Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:5
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
25 gennaio 2008
Causa F‑80/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Congedo parentale – Domanda di revoca del congedo parentale – Litispendenza – Irricevibilità manifesta»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede, in particolare, l’annullamento
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 maggio 2006 recante rigetto del suo reclamo contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del
22 dicembre 2005 con cui è stata dichiarata irricevibile la domanda da lei presentata il 6 dicembre 2005 e diretta a che fosse
posto fine al suo congedo parentale con effetto retroattivo all’8 novembre 2004.
Decisione:
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Procedura – Ricevibilità degli atti processuali – Valutazione al momento della presentazione dell’atto
(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 114)
2.
Procedura – Eccezione di litispendenza
1.
Così come la ricevibilità di un ricorso si valuta al momento della sua presentazione, la ricevibilità degli altri atti processuali,
come un atto con cui viene dedotta un’eccezione di irricevibilità, si valuta al momento della loro presentazione. Tale interpretazione
garantisce il rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
(v. punto 42)
Riferimento:
Corte: 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3991, punto 8)
Tribunale di primo grado: 8 ottobre 2001, causa T‑236/00 R II, Stauner e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑2943,
punto 49); 9 luglio 2003, causa T‑219/01, Commerzbank/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑2843, punto 61)
2.
Un ricorso che vede opposte le stesse parti ed è diretto agli stessi fini, sulla base degli stessi motivi di un ricorso proposto
in precedenza, dev’essere respinto in quanto irricevibile.
(v. punto 52)
Riferimento:
Corte: 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2831, punto 9); 22 settembre
1988, cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 4821, punto 12)
Tribunale di primo grado: 14 giugno 2007, causa T‑68/07, [OSCURATO:PERSONA]Holstein/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta,
punto 16)