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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 29403/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermandone l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazhone all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e all'art. 49, comma, 2, cod. pen.; all'art. 131-bis cod. pen., con travisamento dei dati processuali; all'art. 62, n. 4, cod. pen.; all'art. 62-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile perché generico.

A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Ancona, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono.

È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito (pp. 2,3 e 4).

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermandone l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazhone all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e all'art. 49, comma, 2, cod. pen.; all'art. 131-bis cod. pen., con travisamento dei dati processuali; all'art. 62, n. 4, cod. pen.; all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Ancona, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito (pp. 2,3 e 4). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 29403/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris