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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025

Cassazione n. 22855/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della Corte d'appello di Bari [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], pervenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rilevato che i ricorrenti si dolgono della declaratoria d’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità; considerato che il ricorso si mostra manifestamente infondato, atteso che la corte di appello ha correttamente rilevato l’inammissibilità dell’atto d’impugnazione per la carenza di puntuali censure alla sentenza impugnata, osservando che il gravame si risolveva in generiche e assertive affermazioni, tali da non consentire l’individuazione dei rilievi mossi al provvedimento impugnato; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; considerato che la memoria aggiunta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata tardivamente presentata soltanto il giorno prima dell’udienza, senza rispettare il termine di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della Corte d'appello di Bari [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], pervenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rilevato che i ricorrenti si dolgono della declaratoria d’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità; considerato che il ricorso si mostra manifestamente infondato, atteso che la corte di appello ha correttamente rilevato l’inammissibilità dell’atto d’impugnazione per la carenza di puntuali censure alla sentenza impugnata, osservando che il gravame si risolveva in generiche e assertive affermazioni, tali da non consentire l’individuazione dei rilievi mossi al provvedimento impugnato; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; considerato che la memoria aggiunta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata tardivamente presentata soltanto il giorno prima dell’udienza, senza rispettare il termine di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06
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