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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 12406/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35463-2018 proposto da: I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 814/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 05/06/2018 R.G.N. 2564/2012; Oggetto R.G.N.35463/2018 Cron.

Rep.

Ud.30/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 5.6.18 la corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del 6.3.12 del tribunale di Trani, che aveva accolto l’opposizione dell’imprenditore in epigrafe a cartella esattoriale per premi Inail per euro 14.933, dovuti a seguito di rettifica della classificazione aziendale che l’INAIL aveva operato retroattivamente tenendo conto dell’inquadramento precedente operato dall’Inps.

La corte in particolare ha ritenuto irrilevante la classificazione dell’Inps precedente, tanto più che il provvedimento relativo non era stato prodotto.

Avverso tale sentenza ricorre l’INAIL per un motivo, cui resiste con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo deduce violazione dell’articolo 14 comma 3 del decreto ministeriale 12/12/2049, della legge 88 del 1989 nonché 3 comma 8 della legge 335 del 95 e 2 del decreto legislativo 38 del 2000, per non avere la corte applicato retroattivamente l’inquadramento dell’Inail sin dalla data dell’inquadramento operato dall’INPS.

Premesso che il ricorrente nulla dice sul documento di classificazione non prodotto secondo la corte territoriale, sicché il motivo non si parametra alla sentenza per tale profilo, non risultando decisivo, va evidenziato che questa Corte (tra le altre, Cassazione 36052 del 2023 e Sez.

L, Sentenza n. 19979 del 10/08/2017, Rv. 645597 - 01) ha già affermato il principio, al quale va data continuità, secondo cui in applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 prel., il provvedimento di variazione, sia d’ufficio che su domanda, della classificazione di un'impresa a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al d.m. 12 dicembre 2000 ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvo per i casi, ivi previsti, in cuiil datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione.

Ne discende il rigetto del ricorso.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35463-2018 proposto da: I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 814/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 05/06/2018 R.G.N. 2564/2012; Oggetto R.G.N.35463/2018 Cron. Rep. Ud.30/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 5.6.18 la corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del 6.3.12 del tribunale di Trani, che aveva accolto l’opposizione dell’imprenditore in epigrafe a cartella esattoriale per premi Inail per euro 14.933, dovuti a seguito di rettifica della classificazione aziendale che l’INAIL aveva operato retroattivamente tenendo conto dell’inquadramento precedente operato dall’Inps. La corte in particolare ha ritenuto irrilevante la classificazione dell’Inps precedente, tanto più che il provvedimento relativo non era stato prodotto. Avverso tale sentenza ricorre l’INAIL per un motivo, cui resiste con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo deduce violazione dell’articolo 14 comma 3 del decreto ministeriale 12/12/2049, della legge 88 del 1989 nonché 3 comma 8 della legge 335 del 95 e 2 del decreto legislativo 38 del 2000, per non avere la corte applicato retroattivamente l’inquadramento dell’Inail sin dalla data dell’inquadramento operato dall’INPS. Premesso che il ricorrente nulla dice sul documento di classificazione non prodotto secondo la corte territoriale, sicché il motivo non si parametra alla sentenza per tale profilo, non risultando decisivo, va evidenziato che questa Corte (tra le altre, Cassazione 36052 del 2023 e Sez. L, Sentenza n. 19979 del 10/08/2017, Rv. 645597 - 01) ha già affermato il principio, al quale va data continuità, secondo cui in applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 prel., il provvedimento di variazione, sia d’ufficio che su domanda, della classificazione di un'impresa a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al d.m. 12 dicembre 2000 ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvo per i casi, ivi previsti, in cuiil datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione. Ne discende il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se
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