CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 07320/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4108/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] B. TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIB. SUP. [OSCURATO:PERSONA] n. 215/2022, depositata il 17/11/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la deliberazione della Giunta comunale di Parma n. GC - 2021 - 65 dell’8 marzo 2010, recante l'approvazione della "Proposta di ripartizione economica" del Consorzio di Bonifica di Parma, avente ad oggetto la realizzazionedella cassa d'espansione canale Naviglio n. 2 lato est ed opere collegate, da porre a carico dei comparti interessati all’opera. Nella narrativa dell'atto introduttivo si esponeva che: a) nei primi anni del 2000, venne costituita la società, interamente in mano pubblica, [OSCURATO:SOCIETA]., partecipata dal Comune di Parma nella misura del 95,58% del capitale, avente la finalità di realizzare - nell'ambito della pianificazione urbanistica attuativa - comparti urbanistici da destinare, a prezzi calmierati ed a cura di privati, all'edificazione espansiva delle aree in essi ricompresi; b) nella convenzione, sottoscritta con il Consorzio di bonifica di Parma, il 4/5/2007, relativamente al comparto SPIP 2, la società s'era impegnata a realizzare le opere idrauliche necessarie e propedeutiche alla futura urbanizzazione delle aree, fra di esse la cassa d'espansione canale Naviglio 2; c) dichiarato lo stato d'insolvenza della società medesima conclusosi con il fallimento, erano residuati nell'asse fallimentare due comparti edificatori SPIP 2 e SPIP 3 non ancora realizzati, diversamente dal comparto SPIP 1, strutturalmente completato. La società contestava, sotto vari profili, la legittimità della richiesta del Consorzio di Bonifica, avallata dal Comune di Parma con l'atto impugnato, assumendo che l’obbligo di realizzare la cassa di espansione non dovesse essere imputato ad essa ricorrente, bensì alla collettività, in quanto opera idraulica di quarta categoria, ai sensi degli artt. 9 e 10, del r. d. n. 523 del 1904 e 56, lett. c), d.lgs. n. 152 del 2006. Resistevano in giudizio il Consorzio di Bonifica di Parma ed il Comune di Parma, sostenendo congiuntamente l'infondatezza della domanda. [OSCURATO:PERSONA] delle Acque, con sentenza n. 215/2022, respingeva il ricorso e disponeva la compensazione delle spese del giudizio. Osserva il giudice adito come sia pregiudiziale la valutazione tecnico- giuridica dell'opera rimasta inadempiuta, in quanto le casse d'espansione hanno la funzione di contenere gli effetti della impermeabilizzazione dei suoli derivanti dalle trasformazioniurbanistiche per cui non sono da annoverarsi fra le opere idrauliche di cui agli artt. 9 e 10 del r. d. n. 523 del 1904,e neppure tra quelle preordinate all'edificazione delle aree, cioè le opere di urbanizzazione, ma piuttosto sono da qualificarsi come «dotazioni ecologiche e ambientali», ai sensi della l. r. n. 20 del 2000. Art. A25, comma 4, lett. a) e dell’art. 21, comma 1, lett. b) e comma 3, lett. a), l. r. n. 24 del 2017, «in quanto funzionali all’invarianza idraulica di opere umane», nella specie, «le nuove edificazioni», donde l’obbligo di realizzazione e sopportazione dei relativi oneri economici da parte dei soggetti attuatori degli strumenti di programmazione urbanistica, tra i quali, rientra a pieno titolo la società SPIP e per essa il Fallimento ricorrente. Osserva, altresì, che, «(p)aradigmaticamente, la normativa regionale richiamata riconduce le casse d'espansione nella disciplina delle dotazioni ecologico ambientali e, cometali, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, «non sono omologabili alle opere di urbanizzazione» le quali «vanno realizzate contestualmente agli interventi di edificazione e possono essere realizzate "a scomputo"», mentre «le dotazioni ecologico-ambientali costituiscono precondizione per la trasformazione del territorio e non sono oggetto di scomputo» dal contributo di costruzione e dunque, non possono essere monetizzate, come chiarito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Osserva, ancora, che «poiché si tratta di opere di invarianza idraulica conseguenti a determinate attività umane, disciplinate da norme regionali, non è pertinente il riferimento all'art. 56, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152/2006: le vasche di laminazione,ivi previste, infatti, sono "opere di difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti", di prevenzione d'eventi in sé naturali, non strumentali agli interventi antropici di cui qui, invece, si discute.» Aggiunge, in conclusione , il TSAP che «nella convenzione sottoscritta il 4.05.2007 con il consorzio di Bonifica per