CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 22468/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ABINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]BONADIE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti alTribunale di Bari per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 17 novembre 2025, il Tribunale di Bari in composizionemonocratica ha dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per violazione degli artt. 110, 81, 455 e 640comma 2-bis, 61 n. 5 cod. pen., rilevando l’indeterminatezza del capo di imputazione e, perl'effetto, ha restituito gli atti al Pubblico Ministero.2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari,deducendo l'abnormità di tale decisione, ed invoca a tal fine una pluralità di pronunce diquesta Corte di cassazione che hanno riconosciuto, appunto, l’abnormità dell'ordinanza delgiudice del dibattimento che, nel caso di genericità o d'indeterminatezza dell'imputazione,restituisce gli atti al pubblico ministero senza preventivamente sollecitarlo ad integrare oprecisare la contestazione, per la sua attitudine a determinare un'indebita regressione delprocedimento.Peraltro, assume l’ufficio ricorrente che, nel caso di specie, il capo di imputazioneevidenziava il concorso del [OSCURATO:PERSONA] con altri, anche non identificati, che avevano il compitodi individuare le potenziali vittime e che, comunque, l’ordinanza impugnata ha dispostol’annullamento del decreto che dispone il giudizio anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], inrelazione al quale non era stata ravvisata alcuna imprecisione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato ilprincipio secondo cui è affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice dell'udienzapreliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità oindeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché,alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile ilvizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado dialterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008,Battistella, Rv. 238240 - 01).Tale decisione, peraltro, è stata preceduta dalle sentenze della Corte costituzionale n.88 del 1994 e n. 131 del 1995 (richiamate incidentalmente dalle sentt. n. 265 del 1994 e n.384 del 2006) le quali hanno indicato che, al fine di assicurare la costante corrispondenzadel fatto storico all'imputazione e il pieno rispetto del diritto di difesa, il controllo del giudicedell'udienza preliminare sulla validità dell'imputazione deve esplicarsi secondo unasequenza razionale che, in prima battuta, privilegia l'emendatio libelli delle lacunedell'imputazione attraverso gli strumenti di adeguamento previsti dall'art. 423, comma 1, cod.proc. pen.Si è conseguentemente ritenuto che, per evitare la regressione del procedimento aseguito della trasmissione degli atti al pubblico ministero, pertanto, il giudice dell'udienzapreliminare ha il potere-dovere di sollecitare l'organo dell'accusa alla modifica del capo diimputazione sulla base di rilevate imprecisioni, imperfezioni o irregolarità. Solo nel caso dimancato accoglimento di tale sollecitazione da parte del pubblico ministero, il giudice dovràordinare la restituzione degli atti, con ordinanza che, peraltro, non necessita di una previadichiarazione di nullità (non prevista dal legislatore) della richiesta di rinvio a giudizio edetermina la retrocessione del procedimento, sulla falsariga di quanto disposto dall'art. 521,comma 2, cod. proc. pen. (così Sez. 5, n. 27298 del 01/07/2025, P., Rv. 288404 - 01).3.Già prima dell’introduzione degli artt. 423 comma 1-bis e 554-bis comma 6 cod. proc.pen. ad opera del d. lgs. n. 150 del 2022, e nonostante un contrario orientamentodecisamente minoritario (Sez. 5, n. 22140 del 11/03/2022, P., Rv. 283221 - 01;Sez. 6, n.44394 del 25/09/2019, Rv. 277376 - 01; Sez. 2, n. 23545 del 18/04/2019, Perego, Rv.276105 - 01; Sez. 6, n. 23832 del 12/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267035 - 01) la giurisprudenzaprevalente di questa Corte di cassazione ha così riconosciuto l’abnormità, per la suacon il quale il giudice del dibattimento disponga la restituzione degli atti al pubblico ministeroper la genericità o l'indeterminatezza dell'imputazione, senza averlo preventivamentesollecitato a integrare o a precisare la contestazione (Sez. 6, n. 27961 del 31/05/2016,D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 267388 - 01; Sez. 6, n. 7756 del 25/11/2015, dep. 2016, Revellino, Rv.266126 - 01; Sez. 5, n. 35744 del 19/05/2015, Masconni, Rv. 266415 - 01; Sez. 1, n. 39234del 14/03/2014, Afrah, Rv. 260512 - 01).4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale orientamento sia condivisibile, ancor più a seguitodell’introduzione degli artt. 423 comma 1-bis e 554-bis comma 6 cod. proc. pen. ad opera deld. lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia), atteso anche che la ratio di tali norme è stataindividuata dalla stessa relazione illustrativa allo stesso d. lgs. nella volontà del legislatore dievitare il "rischio tanto di istruttorie inutili quanto di modifiche (ex art. 516 ss. cod. proc. pen.)o retrocessioni (art. 521 cod. proc. pen.) in corso dì dibattimento o, addirittura, in esito adesso. Il tutto senza contare che proprio il tema dei rapporti tra giudice e pubblico ministerorispetto all'imputazione intesa in senso lato ha provocato numerose complicazioni, consoluzioni giurisprudenziali controverse e non soddisfacenti, da ritenersi