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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06440/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi del ricorso con cui la difesa censura la ritenuta destinazione a terzi dello stupefacente rinvenuto e sequestrato ed il trattamento sanzionatorio risultano riproduttivi di censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, quanto alla destinazione a terzi, non solo il dato quantitativo comunque ragguardevole (possibilità di predisporre 564 dosi medie singole), ma anche le modalità di occultamento della sostanza in plurimi posti dell'abitazione, il rinvenimento di un bilancino di precisione e le stesse dichiarazioni del ricorrente che aveva affermato di fare consumo sporadico di sostanza stupefacente del tipo oggetto di rinvenimento, così escludendo che la quantità costituisse una scorta da poter essere consumata in u n apprezzabile periodo di tempo; osservato che il motivo si presenta, altresì, declinato in fatto nella parte in cui tenta di minimizzare la complessiva valutazione operata dalla Corte di appello assegnando una valenza riduttiva ed un significato alternativo al compendio probatorio adeguatamente apprezzato, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato che, quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha dato conto della condivisa quantificazione della pena operata dal primo giudice (che non aveva ritenuto di applicare la contestata recidiva), in ragione del dato quantitativo, e dei due precedenti specifici, mostrando di aver con ponderazione analizzato i presupposti di cui all'art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi del ricorso con cui la difesa censura la ritenuta destinazione a terzi dello stupefacente rinvenuto e sequestrato ed il trattamento sanzionatorio risultano riproduttivi di censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, quanto alla destinazione a terzi, non solo il dato quantitativo comunque ragguardevole (possibilità di predisporre 564 dosi medie singole), ma anche le modalità di occultamento della sostanza in plurimi posti dell'abitazione, il rinvenimento di un bilancino di precisione e le stesse dichiarazioni del ricorrente che aveva affermato di fare consumo sporadico di sostanza stupefacente del tipo oggetto di rinvenimento, così escludendo che la quantità costituisse una scorta da poter essere consumata in u n apprezzabile periodo di tempo; osservato che il motivo si presenta, altresì, declinato in fatto nella parte in cui tenta di minimizzare la complessiva valutazione operata dalla Corte di appello assegnando una valenza riduttiva ed un significato alternativo al compendio probatorio adeguatamente apprezzato, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato che, quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha dato conto della condivisa quantificazione della pena operata dal primo giudice (che non aveva ritenuto di applicare la contestata recidiva), in ragione del dato quantitativo, e dei due precedenti specifici, mostrando di aver con ponderazione analizzato i presupposti di cui all'art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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