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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02363/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BENIN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in data 9 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Palmi il 10 luglio 2014 in relazione a delitto di furto aggravato di energia elettrica (artt. 624, 625 nn. 2 e 7, cod.pen.), contestato come commesso il 28 aprile 2014 con la recidiva reiterata.

Il ricorso consta di un unico motivo di doglianza, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge con riguardo alla ritenuta aggravante della violenza sulle cose, atteso che la sottrazione di energia elettrica è stata commessa mediante semplice distacco dei cavi e collegamento di un filo alla rete principale.

2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

L'aggravante de qua sussiste allorquando l'energia fisica viene posta in essere provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o anche semplicemente determinandone il mutamento di destinazione (giurisprudenza pacifica: per tutte yds.

Sez. 5, Sentenza n. 641 del 30/10/2013, dep. 2014, Eufrate, Rv. 257949).

In tema di furto di energia elettrica, poi, è notoriamente configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori (Sez. 4, Sentenza n. 23660 del 23/11/2012, dep. 2013, Camerino, Rv. 256190)

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021.

Il Consigliere 4.tensore Il Presidente (Giusep

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BENIN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in data 9 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Palmi il 10 luglio 2014 in relazione a delitto di furto aggravato di energia elettrica (artt. 624, 625 nn. 2 e 7, cod.pen.), contestato come commesso il 28 aprile 2014 con la recidiva reiterata. Il ricorso consta di un unico motivo di doglianza, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge con riguardo alla ritenuta aggravante della violenza sulle cose, atteso che la sottrazione di energia elettrica è stata commessa mediante semplice distacco dei cavi e collegamento di un filo alla rete principale. 2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. L'aggravante de qua sussiste allorquando l'energia fisica viene posta in essere provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o anche semplicemente determinandone il mutamento di destinazione (giurisprudenza pacifica: per tutte yds. Sez. 5, Sentenza n. 641 del 30/10/2013, dep. 2014, Eufrate, Rv. 257949). In tema di furto di energia elettrica, poi, è notoriamente configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori (Sez. 4, Sentenza n. 23660 del 23/11/2012, dep. 2013, Camerino, Rv. 256190) 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere 4.tensore Il Presidente (Giusep
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