CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15631/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio in accoglimento del quarto motivo di ricorso e rigetto nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ricorre in cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano, in data 21 giugno 2019, di conferma di quella del Tribunale della stessa città, in data 4 dicembre 2017, di sua condanna per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, L.F., per avere, da amministratore della '[OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 16 maggio 2013, distratto le merci fornite alla società dalla '[OSCURATO:PERSONA]' soc.coop. per l'importo di Euro 185.179,00 ovvero il relativo controvalore monetario, nonché sottratto le scritture contabili della stessa. 2. L'impugnativa consta di quattro motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo eccepisce l'error iuris nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere inconfutabilmente provati i fatti valutati incidenter tantum dal tribunale fallimentare per pervenire alla dichiarazione di fallimento della '[OSCURATO:SOCIETA].. - Il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in punto di prova dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la quale sarebbe stata desunta dal giudice penale dalla sola circostanza che il creditore '[OSCURATO:PERSONA]' avesse chiesto ed ottenuto decreti ingiuntivi nei confronti della 'Sasi 11' ed avesse instato per il fallimento della stessa, quand'invece sarebbe stata necessaria la dimostrazione da parte dell'accusa che le merci che il detto creditori asseriva di avere fornito fossero state effettivamente consegnate alla debitrice. - Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in punto di prova dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, nulla dimostrando la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti del precedente amministratore della società (tale [OSCURATO:PERSONA]) circa il fatto che le scritture contabili fossero state effettivamente istituite così che il ricorrente potesse esserne venuto in possesso. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 216, comma 4, L.F., nell'avere la Corte territoriale omesso di rideterminare le pene accessorie fallimentari al lume della pronuncia di incostituzionalità della norma menzionata di cui alla sentenza n. 222 del 2018. 3. Con requisitoria in atti del 19 febbraio 2021 a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del quarto motivo e per il rigetto nel resto: conclusioni cui il Pubblico Ministero d'udienza si è riportato facendole proprie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, salvo quanto si dirà in seguito con riguardo alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. 1. Il primo e il secondo motivo non attingono la ratio decidendi della statuizione in punto di sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Invero, la prova di esso è stata desunta dalla Corte territoriale non dalla sentenza dichiarativa di fallimento della '[OSCURATO:SOCIETA]., ma dai documenti (fatture e decreti ingiuntivi) che il creditore '[OSCURATO:PERSONA]. aveva posto a fondamento della relativa istanza di fallimento. Documenti che sono stati autonomamente valutati in sede penale e plausibilmente apprezzati, come tali da dimostrare - tanto più in assenza delle scritture contabili della società fallita - l'effettivo ingresso nel patrimonio della 'Sassi 11' delle merci fornite dalla '[OSCURATO:PERSONA]', e le cui risultanze il ricorrente non ha efficacemente contestato, dando prova di essersi almeno opposto ai decreti ingiuntivi, emessi su richiesta del creditore nei riguardi della società, che era da lui amministrata al momento della fornitura delle merci (2012) non rinvenute in sede di inventario. Donde, vale il pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, anche con riferimento a beni presenti nella sede sociale al momento della sentenza di fallimento e non rinvenuti successivamente, poiché restano immutati gli obblighi di custodia e conservazione dei beni da parte dell'imprenditore, fino alla consegna di essi al curatore, mediante la redazione dell'inventario (Sez. 5, n. 13528 del 08/02/2017, Rv. 269721; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262740; Sez. 5, n. 3400 del 15/12/2004 - dep. 02/02/2005, Rv. 231411; Sez. 5, n. 7569 del 21/04/1999, Rv. 213636). 2. Il terzo motivo è anch'esso generico.Lo stesso si sofferma, infatti, su passaggi frammentati della più articolata motivazione rassegnata sul tema dell'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale dalla sentenza impugnata, discutendoli senza contestare specificamente quanto di decisivo in essa riportato, ossia che: «il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato in sede di esame di aver consegnato tutta la documentazione contabile a Lunardi al momento della nomina di questi ad amministratore della società» (così pag. 2, primo capoverso, della 'Motivazione' della sentenza impugnata) e senza prenderne in considerazione il significato determinante, ossia l'assunzione da parte dell'imputato della funzione gestoria della società. Elemento, questo, centrale, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture contabili (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013 - dep. 10/01/2014, Rv. 257950), sul quale nessuna specifica deduzione è stata, invece, proposta dal ricorrente: il quale, anche sul fronte della loro effettiva istituzione, ha dimostrato di non avere colto il senso dell'argomentazione sviluppata al riguardo dal giudice censurato, che ha fondatamente ritenuto che il precedente amministratore non poteva avere adempiuto correttamente ai propri obblighi di tenuta e custodia delle scritture contabili se queste non fossero state esistenti. 3. Coglie, invece, nel segno il quarto motivo di ricorso. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari nella misura fissa di dieci anni secondo la previsione di cui all'art. 216, comma 4, L.F., in conseguenza della declaratoria di illegittimità di detta norma, nella parte in cui stabiliva rigidamente tale durata anziché consentirne la commisurazione fino ad un massimo di dieci anni, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 222 del 05/12/2018, e del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per il quale le pene di cui sopra devono essere commisurate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). 4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena MAAA 15"