CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 gennaio 2025
Cassazione n. 29545/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]sul ricorso iscritto al n. 11659/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 5/2025 emessa da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; considerato che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.093,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, lì 4.11.2025 Il