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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 settembre 2017

Cassazione n. 16112/2023

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10579/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA L.[OSCURATO:PERSONA], 9/10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. – Società di Cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in Roma [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ ISTITUTO, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAVIA G. P. [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro I.N.A.I.L. -[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 144, presso la sede dell’avvocatura dell’Istituto medesimo rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FRASCONA' LORELLA -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4136/2017 depositata i l 29/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. l a Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello principale proposto dalla società qui ricorrente e dichiarato assorbito l'appello incidentale dell'Inps; per l'effetto, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l'opposizione avverso dueintimazioni di pagamento con le quali veniva richiesto il pagamento di importi vari, a titolo di premi Inail e contributi Inps, oggetto di precedenti cartelle esattoriali;

2. in estrema sintesi, la Corte di appello osservava che la concessionaria aveva prodotto gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento di cui alle intimazioni opposte nonché, in relazione a queste ultime,le fotocopie degli avvisi di ricevimento direttialla società appellante ; escludeva, pertanto, l’intervenuta prescrizione dei crediti, perché le intimazioni risultavano notificate nel quinquennio successivo alla notifica delle cartelle esattoriali;

3. avverso la decisione, ha propo sto ricorso per c assazione, la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con un unico e articolato motivo;

4. hanno resist ito l’INPS, l’INAIL e l’ Agenzia delle E ntrate Riscossioni , con controricorso;

5. all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]:

6. con l’unico e articolato motivo di ricorso - sensi dell’art. 360 nr 3 cod . proc. civ . - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. nonché -ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod proc civ -l'omesso esame di un fatto che è stato oggetto di discussione«con riferimento alla prova relativa all'intervenuta prescrizione costituita dalle intimazione di pagamento del 6 marzo 2008»;

7. le censure, nell’insieme, imputano alla Corte di appello di non aver correttamente inteso i motivi di censura in quanto ciò che la parte appellante intendeva fare valere era l’inidoneità delle intimazioni di pagamento, asseritamente notificate il 6 maggio 2006, a determinare l’interruzione della prescrizione quinquennale;ciò in ragione della mancata allegazione degli atti che sarebbero stati notificati;

8. i rilievi sono inammissibili;

9. prima ancora del la considerazione che non è pertinente il richiamo alla violazione dell’art. 2697 cod.proc.civ.-perché la Corte di merito non ha deciso la controversia in base alla regola di distribuzione dell’onere probatorio e alle conseguenze del suo mancato assolvimento- e che nessuna censura è riconducibili al paradigma normativo dell’art. 360 nr. 5cod.proc.civ. - per come tracciato da questaCorte (Cass., sez,un. nn. 8053 e 8054 del 2014) - deve rilevarsi il difetto dell’indicazione specifica degli atti su cui il ricorso si fonda (intimazioni di pagamento ed avvisi di ricevimento) necessari, invece,a valutare la fondatezzadei rilievi; 10.come ripetutamente chiarito dalla Corte, infatti, l’onere di completezza richiesto ai sensi dell’art. 366 cod.proc.civ. e riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellacedu, sez.

I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non può ritenersi rispettato qualora il ricorso non riassuma adeguatamente, come accaduto nella specie, il contenuto degli atti medesimi nelle parti necessarie a soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione (in termini, Cass.nr. nr.6769 del 2022; v., in argomento, anche Cass., sez. un., nr. 8950 del 2022), fondato sulla idoneità delle censure a consentire la decisione; 11.il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; 12.la parte ricorrente va condannata a rifondere le spese del presente giudizio infavore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Inail, nella misura indicata in dispositivo, alla stregua delle diverse posizioni che vengono in rilievo per ciascuna delle parti.

