [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che analoghi limiti incontra il secondo motivo comune con cui si censura il complessivo trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche nella parte in cui la decisione evidenzia l'estrema gravità del fatto posto in essere e la negativa personalità del ricorrente gravato da numerosi precedenti penali; rilevato che generico in quanto privo di censura risulta il ricorso del Caringella i cui riferimenti risultano eccentrici rispetto al procedimento in esame (in tal senso i riferimenti all'art.444 cod. proc. pen.); che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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