la trasformazione delle aree di proprietà, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva assunto l’obbligazione, pro-quota, di realizzare la cassa di espansione.» Avverso tale decisione il [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resistono, con controricorso, il Comune di Parma ed il Consorzio della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il Fallimento ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10, r. d. n. 523 del 1904 e 53 e 56, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dell’art. 23 Cost., in quanto la sentenza impugnata ha apoditticamente escluso la natura idraulica delle casse di espansione. Richiama, al riguardo, che l’art. 28 del Regolamento di gestione del [OSCURATO:PERSONA] dello stesso Comune di Parma (febbraio 2020) ha espressamente statuito che “Si definisce opera idraulica ogni manufatto posto sull’alveo di un corso d’acqua naturale o di bonifica, o ad esso idraulicamente collegato. Sono considerate opere idrauliche gli invasi per l’irrigazione e le casse d’espansione.” Afferma che l’opera oggetto di giudizio non può non essere considerata un’opera idraulica perché non soddisfa un interesse eminentemente privato, bensì, al contrario, un interesse pubblico preminente, quello di prevenzione e messa in sicurezza del territorio e che deve sottostare alla disciplina di cui al r. d. n. 523 del 1904, nonché a quella pianificatoria di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente). Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 16, d.P.R. n. 380 del 2001 ([OSCURATO:PERSONA]) e A-26 dell’All. 1 della l. r. n. 20 del 2000, nonché dell’art. 23 Cost., in quanto la sentenza del TSAP non ha considerato che le opere in questione sono ricomprese nel provvedimento impugnato come “dotazioni territoriali” ed, in quanto tali, soggette al disposto dell’art. 4.7 (“Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali”) delle norme (“politico urbanistiche”) del Piano strutturale comunale (PSC) 2030, il quale richiama a propria volta il disposto dell’art. A-26 dell’Allegato 1 della l. r. n. 20 del 2000, che al comma 1, prevede che “le trasformazioni urbanistiche previste dal PSC dovranno concorrere alla realizzazione delle [OSCURATO:PERSONA]” e, al comma 2, lett. d), che tale concorso avvenga “attraverso la corresponsione del contributo concessorio di cui all’art. 5 delle legge n. 10 del 1977” (ora art. 16 T.U. Edilizia) a carico quindi di coloro che richiederanno eventualmente il titolo edilizio e non certo ex antein capo al mero proprietario dei terreni, rispetto al quale non esiste alcuna norma di legge che imponga un onere economico fuori dal regime della bonifica. Va disattesa, in via preliminare, l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della ratio decidendi della sentenza del TSAP concernente l’assunzione, da parte della società SPIP, nella convenzione sottoscritta il 4/5/2007 con il Consorzio di Bonifica (rectiusil Comune di Parma) per l’area di sua proprietà, della «obbligazione, pro quota, di realizzare la cassa di espansione» oggetto di causa. L’esame del profilo riguardante l’individuazione dei soggetti pubblici o privati (proprietari e possessori frontisti, consorzi tra gli interessati, Stato o enti territoriali) che sono chiamati a concorrere alle spese di realizzazione di un opera di difesadalle piene del corso d’acqua segue logicamente la soluzione della diversa questione riguardante la riconducibilità o meno dell’intervento de quo, anche in ragione della sua portata, ad una delle categorie (quarta o quinta) delle opere idrauliche di cui agli artt. 9 e 10 del r. d. n. 523 del 1904 ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e 56, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente), stante anche laprospettata preminenza degli interessi collettivi coinvolti. Si tratta, dunque, di una ricognizione basata più che sulla reale importanza delle opere in rapporto alle esigenze di sicurezza idraulica, sulla ricerca di un criterio per individuare quale fosse il soggetto che avrebbe dovuto farsi carico del finanziamento delle opere da realizzaree la misura stessa dell’obblig a zione . Avverso la sentenza qui impugnata, peraltro, è stato proposto il rimedio del ricorso perrettificazione al medesimo Tribunale superiore , come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (t.u. delle acque), per omess a pronuncia sutalune censure contenute n ella domanda e , propriamente, che non attengono alla qualificazione della cassa di espansionedi cui qui si discute. I due motivi di ricorsosono inammissibili per le ragioni di seguito esposte. Le censure, rubricate come violazione di legge, prospettano contestualmente questioni di diritto e questioni di fatto, nonché