Nessuna statuizione si assume, invece, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, in difetto di una valida costituzione in giudizio (avvenuta con difensore del libero Foro , in assenza di prova dei presupposti legali: argomentando da Cass. nr. 36498 del 2021 e plurime successive); 13.l’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il pagamento, a carico della parte ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ove lo stesso sia dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eINAIL, che liquida,per l'INPS, in Euro 3 .000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge, e, per l'INAIL, in Euro 2.000,00 percompensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delD.P.R. n. 115 del 2002, ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10579/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA L.[OSCURATO:PERSONA], 9/10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. – Società di Cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in Roma [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ ISTITUTO, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAVIA G. P. [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro I.N.A.I.L. -[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 144, presso la sede dell’avvocatura dell’Istituto medesimo rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FRASCONA' LORELLA -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4136/2017 depositata i l 29/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello principale proposto dalla società qui ricorrente e dichiarato assorbito l'appello incidentale dell'Inps; per l'effetto, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l'opposizione avverso dueintimazioni di pagamento con le quali veniva richiesto il pagamento di importi vari, a titolo di premi Inail e contributi Inps, oggetto di precedenti cartelle esattoriali; 2. in estrema sintesi, la Corte di appello osservava che la concessionaria aveva prodotto gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento di cui alle intimazioni opposte nonché, in relazione a queste ultime,le fotocopie degli avvisi di ricevimento direttialla società appellante ; escludeva, pertanto, l’intervenuta prescrizione dei crediti, perché le intimazioni risultavano notificate nel quinquennio successivo alla notifica delle cartelle esattoriali; 3. avverso la decisione, ha propo sto ricorso per c assazione, la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con un unico e articolato motivo; 4. hanno resist ito l’INPS, l’INAIL e l’ Agenzia delle E ntrate Riscossioni , con controricorso; 5. all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 6. con l’unico e articolato motivo di ricorso - sensi dell’art. 360 nr 3 cod . proc. civ . - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. nonché -ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod proc civ -l'omesso esame di un fatto che è stato oggetto di discussione«con riferimento alla prova relativa all'intervenuta prescrizione costituita dalle intimazione di pagamento del 6 marzo 2008»; 7. le censure, nell’insieme, imputano alla Corte di appello di non aver correttamente inteso i motivi di censura in quanto ciò che la parte appellante intendeva fare valere era l’inidoneità delle intimazioni di pagamento, asseritamente notificate il 6 maggio 2006, a determinare l’interruzione della prescrizione quinquennale;ciò in ragione della mancata allegazione degli atti che sarebbero stati notificati; 8. i rilievi sono inammissibili; 9. prima ancora del la considerazione che non è pertinente il richiamo alla violazione dell’art. 2697 cod.proc.civ.-perché la Corte di merito non ha deciso la controversia in base alla regola di distribuzione dell’onere probatorio e alle conseguenze del suo mancato assolvimento- e che nessuna censura è riconducibili al paradigma normativo dell’art. 360 nr. 5cod.proc.civ. - per come tracciato da questaCorte (Cass., sez,un. nn. 8053 e 8054 del 2014) - deve rilevarsi il difetto dell’indicazione specifica degli atti su cui il ricorso si fonda (intimazioni di pagamento ed avvisi di ricevimento) necessari, invece,a valutare la fondatezzadei rilievi; 10.come ripetutamente chiarito dalla Corte, infatti, l’onere di completezza richiesto ai sensi dell’art. 366 cod.proc.civ. e riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellacedu, sez. I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non può ritenersi rispettato qualora il ricorso non riassuma adeguatamente, come accaduto nella specie, il contenuto degli atti medesimi nelle parti necessarie a soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione (in termini, Cass.nr. nr.6769 del 2022; v., in argomento, anche Cass., sez. un., nr. 8950 del 2022), fondato sulla idoneità delle censure a consentire la decisione; 11.il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; 12.la parte ricorrente va condannata a rifondere le spese del presente giudizio infavore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Inail, nella misura indicata in dispositivo, alla stregua delle diverse posizioni che vengono in rilievo per ciascuna delle parti. Nessuna statuizione si assume, invece, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, in difetto di una valida costituzione in giudizio (avvenuta con difensore del libero Foro , in assenza di prova dei presupposti legali: argomentando da Cass. nr. 36498 del 2021 e plurime successive); 13.l’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il pagamento, a carico della parte ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ove lo stesso sia dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eINAIL, che liquida,per l'INPS, in Euro 3 .000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge, e, per l'INAIL, in Euro 2.000,00 percompensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delD.P.R. n. 115 del 2002, ar
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