superate dalla nuovanorma".Nella relazione illustrativa alla legge si è anche precisato che, al fine di consentire unaimputazione espressa in forma "chiara e precisa", «la locuzione della delega intendevacoprire sia lo spazio relativo a carenze attinenti alla descrizione del fatto, comprese lecircostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure disicurezza, sia la qualificazione giuridica, come reso esplicito dai riferimento a possibiliincongruenze nell'indicazione degli "articoli di legge".Per questa ragione la norma articolata declina in termini più tecnicamente corretti ilduplice spazio di intervento, facendo espressamente riferimento, accanto al controllo suifatti, anche il controllo sulla "definizione giuridica". Ambedue gli interventi rispondonoall'esigenza di celere definizione dei procedimenti, in quanto la completezza dell'imputazionee la sua correttezza (in punto di fatto e di diritto), per di più realizzata (salvo contrasti) senzaretrocessione degli atti e nel contraddittorio con le parti, per un verso, consente il più rapidosuperamento dei casi problematici, per altro verso, facilita l'accesso ai riti alternativi,soprattutto se preclusi proprio dalla qualificazione giuridica o, in ogni caso, scoraggiati dafatti mal descritti o qualificazioni errate. La soluzione adottata, oltre a impedire il verificarsidell'evento anomalo per cui è solo con il decreto di rinvio a giudizio che emerge laqualificazione ritenuta dal giudice, consente altresì di svolgere il dibattimento su un oggetto(in fatto e in diritto) corretto».Per tali ragioni si è, quindi, previsto che il giudice possa invitare il pubblico ministero amodificare la "definizione giuridica" contenuta nell'imputazione. Ove la pubblica accusa nonaccolga l'invito, il giudice, previo contradditorio tra le parti, disporrà anche d'ufficio larestituzione degli atti al pubblico ministero, con una soluzione che richiama le indicazionidelle Sezioni unite "Battistella", che avevano delineato il percorso che il g.u.p. deve seguirenel caso di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, invitando il pubblico ministero aprocedere alle integrazioni necessarie, solo in caso di persistente omissione, potendodisporre la restituzione degli atti ai fini dell'emissione di una nuova richiesta di rinvio agiudizio. Le Sezioni Unite avevano, infatti, evidenziato che il principio del contradditorio e lanecessità che l'accusa fosse "chiara e precisa" imponessero al giudice dell'udienzapreliminare di richiedere, in caso di descrizione lacunosa del fatto costituente reato, unaintegrazione al pubblico ministero pur in difetto di espressa previsione normativa.5. A seguito della riforma Cartabia ed in coerenza con i princìpi da questa espressi, lagiurisprudenza di questa Corte ha ulteriormente ribadito che l'estensione del "potere-dovere"di indicare imperfezioni del capo di imputazione anche al giudice del dibattimento non solonon trova argomenti ostativi, ma sembra imporsi per la coerenza del sistema e inapplicazione dei medesimi principi costituzionali spiegati dalla citata sentenza delle SezioniUnite (cfr. Sez. 5, n. 27298 del 01/07/2025, P., Rv. 288404 - 01; Sez. 2, n. 30440 del14/03/2024, Vena, Rv. 286744 - 01). Si ritiene, infatti, che il principio di economia e diragionevole durata del processo impone che il giudice non adotti una declaratoria di nullitàprima di avere svolto l'attività necessaria a rimuoverne la causa (così Sez. 2, n. 30440/2024,cit.).La sollecitazione rivolta al pubblico ministero, da parte dell'organo giudicantedibattimentale, come quello dell'udienza preliminare, infatti, costituisce espressione dellalinearità, celerità ed economia processuale che impone di espungere dal processo in modotempestivo ogni elemento nocivo che può inficiare la validità degli atti. Si può, pertanto,ritenere che l'inquadramento sistematico di rango costituzionale consente anche al giudicedell'udienza dibattimentale la previa sollecitazione dell'organo dell'accusa a ridefinirel'imputazione. Condivisibilmente, peraltro, tale soluzione è stata ritenuta maggiormenteadesiva alla riforma Cartabia, ove l'esigenza di celere definizione dei procedimenti ècertamente funzionale con l’attribuzione al giudice del compito di verificare la correttezzadell'imputazione. La richiesta di una diversa attenzione a profili di fatto o di diritto confluitinell'accusa, rivolta da parte del giudice al pubblico ministero al fine di suggerirgli unamodifica dell'imputazione, appartiene quindi non solo alla fisiologia del dibattimento ma èspecificamente rivolta ad evitare una patologia che si trascinerebbe lungo tutto l'iterprocessuale (così Sez. 5, n. 27298/2025, cit.).6. In conclusione, va ribadito che, in caso di genericità o indeterminatezza del fattodescritto nel capo di imputazione, anche nei confronti del provvedimento del giudice deldibattimento che dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità oindeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla èconfigurabile il vizio dell'abnormità, poiché, alla luce del principio costituzionale dellaragionevole durata del processo, il vizio de quo sussiste in ogni fattispecie di indebitaregressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica(cfr. Sez. U, n. 5307/2008, cit. ).L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli attial Tribunale di Bari per il giudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale diBari per il giudizio.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]