denunciano, oltre la violazione dellenorme indicate in rubrica, anche l'erronea ricognizione, da parte del TSAP della fattispecie concreta, per come emersa dalle risultanze di causa, sostenendo il Fallimento ricorrente l’appartenenza della cassa di espansione de quaalla categoria delle opere idrauliche di cui agli artt. 9 e 10 del r. d. n. 523 del 1904e 56, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152 del 2006. Giova rammentare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., «ricorreogni qualvolta vi è un vizio nell’individuazione o nell’attribuzione di un significato ad una disposizione normativa; ricorre invece la falsa applicazione qualora l’errore si sia annidato nella individuazione della esatta portata precettiva della norma, che il giudice di merito abbia applicato ad una fattispecie non corrispondente a quella descritta dalla norma. Dalla violazione o falsa applicazione di norme didiritto va tenuta nettamente distintala denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi –violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta- è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.»(Cass. n. 640/2019; n. 23851/2019; n. 195/2016; n. 24155/2017). L'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, è suscettibile di censur a , in sede di legittimità, sotto l'aspetto de i vizi di motivazione(nei limiti in cui detta censura è consentita dalla “ novellazione ” del testo del n. 5 del medesimo art. 360 cod. proc. civ.), «ove si traducanonella sua inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza, mentre non è consentito al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle "quaestiones facti", la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito.(Cass. Sez, U., n. 28220/2018). Orbene, i motivi d’impugnazione formulati dal Fallimento ricorrente no n rientrano nel perimetro censorio della “violazione o falsa applicazionedi legge”, nei termini sopra sinteticamente deli nea t i, in quanto piuttosto che p o rre in discussione la portata interpretativa e applicativa delle disposizioni richiamate, mirano adottenere una revisione della soluzione data dal TSAP alle “quaestiones facti”all’uopo esaminate e che hanno condotto i l giudicante a d affermare per l’appuntoche le «dotazioni» di cui si discute sono rivolte «al contenimento della impermeabilizzazione dei suoli.» La sollecitata verifica comporterebbe, inevitabilmente, un raffronto tra le ragioni della decisione e le risultanze di causa,relativamente a lla «qualificazione tecnico-giuridica» delle casse d’espansione che «la società s’era impegnata a realizzare», trattandosi, per quanto si legge nella sentenza impugnata,di «opere idrauliche necessarie e propedeutiche alla futura urbanizzazione delle aree, fra di esse la cassa d’espansione canale Naviglio 2.» La decisione del TSAPsi fonda suun giudizio frutto di «valutazione tecnica» secondo cuile casse di espansione, come quella oggetto di giudizio, «in quanto funzionali all’invarianza idraulica di opere umane – nella specie le nuove edificazioni –non sono riconducibili alla “opere idrauliche” di cui agli artt. 9 e 10 del r. d. n. 523/1904», per cui neppure è pertinente il richiamo al l’art. 56, comma 1, lett. c), del d.lgs. 152 del 2006, considerato che « le vasche di laminazione, ivi previste sono opere di difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti, di prevenzione di eventi in sé naturali, non strumentali agli interventi antropici di cui qui, invece, si discute » ( cfr. Cass. Sez. U., n. 12716/2009). Prevede la sopra richiamata disposizione (art. 56, comma 1, lett. c), del d.lgs. 152 del 2006) che, nell’ambito delle attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di tutela e di risanamento del suolo e del sottosuolo, di risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, di messa in sicurezza delle situazioni a rischio e di lotta alla desertificazione (art. 53, comma 1, d.lgs. cit.), sia conseguita «la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti», finalità, peraltro, che rimanda agli interventi contemplati nello strumento principe della programmazione rappresentato dal piano di bacino redatto dall’Autorità di bacino ed al concorso, in fase di realizzazione, degli enti competenti, tra cui i consorzi di bonifica (art. 53, comma 3, d.lgs. cit.). Le cassedi espansione, prosegue la sentenza impugnata, neppure «sono omologabili alle opere di urbanizzazione», cioè alle opere e agli impianti necessari a rendere una porzione di territorio idonea ad essere effettivamente utilizzata per un insediamento umano, con le destinazioni (di tipo abitativo, terziario, produttivo o agricolo) stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti e che «vanno realizzate contestualmente agli interventi di edificazione e possono essere realizzate “a scomputo” », per cui le ste sse vanno qualificate come «dotazioni ecologiche e ambientali», secondo quanto previsto dalla normativa regionale.La decisione impugnata richiama le seguenti disposizioni: l’art. A - 25, comma 1, l. r. n. 20 del 2000, secondo cui “Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono costituite dall'insiemedeglispazi, d e lle o pe r e e de g li i n t e r v ent i che c on c o rr on o , i n si e m e a l l e i n f r a s t r ut t u r e pe r l' u rb an i zz a z i on e de g li insediamenti, a migliorare la q ua li t à de ll' a m b i en t e u r ba n o , m i t i g and o n e g li impattinegativi. L e do t a z i on i s on o v o l t e i n pa r t ic o l a r e : a lla t ute la e r is ana m en t o dell'ariae de ll' a c q u a e d a lla p r e v en z i on e de l l o r o i n q u i na m en t o ; a lla g e s t i on e integrata de l ciclo i d r ic o ; a lla r i du z i on e de ll'i n q u i na m en t o a c u s t ico e d elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità d e i s u o li e a l r i e q u ili b r io ecologicodell'ambiente u r ba no ; a lla r a cc o l t a d i ffe r en z i at a de i r i f i ut i.” ; il comma 4, lett. a) della medesima norma, secondo cui “Lapianificazione, ne l de f i n i r e le dotazionieco l o g ic h e e am b i en t a li, p er s e g u e le s e g uent i f i na li t à : g a r ant i r e u n miglior eq u ili b r io i d r o g eo l o g ico e la f u n z i ona li t à d e lla r e t e i d r au lica superficiale, a n c h e att r a v e r so il c on t e n i m e nt o de lla i m pe r m e ab iliz z a z i on e de i suolie la d ota z i on e d i s pa z i i done i a lla r i t e n z i on e e a l t ra tt a m e nt o de lle a c qu e meteoriche,al l o r o r i u so o r il a scio in f a l d a o n e lla r et e i d r ica s u p e r f ici a l e ” ; la l. r. n. 24 del 2017, art. 21, comma 1, lett. b), secondo cui“Le dotazioni ecologiche e ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a contrastare i cambiamenti climatici e i loro effetti sulla società umana e sull'ambiente, a ridurre i rischi naturali e industriali e a migliorare la qualità dell'ambiente urbano; le dotazioni sono volte in particolare: (omissis) b) alla gestione integrata del ciclo idrico;” nonché il comma 3, lett. a) della medesima norma, secondo cui le dotazioni ecologiche e ambientali, tra le finalità che devono perseguire, devono: “garantire u n m i g li o r eq u ili b r io idrogeologico e la f u n z i ona li t à d e lla r e t e i d r au lica s u p e r f ici a l e , a n c h e att r a v e r so ilcontenimento de lla i m pe r m e ab iliz z a z i on e de i s uo li e la d ota z i on e d i s pa z i i done i alla ritenzionee a l t ra tt a m e nt o de lle a c qu e m e t eo r ic he , a l l o r o r i u so o r il a scio in faldao n e lla r et e i d r ica s u p e r f ici a l e ;”. Ad ulteriore supporto dell’affermata natura giuridica delle casse d’espansione, il TSAP richiama il chiarimento della Regione secondo cui "Gli interventi edilizi, oltre alla corresponsione delle quote di U1 e U2, dovranno garantire la realizzazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e delle dotazioni ecologiche e ambientati stabilite dal PUG, quale condizione necessaria per la sostenibilità dell'intervento. Tali dotazioni non sono oggetto di scomputo dal contributo di costruzione e non possono essere monetizzate" (cfr. par. 1.5.6. della DAL n. 186/2018 della [OSCURATO:PERSONA]), nonché il contenuto della convenzione sottoscritta il 4 maggio 2007 dalla SPIP con il Comune di Parma da cui è derivato l'obbligo pro quota di realizzare la cassa di espansione, dando espressamente atto, al riguardo, della natura non indeterminata di tale clausola convenzionale, così da sottrarsi alla censura di nullità dedotta dalla parte ricorrente. La decisione impugnata, in conclu sione, afferma che l’onere relativo alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali è stato posto legittimamente a carico del soggetto attuatore degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica comunale, essendo dette dotazioni da considerare «precondizioni per la trasformazione del territorio», avendo la società SPIP (che ha come scopo proprio l’urbanizzazione, la trasformazione e la cessione a privati di aree destinate ad uso industriale, artigianale, commerciale e servizi) dichiarato al Comune di Parma « la propria disponibilità a svolgere, previo accordo tra le parti, la veste di soggetto attuatore dell’intervento», obbligazione assunta con la sopra indicata convenzione urbanistica (art. 10. riguardante il concorso alle spese) del 4 maggio 2007. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente insiste sulla erroneità della qualificazione delle casse di espansione come dotazioni ecologiche e ambientali, per contrasto con le prescrizioni degli artt. 9 e 10, r. d. n. 523 del 1904, nonché con le quelle dell’art. 56, comma 1, lett. c), del d.lgs. 152 del 2006, e ripropone, pedissequamente, argomenti già vagliati dal primo giudice, assumendo l’esistenza, rimasta peraltro indimostrata, di interessi collettivi , e non meramente privatistici, che sarebbero stati perseguiti dalla pubblica amministrazione con un’opera diretta a soddisfare esigenze e finalità a beneficio dell’intera comunità. Tesi, però, quella sostenuta dall’odierno Fallimento ricorrente, che non si confronta con i datitecnici ed i profili giuridici strettamente connessi ai primi, ricavabili in maniera univoca dalla dettagliata ricostruzione della vicenda amministrativa de quaofferta dalla stessa società SPIP nell’atto introduttivo del giudizio, riguardante la trasformazione urbanistica delle aree di proprietà [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto «il sistema di drenaggio esistente non era più grado di soddisfare l’incremento delle pressioni dovute alle consistenti espansioni urbanistiche» previste dal progetto di [OSCURATO:PERSONA] (PUA),nel cui ambito si va a collocare la questione delle dotazioni territoriali individuate dalla l. r. n. 20 del 2000. L’ulteriore profilo censorio, veicolato dal secondo motivo di ricorso, riguarda l’applicabilità, esclusa dalla sentenza impugnata, del regime giuridico degli oneri di urbanizzazione dovuti, ai sensi dell’art. 5, l. n. 10 del 1977, ora art. 16, d.P.R. n. 380 del 2001, in ragione dell’obbligo del privato di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio. Assume il Fallimento ricorrente che l’impugnata delibera della [OSCURATO:PERSONA] di Parma n. GC -2021- 65 dell’8 marzo 2010, recante l'approvazione della "Proposta di ripartizione economica" del Consorzio di Bonifica relativa alla realizzazione della cassa di espansione del [OSCURATO:PERSONA] 2, aservizio di diversi comparti edificatori, fa riferimento alle “dotazioni territoriali”, che sono soggette al disposto dell’art. 4.7 (“Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali”) delle norme “politiche urbanistiche” del [OSCURATO:PERSONA] comunale (PSC) 2023, il quale richiama l’art. A-26 della l. r. n. 20 del 2000, che appunto prevede il suddetto concorso attraverso la corresponsione del contributo concessorio di cui all’art. 5, l. n. 10 del 1997 a carico di coloro che richiederanno il titolo edilizio e non già a carico dei proprietari dei terreni. Le deduzioni del Fallimento ricorrente non si confrontano con l’affermazione del TSAP secondo cui le dotazioni ecologiche e ambientali di cui qui si discute non sono «omologabili alle opere di urbanizzazione» e che, a differenza di quest’ultime, esse «non sono oggetto di scomputo». Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata, in coerenza con le funzioni perseguite dalla cassa di espansione, ha ritenutoche trov a applicazione il disposto del comma 2, lett. C), dell’art. A - 26 citato, in forza del quale “ciascun intervento diretto all'attuazione di un nuovo insediamento o alla riqualificazione di un insediamento esistente, comporta l'onere per il soggetto attuatore: (…) c) di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali di cui all’articolo A-25 individuate dal piano” e non già il disposto del comma 4-bis, dell’art. A-26 citato, in forza del quale soltanto “La realizzazione delle dotazioni territoriali di cui agli articoli A-23 e A- 24, eseguita dai soggetti attuatori degli interventi, in attuazione di quanto disposto dal comma 2, lettera b), e dal comma 4 o in caso di interventi diretti, comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 2002 secondo quanto disposto dal RUE e l'acquisizione delle stesse al patrimonio indisponibile del Comune.” Inammissibileè anche la dedotta violazione dell'art. 23 della Costituzione , per mancanza di una fonte normativa alla base della delibera impugnata, non potendo essere imposta una prestazione patrimoniale se non nei casi previsti dalla legge, atteso che la sentenza de l TSAP ha dato rispost a all a deduzione , ravvisando, inequivocabilmente, la fonte dell'obbligo di contribuzione posto a carico della società SPIP, sia nelle leggi regionali che riguardano le dotazioni territoriali, sia nella convenzione sottoscritta il 4 maggio 2007. Alla declaratoria di inammissibilitàdel ricorso segue la regolazione delle spese del giudizio di legittimità , secondo il regime di soccombenza , e d il raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. Sez. U., n. 23535/2019). P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in € 4.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupp