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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45693/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udite le conclusioni dei difensori di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 settembre 2021, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 29 marzo 2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Torino, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminando la pena in anni tre e mesi sei di reclusione e riducendo le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare, alla durata della pena principale inflitta, confermandola nel resto.La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di anni sei di reclusione oltre pene accessorie e statuizioni in favore delle parti civili costituite: - per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, documentale nonché bancarotta impropria derivante da reato societario, nella qualità di amministratore dal 15 novembre 1996 alla data del fallimento (dichiarato in data 22.3.2004 con sentenza del Tribunale di Torino) della società consortile a responsabilità limitata PORTALE & [OSCURATO:PERSONA] (capo A); -per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, nonché bancarotta impropria derivante da reato societario, nella qualità di amministratore della società consortile a responsabilità limitata dal 23 giugno 1998 sino alla data del fallimento (dichiarato in data 29 gennaio 2004 con sentenza del Tribunale di Torino) della società consortile a responsabilità limitata TORREMUZZA (capo B).

Con le aggravanti per entrambi i capi di avere cagionato un danno di rilevante gravità e di avere commesso più fatti di bancarotta.

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso i difensori di fiducia, articolando motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. peri. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della ipotesi di cui all'art.223 comma 1 in riferimento all'art. 216 legge fallimentare e all'art.2621 cod. civ.

Lamenta la difesa che il dissesto della società consortile di cui al capo A) non è stato determinato dalle condotte contestate al ricorrente quanto piuttosto dal mancato incasso di ingenti somme dovute dal [OSCURATO:PERSONA].

Pur avendo la Corte territoriale riconosciuto la complessità della vicenda trattandosi di società consortili, la ricostruzione della stessa è avvenuta sulla base delle risultanze delle società di revisione che avevano la specifica volontà, su indicazione della società consorziata più forte, la [OSCURATO:SOCIETA], di far ricadere le responsabilità unicamente sul ricorrente.

Il socio [OSCURATO:SOCIETA], invece di rispettare lo scopo delle società consortili (mutualistico e senza fine di lucro) ha preteso che i rapporti economici e la gestione delle società non si fondassero sulle indicazioni statutarie, ma sui patti parasociali, intrapresi tra [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], infatti, titolare dell'80% circa delle quote sociali, aveva preteso che la società ribaltasse a INC non i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dello scopo sociale, bensì solo i ricavi nella misura del 97% e 95% come riconosciuti dalla committente a stato di avanzamento di lavoro facendo leva sui patti parasociali, come risulta dalla deposizione dibattimentale del teste Mauri, amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] che chiariva che il rischio di impresa era a carico del [OSCURATO:PERSONA].

Gli amministratori della società consortile avevano però redatto il bilancio cercando di rispettare il principio del ribaltamento dei costi tramite l'iscrizione dei costi effettivamente sopportati (voce: fatture da emettere; costi sottocapitalizzati), costi che INC non aveva inteso rimborsare se non nella misura dei ricavi riconosciuti a SAL.

Poiché INC pretendeva di pagare in base ai patti parasociali, non i costi effettivi sostenuti dalle consortili, ma soltanto quei costi rappresentati dai ricavi riconosciuti dalla committente a SAL ed esigeva che le ulteriori spese venissero caricate tutte sul ricorrente, la voce "fatture da emettere" è rimasta sospesa per più esercizi.

La sospensione dei rimborsi provocò crisi di liquidità e difficoltà di pagare i lavoratori. [OSCURATO:PERSONA] e INC scoppiò il conflitto con la nomina di un c:ollegio arbitrale, ma nel frattempo INC realizzò da sola il lavoro per CAS, introitò gli incassi, provocando il fallimento delle altre consortili non versando loro le riserve.

2.1.1. Dunque, la causa del fallimento fu la estromissione delle società consortili ad opera della società INC dalla gestione degli appalti in virtù della sua posizione di forza avendo la stessa preteso che i rapporti tra società consortili e consorziate fosse retto non dalle regole previste dallo statuto„ ma dai pretesi patti parasociali.

I patti parasociali sono per giurisprudenza consolidata efficaci solo tra le parti e non tra le parti e la società consortile.

Da ciò consegue che la società INC abbia agito illecitamente: se i patti parasociali fossero stati validi, la INC avrebbe dovuto agire contro [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento in via obbligatoria attraverso il risarcimento del danno, ma non avrebbe potuto rifiutarsi di adempiere le prescrizioni discendenti dallo statuto delle società consortile.

Queste considerazioni sono state avvalorate dalla testimonianza del curatore della società consortile Portale & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale ha altresì chiarito che l'incameramento delle riserve da parte della INC è stato un elemento rilevante per il dissesto ma non l'unico, a cui però secondo il ricorrente va accompagnato il rifiuto di INC di rimborsare i costi sostenuti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla committente a SAL.

Su questi specifici aspetti la Corte territoriale ha omesso la sua motivazione limitandosi a rilevare la attendibilità dei testi di parte della INC e i testi di accusa come il consulente del PM Ponna dimenticando di motivare in relazione ad una serie di circostanze rilevanti emerse in dibattimento quali: -la contabilità delle società consortili fu sempre a disposizione di Mauri e Dogliani; -il ritardo del committente CAS a pagare le riserve indusse il socio INC a chiedere ed ottenere direttamente la gestione dei lavori nel novembre 2002; -le riserve riconosciute da CAS furono pari a cinque milioni di euro e tale somma avrebbe potuto adeguatamente remunerare le consortili nella esecuzione dei lavori; - Mauri e Dogliani di INC pretesero ingiustamente che fosse [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare i costi alle consortili in quanto anche in base ai patti parasociali, avrebbe dovuto garantire alla INC una percentuale sicura di rennunerazione dei lavori.

La Corte ha risolto le richieste abbracciando la tesi acc:usatoria secondo la quale i patti parasociali avessero effetto anche nei confronti delle società consortili, laddove il principio di diritto stabilisce che i patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria fra le parti. 2.1.2 La Corte nella sua decisione, ha fondato il convincimento sull'attendibilità dei testi Mauri e Dogliani e della valutazione delle risultanze del consulente dell'accusa confutate dai consulenti della difesa.

Lamenta il ricorrente che l'attendibilità dei primi due testi poggia su di una motivazione apparente dal momento che non chiarisce che furono loro a impedire il normale funzionamento delle consortili, pretendendo che fosse [OSCURATO:PERSONA] a pagare i costi in virtù dei patti parasociali e sottraendo INC all'obbligo derivante dagli statuti.

Né corrisponde al vero che la società INC fosse rapidamente subentrata alla Consortile come dimostra da una produzione documentale di CAS; il teste Calleri ha riferito di irregolarità di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle consortili.

Le ammissioni dibattimentali di Mauri e Dogliani e la testimonianza di Calleri confermano la ricostruzione delle cause del dissesto come fornite dalla difesa, versione che immotivatamente la Corte territoriale non ha accolto.

Ed infatti la sentenza impugnata offre sul punto una motivazione apparente; così come è apparente la motivazione avuto riguardo alla condivisa consulenza disposta dal PM che ha escluso che i patti parasociali possano avere contribuito al dissesto, dal momento che gli stessi presentano una valenza interna tra le società consorziate e che il contrasto tra le consorziate e le consortili sul ribaltamento dei costi ha danneggiato unicamente i creditori.

La Corte omette altresì di motivare sulla consulenza della difesa Aguiari le cui valutazioni sono riprese nel secondo motivo di ricorso.2.2.Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della ipotesi di cui all'art.2621 cod. civ.

La Corte ha omesso di motivare in relazione alla consulenza della difesa "Aguiari" e agli specifici motivi di appello dai quali emergerebbe l'insussistenza del falso in bilancio.

Secondo la consulenza dell'accusa Poma, l'inserimento nelle voci di bilancio di "fatture da emettere" e "costi capitalizzati" avrebbe alterato la condizione economica della società in quanto voci false.

Il consulente del ricorrente ha invece spiegato che i costi reali di esercizio sono stati correttamente posti a carico delle imprese consorziate.

Con un conseguente risultato economico di perfetto pareggio in coerenza con lo statuto e la natura del consorzio.

Tanto il risultato economico quanto il patrimonio netto sono stati rappresentati in bilancio nella loro effettività in virtù degli obblighi assunti per statuto delle consorziate verso le consortili.

La voce "fatture da emettere" rappresenta i crediti che le società consortili hanno maturato nei confronti delle consorziate per i costi che hanno sostenuto e che si ribaltano nei confronti delle consorziate le quali devono pagare alle consortili non appena abbiano ricevuto gli anticipi dall'Ente appaltante.

Per le società consortili sono dunque un ricavo dell'arino di esercizio con riferimento a tutti i costi per i lavori svolti.

Quanto alla iscrizione di "costi capitalizzati" la sentenza non ha distinto tra costi capitalizzati relativi a beni con utilità pluriennale e costi capitalizzati per i ricavi sospesi.

Le società consortili hanno nel corso della esecuzione dei lavori sopportato costi molto superiori a quelli previsti, ma comunque indispensabili per la prosecuzione dei lavori; siffatti costi non sono restituiti immediatamente con i SAL, ma solo dopo alcuni anni con le cd. riserve.

Questa tipologia di costi è inserita nel bilancio sotto la voce "costi sospesi" anche se in realtà è il ricavo che resta sospeso sotto la voce riserva che l'appaltante riconoscerà a fine lavoro o anche prima in base alle variabili dell'appalto.

Anche di questi costi debbono farsi carico le società consorziate che hanno l'obbligo di rimborsare la società consortile.

Nel caso di specie ciò non è avvenuto in quanto la INC pretendeva in virtù dei patti parasociali che fosse [OSCURATO:PERSONA] a sostenere con le proprie risorse questi costi.

Ciò non consente di dire che i bilanci sono falsi: la voce costi capitalizzati nella parte in cui non si riferisce a costi per beni e servizi ed utilità pluriennali, sospende la copertura di quei costi per cui non ci sono stati ancora ricavi appostandoli come un credito della consortile in relazione ai diritti relativi alle riserve che il costruttore ha avanzato all'Ente appaltante.

Sulla confutazione di siffatti rilievi difensivi non vi è motivazione nella sentenza impugnata.

2.2.1. Appare altresì mancante e/o illogica la motivazione allorquando la Corte, nel ritenere inattendibili le testimonianze di Marsiglia e Cernuto sulla iscrizione a bilancio di determinate voci di costo, si sofferma sul deficit dichiarativo in ordine alla completezza del ricordo e non affronta il tema della falsità della narrazione degli stessi.

Egualmente a dirsi con riferimento al consulente della difesa Zangaro allorquando lo stesso ha chiarito l'erroneità degli addebiti con riferimento ai maggiori oneri che sarebbero stati impropriamente sostenuti dalla Torremuzza nonché la perfetta liceità della operazione contestata al capo B) a titolo di distrazione della somma di circa due milioni, testimonianza in relazione alla quale la Corte di appello non ha offerto alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della motivazione della sentenza impugnata e con i consolidati principi di questa Corte sugli specifici motivi di doglianza.

La difesa si duole, in particolare, che la sentenza impugnata non abbia correttamente motivato in relazione alla causa del dissesto delle società fallite e che non abbia tenuto conto della insussistenza del rapporto di causalità tra le condotte attribuite al ricorrente e il dissesto societario, dovendosi piuttosto la causa del dissesto rinvenire nelle condotte di [OSCURATO:SOCIETA]. che estromise le società consorziate dalla gestione dell'appalto in virtù della sua posizione di forza avendo la stessa preteso che i rapporti tra società consortili e consorziate fosse retto non dalle regole previste dallo statuto, ma dai pretesi patti parasociali. 1.1.In realtà, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte territoriale motiva in modo esaustivo e non contraddittorio sulla specifica censura, argomentando analiticamente sui punti di doglianza.

In primo luogo, la sentenza impugnata fa buon governo dei principi fissati da questa Corte, anche a Sezioni Unite, quanto al rapporto di causalità fra la condotta dell'imputato e il dissesto nelle diverse fattispecie di bancarotta.

Per quel che riguarda la censura formulata sui fatti distrattivi (bancarotta fraudolenta distrattiva), quanto alla questione della necessità che vi sia un nesso causale tra condotta e fallimento anche per le condotte distrattive o dissipative, l'impostazione sostenuta dalla sentenza "Corvetta" è stata da tempo superata dalla successiva giurisprudenza di legittimità con importanti implicazioni al riguardo.

Per la giurisprudenza attuale di questa Corte, non è richiesta l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di bancarotta ed il successivo fallimenl:o, né tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento di quest'ultima destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942); tale impostazione riverbera i suoi effetti sulla costruzione dell'elemento psicologico, giacché il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato a dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria non solo la volontà di cagionare il fallimento, ma neanche la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 383915 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389), con la rappresentazione «della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi ed altri, Rv. 263801).

La lettura dell'art. 216 legge fall. data dalla giurisprudenza di questa Corte non determina una disconnessione eziologica tra la condotta dell'imputato e la sorte dell'impresa, ma ricollega la prima non già al dissesto e alla dichiarazione di fallimento, ma al depauperamento ed alla conseguente depressione della garanzia dei creditori.(Sez. 5, n. 9769 del 02/02/2018 Rv. 272800).

1.1.1. Lo stato attuale della giurisprudenza di questa Corte sullo specifico tema permette in sintesi di formulare le seguenti conclusioni.

Le fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale hanno natura di reato di pericolo concreto, sicché, per il loro perfezionamento, è esclusa la necessità di un nesso causale tra i fatti di bancarotta ed il successivo fallimento, laddove i fatti di bancarotta possono assumere rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza, come ribadito da Sez.

U. Passarelli: in quanto reato di pericolo concreto è comunque necessario, da un lato, che il fatto di bancarotta abbia determinato un depauperamento dell'impresa e un effettivo pericolo per la conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa da valutare nella prospettiva dell'esito concorsuale e sulla base dell'idoneità del fatto distrattivo ad incidere sulla garanzia dei creditori alla luce delle specifiche condizioni dell'impresa e, dall'altro, che tale effettivo pericolo non sia stato neutralizzato da una successiva attività "riparatoria" di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento.

Fuori dall'ipotesi di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti, l'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori; in quanto afferente a un reato di pericolo concreto, caratterizzato dalla "fraudolenza" come connotato interno del fatto, il dolo generico della bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede comunque la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità della condotta distrattiva, dissipativa, etc., da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la consapevole volontà del compimento di operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare un danno ai creditori.

L'accertamento dell'elemento oggettivo del reato di pericolo concreto e del dolo generico deve basarsi sugli ordinari criteri, valorizzando, in particolare, la ricerca di "indici di fraudolenza" necessari a dar corpo alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori e alla relativa proiezione soggettiva, ossia all'accertamento, in capo all'agente, della consapevolezza e della volontà della condotta in concreto pericolosa.

Indici della cui valenza dimostrativa il giudice penale - fuori dei casi di immediata evidenza dell'estraneità o, viceversa, della riconclucibilità del fatto al paradigma della fraudolenza - deve dar conto con motivazione che renda ragione della puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità e delle massime di esperienza utilizzate nel procedimento valutativo. 1.2.Nel caso di specie la sentenza impugnata (p.11 e ss.) e prima ancora la sentenza di primo grado in modo conforme, sono pervenuti alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente valorizzando le argomentazioni del consulente dell'accusa Poma che ha dimostrato" in maniera articolata e convincente" come il [OSCURATO:PERSONA] abbia posto in essere atti di bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno della società consortile Portale & [OSCURATO:PERSONA] ( capo A) e come abbia tenuto il medesimo comportamento avuto riguardo alla società Torremuzza ove la distrazione atteneva a rilevanti importi impiegati per il pagamento di beni e servizi non forniti alla società consortile ma alla società del [OSCURATO:PERSONA] (capo B); le deposizioni dei testi Mauri e Calleri hanno confortato le risultanze della consulenza Poma. 1.2.1.Con riferimento al capo A) la Corte territoriale ha chiarito (p.15) che il consulente Poma, dopo avere ricostruito il deficit fallimentare quantificandolo in euro -11.215.176,36 euro era pervenuto ad un disavanzo gestionale pari a - 11.135.963,38; inoltre il deficit ingiustificato che fonda la contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale è risultato notevolmente inferiore a quello riguardante il deficit fallimentare e il disavanzo di gestione poiché solo nel bilancio al 31.12.2002 erano state indicate correttamente le perdite: se così non fosse stato il disavanzo ingiustificato della società fallita sarebbe stato di circa 10/12 milioni di euro.

Seppure la situazione patrimoniale della consortile presentava alla data del dicembre 2002 perdite per oltre dieci milioni, tale situazione era riferibile agli esercizi precedenti quando le perdite erano già maturate, ma non erano mai state esposte nei bilanci depositati con l'ovvia conseguenza che il pareggio indicato a bilancio degli anni precedenti era solo frutto di artifici contabili.

Tra le voci utilizzate per mimetizzare le perdite è stato individuato l'artificio della iscrizione di ricavi non di competenza; l'artificio contabile è stato utilizzato negli anni in diverse occasioni come la iscrizione nel 1999 di ingenti somme per rimborsi assicurativi e ricollegabili a presumibili incidenti avvenute nei cantieri, crediti tuttavia non supportati da alcuna documentazione ed appostati in bilancio in assenza di un effettivo incasso.

Ancora sono risultati iscritti costi per l'acquisto del ferro inferiori a quelli realmente sostenuti. 1.3.Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, anche il curatore fallimentare ha affermato che i costi sostenuti dalla società consortili erano addebitati alle società consorziate non sulla base dei costi sostenuti in ogni esercizio, ma sulla base dei ricavi riconosciuti dal committente e sulla base degli stati di avanzamento lavori.

Del resto, la consortile [OSCURATO:PERSONA] non ha mai curato i prospetti per la corretta quantificazione dei costi da ribaltare sulle consorziate i costi individuati in circa 13,5 milioni di euro somma quasi sovrapponibile al deficit giustificato.

La sentenza confuta la consulenza Aguiari laddove chiarisce l'incontestabile ricorso ad artifici contabili per esporre nei bilanci di esercizio dati che non corrispondono alla realtà.

La Corte motiva, in maniera logica e non contraddittoria,, sul punto più volte richiamato dal ricorrente e cioè sulle ricadute e sulla valenza dei patti parasociali rispetto alle condotte contestate(p.18): [..] i patti parasociali presentano una valenza nell'ambito dei rapporti interni tra le consorziate mentre non potrebbero presentare alcuna rilevanza esterna in termini di efficacia causale nel dissesto della consortile in quanto il dissidio creatosi tra i soci in merito ai criteri con cui ribaltare i costi sostenuti dalle consortili alle consorziate ha di fatto comportato che tutti i costi fossero sopportati dai creditori della società[..] 1.3.1.Con specifico riferimento dunque anche alla bancarotta impropria derivante da reato societario (false comunicazioni sociali), per la quale, differentemente dalla ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva, ai fini della configurabilità della penale responsabilità assume indubbia rilevanza il rapporto di causalità tra la condotta del ricorrente e l'intervenuto dissesto, la sentenza risponde allo specifico motivo di censura e dimostra come proprio la condotta relativa alle false comunicazioni sociali posta in essere dal ricorrente è stata causalmente determinante ai fini della realizzazione del dissesto, argomento questo sviluppato nel prosieguo con riferimento allo specifico motivo di ricorso in relazione all'art.2621 cod. civ..

1.4. Quanto alle ulteriori censure contenute nel primo motivo, le stesse, adducendo circostanze di fatto, tradiscono una richiesta di rivalutazione di merito che è estranea ai limiti del giudizio di cassazione.

1.4.1. Il riferimento è alle doglianze relative alla valutazione delle dichiarazioni rese da Mauri e Dogliani, della consulenza Poma e delle relative dichiarazioni da quest'ultimo rese, le cui risultanze sono state dalla sentenza impugnata condivise con la conseguente confutazione degli argomenti difensivi contenuti nella consulenza tecnica Aguiari.

Non sussiste il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto attendibile e condivisibile il compendio dichiarativo richiamato, così come superabili le ragioni a sostegno della tesi difensiva.

Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

La decisione del giudice di merito non può essere invaliclata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 2.11 secondo motivo di ricorso risulta anche esso manifestamente infondato dal momento che anche in tal caso non si confronta con le esaustive e logiche argomentazioni della sentenza impugnata e con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità sui temi introdotti.

2.1. La sentenza impugnata ha operato una corretta applicazione delle indicazioni contenute nella sentenza delle S.U.

Passarelli quanto alla interpretazione della fattispecie di cui all'art.2621 cod. civ. nella sua attuale formulazione.

Alla luce della richiamata sentenza risulta chiaro che il falso di cui all'art.2621 cod. civ. deve essere "[..]tale da alterare in misura apprezzabile il quadro d'insieme e deve avere la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico.

Da questo punto di vista, la rilevan2:a altro non è che la pericolosità conseguente alla falsificazione; il che suggella, se pur ce ne fosse bisogno, la natura, appunto di reato di pericolo (concreto) delle "nuove" false comunicazioni sociali[..].

Spetta dunque al giudice la valutazione - in concreto - della incidenza della falsa appostazione o della arbitraria preterizione della stessa; dovrà dunque il giudice operare una valutazione di causalità ex ante, vale a dire che dovrà valutare la potenzialità decettiva della informazione falsa contenuta nel bilancio e, in ultima analisi, dovrà esprimere un giudizio prognostico sulla idoneità degli artifizi e raggiri contenuti nel predetto documento contabile, nell'ottica di una potenziale induzione in errore dei soggetti cui il documento contabile è indirizzato.La potenzialità ingannatoria può derivare, oltre che dalla esposizione in bilancio di un bene inesistente o dalla omissione di un bene esistente, dalla falsa valutazione di un bene che pure è presente nel patrimonio sociale.

L'alterazione di tali dati, per altro, non deve necessariamente incidere solo sul versante quantitativo, ben potendo anche il c.d.

"falso qualitativo" avere una attitudine ingannatoria e una efficacia fuorviante nei confronti del lettore del bilancio.

Invero, la impropria appostazione di dati veri, l'impropria giustificazione causale di "voci", pur reali ed esistenti, ben possono avere effetto decettivo e quindi incidere negativamente su quel bene della trasparenza societaria, che si è visto costituire il fondamento della tutela penalistica del bilancio.

Per le Sezioni Unite: "Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di 'valutazione', se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni" (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805.)

2.2. La sentenza impugnata attraverso una articolata motivazione ha chiarito che: -seppure la situazione patrimoniale della società consortile Portale & [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:DATA_NASCITA] presentasse perdite per oltre 10 milioni, tale condizione era riferibile agli esercizi precedenti quando le perdite erano già maturate ma non erano mai state esposte nei bilanci depositati con l'ovvia conseguenza che i bilanci 1997/2001 non erano corrispondenti alla realtà e contenevano false comunicazioni sociali ; il pareggio indicato a bilancio nelle annualità precedenti era frutto solo di artifici contabili (p.16); - tutte le falsificazioni dei bilanci [..] hanno provocato il dissesto delle società in quanto la mancata evidenziazione delle perdite di esercizio ha avuto come primario effetto l'omesso ribaltamento dei costi sulle società consorziate : corretto e recepibile anche l'arresto secondo cui attraverso la falsificazione dei bilanci sono state lasciate indenni le società consorziate dai costi che l'esecuzione dell'appalto ha comportato, rimanendo detti costi in capo alla società consortile e provocandone prima il dissesto e poi il fallimento(p.17). 2.3.Le ulteriori censure contenute nel secondo motivo, avuto particolare riguardo alla diversa "lettura" che il consulente della difesa opera del bilancio tradiscono anche esse una richiesta di rivalutazione di merito che è estranea ai limiti del giudizio di cassazione; così come le doglianze in ordine alle apparenti motivazioni circa l'apporto probatorio dei testi Marsiglia e Cernuto e del consulente Zangaro sono volte ad ottenere una diversa interpretazione dei fatti rispetto a quanto operato del giudice della sentenza impugnata.

Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni dei difensori di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 settembre 2021, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 29 marzo 2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Torino, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminando la pena in anni tre e mesi sei di reclusione e riducendo le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare, alla durata della pena principale inflitta, confermandola nel resto.La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di anni sei di reclusione oltre pene accessorie e statuizioni in favore delle parti civili costituite: - per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, documentale nonché bancarotta impropria derivante da reato societario, nella qualità di amministratore dal 15 novembre 1996 alla data del fallimento (dichiarato in data 22.3.2004 con sentenza del Tribunale di Torino) della società consortile a responsabilità limitata PORTALE & [OSCURATO:PERSONA] (capo A); -per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, nonché bancarotta impropria derivante da reato societario, nella qualità di amministratore della società consortile a responsabilità limitata dal 23 giugno 1998 sino alla data del fallimento (dichiarato in data 29 gennaio 2004 con sentenza del Tribunale di Torino) della società consortile a responsabilità limitata TORREMUZZA (capo B). Con le aggravanti per entrambi i capi di avere cagionato un danno di rilevante gravità e di avere commesso più fatti di bancarotta. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso i difensori di fiducia, articolando motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. peri. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della ipotesi di cui all'art.223 comma 1 in riferimento all'art. 216 legge fallimentare e all'art.2621 cod. civ. Lamenta la difesa che il dissesto della società consortile di cui al capo A) non è stato determinato dalle condotte contestate al ricorrente quanto piuttosto dal mancato incasso di ingenti somme dovute dal [OSCURATO:PERSONA]. Pur avendo la Corte territoriale riconosciuto la complessità della vicenda trattandosi di società consortili, la ricostruzione della stessa è avvenuta sulla base delle risultanze delle società di revisione che avevano la specifica volontà, su indicazione della società consorziata più forte, la [OSCURATO:SOCIETA], di far ricadere le responsabilità unicamente sul ricorrente. Il socio [OSCURATO:SOCIETA], invece di rispettare lo scopo delle società consortili (mutualistico e senza fine di lucro) ha preteso che i rapporti economici e la gestione delle società non si fondassero sulle indicazioni statutarie, ma sui patti parasociali, intrapresi tra [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], infatti, titolare dell'80% circa delle quote sociali, aveva preteso che la società ribaltasse a INC non i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dello scopo sociale, bensì solo i ricavi nella misura del 97% e 95% come riconosciuti dalla committente a stato di avanzamento di lavoro facendo leva sui patti parasociali, come risulta dalla deposizione dibattimentale del teste Mauri, amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] che chiariva che il rischio di impresa era a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Gli amministratori della società consortile avevano però redatto il bilancio cercando di rispettare il principio del ribaltamento dei costi tramite l'iscrizione dei costi effettivamente sopportati (voce: fatture da emettere; costi sottocapitalizzati), costi che INC non aveva inteso rimborsare se non nella misura dei ricavi riconosciuti a SAL. Poiché INC pretendeva di pagare in base ai patti parasociali, non i costi effettivi sostenuti dalle consortili, ma soltanto quei costi rappresentati dai ricavi riconosciuti dalla committente a SAL ed esigeva che le ulteriori spese venissero caricate tutte sul ricorrente, la voce "fatture da emettere" è rimasta sospesa per più esercizi. La sospensione dei rimborsi provocò crisi di liquidità e difficoltà di pagare i lavoratori. [OSCURATO:PERSONA] e INC scoppiò il conflitto con la nomina di un c:ollegio arbitrale, ma nel frattempo INC realizzò da sola il lavoro per CAS, introitò gli incassi, provocando il fallimento delle altre consortili non versando loro le riserve. 2.1.1. Dunque, la causa del fallimento fu la estromissione delle società consortili ad opera della società INC dalla gestione degli appalti in virtù della sua posizione di forza avendo la stessa preteso che i rapporti tra società consortili e consorziate fosse retto non dalle regole previste dallo statuto„ ma dai pretesi patti parasociali. I patti parasociali sono per giurisprudenza consolidata efficaci solo tra le parti e non tra le parti e la società consortile. Da ciò consegue che la società INC abbia agito illecitamente: se i patti parasociali fossero stati validi, la INC avrebbe dovuto agire contro [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento in via obbligatoria attraverso il risarcimento del danno, ma non avrebbe potuto rifiutarsi di adempiere le prescrizioni discendenti dallo statuto delle società consortile. Queste considerazioni sono state avvalorate dalla testimonianza del curatore della società consortile Portale & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale ha altresì chiarito che l'incameramento delle riserve da parte della INC è stato un elemento rilevante per il dissesto ma non l'unico, a cui però secondo il ricorrente va accompagnato il rifiuto di INC di rimborsare i costi sostenuti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla committente a SAL. Su questi specifici aspetti la Corte territoriale ha omesso la sua motivazione limitandosi a rilevare la attendibilità dei testi di parte della INC e i testi di accusa come il consulente del PM Ponna dimenticando di motivare in relazione ad una serie di circostanze rilevanti emerse in dibattimento quali: -la contabilità delle società consortili fu sempre a disposizione di Mauri e Dogliani; -il ritardo del committente CAS a pagare le riserve indusse il socio INC a chiedere ed ottenere direttamente la gestione dei lavori nel novembre 2002; -le riserve riconosciute da CAS furono pari a cinque milioni di euro e tale somma avrebbe potuto adeguatamente remunerare le consortili nella esecuzione dei lavori; - Mauri e Dogliani di INC pretesero ingiustamente che fosse [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare i costi alle consortili in quanto anche in base ai patti parasociali, avrebbe dovuto garantire alla INC una percentuale sicura di rennunerazione dei lavori. La Corte ha risolto le richieste abbracciando la tesi acc:usatoria secondo la quale i patti parasociali avessero effetto anche nei confronti delle società consortili, laddove il principio di diritto stabilisce che i patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria fra le parti. 2.1.2 La Corte nella sua decisione, ha fondato il convincimento sull'attendibilità dei testi Mauri e Dogliani e della valutazione delle risultanze del consulente dell'accusa confutate dai consulenti della difesa. Lamenta il ricorrente che l'attendibilità dei primi due testi poggia su di una motivazione apparente dal momento che non chiarisce che furono loro a impedire il normale funzionamento delle consortili, pretendendo che fosse [OSCURATO:PERSONA] a pagare i costi in virtù dei patti parasociali e sottraendo INC all'obbligo derivante dagli statuti. Né corrisponde al vero che la società INC fosse rapidamente subentrata alla Consortile come dimostra da una produzione documentale di CAS; il teste Calleri ha riferito di irregolarità di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle consortili. Le ammissioni dibattimentali di Mauri e Dogliani e la testimonianza di Calleri confermano la ricostruzione delle cause del dissesto come fornite dalla difesa, versione che immotivatamente la Corte territoriale non ha accolto. Ed infatti la sentenza impugnata offre sul punto una motivazione apparente; così come è apparente la motivazione avuto riguardo alla condivisa consulenza disposta dal PM che ha escluso che i patti parasociali possano avere contribuito al dissesto, dal momento che gli stessi presentano una valenza interna tra le società consorziate e che il contrasto tra le consorziate e le consortili sul ribaltamento dei costi ha danneggiato unicamente i creditori. La Corte omette altresì di motivare sulla consulenza della difesa Aguiari le cui valutazioni sono riprese nel secondo motivo di ricorso.2.2.Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della ipotesi di cui all'art.2621 cod. civ. La Corte ha omesso di motivare in relazione alla consulenza della difesa "Aguiari" e agli specifici motivi di appello dai quali emergerebbe l'insussistenza del falso in bilancio. Secondo la consulenza dell'accusa Poma, l'inserimento nelle voci di bilancio di "fatture da emettere" e "costi capitalizzati" avrebbe alterato la condizione economica della società in quanto voci false. Il consulente del ricorrente ha invece spiegato che i costi reali di esercizio sono stati correttamente posti a carico delle imprese consorziate. Con un conseguente risultato economico di perfetto pareggio in coerenza con lo statuto e la natura del consorzio. Tanto il risultato economico quanto il patrimonio netto sono stati rappresentati in bilancio nella loro effettività in virtù degli obblighi assunti per statuto delle consorziate verso le consortili. La voce "fatture da emettere" rappresenta i crediti che le società consortili hanno maturato nei confronti delle consorziate per i costi che hanno sostenuto e che si ribaltano nei confronti delle consorziate le quali devono pagare alle consortili non appena abbiano ricevuto gli anticipi dall'Ente appaltante. Per le società consortili sono dunque un ricavo dell'arino di esercizio con riferimento a tutti i costi per i lavori svolti. Quanto alla iscrizione di "costi capitalizzati" la sentenza non ha distinto tra costi capitalizzati relativi a beni con utilità pluriennale e costi capitalizzati per i ricavi sospesi. Le società consortili hanno nel corso della esecuzione dei lavori sopportato costi molto superiori a quelli previsti, ma comunque indispensabili per la prosecuzione dei lavori; siffatti costi non sono restituiti immediatamente con i SAL, ma solo dopo alcuni anni con le cd. riserve. Questa tipologia di costi è inserita nel bilancio sotto la voce "costi sospesi" anche se in realtà è il ricavo che resta sospeso sotto la voce riserva che l'appaltante riconoscerà a fine lavoro o anche prima in base alle variabili dell'appalto. Anche di questi costi debbono farsi carico le società consorziate che hanno l'obbligo di rimborsare la società consortile. Nel caso di specie ciò non è avvenuto in quanto la INC pretendeva in virtù dei patti parasociali che fosse [OSCURATO:PERSONA] a sostenere con le proprie risorse questi costi. Ciò non consente di dire che i bilanci sono falsi: la voce costi capitalizzati nella parte in cui non si riferisce a costi per beni e servizi ed utilità pluriennali, sospende la copertura di quei costi per cui non ci sono stati ancora ricavi appostandoli come un credito della consortile in relazione ai diritti relativi alle riserve che il costruttore ha avanzato all'Ente appaltante. Sulla confutazione di siffatti rilievi difensivi non vi è motivazione nella sentenza impugnata. 2.2.1. Appare altresì mancante e/o illogica la motivazione allorquando la Corte, nel ritenere inattendibili le testimonianze di Marsiglia e Cernuto sulla iscrizione a bilancio di determinate voci di costo, si sofferma sul deficit dichiarativo in ordine alla completezza del ricordo e non affronta il tema della falsità della narrazione degli stessi. Egualmente a dirsi con riferimento al consulente della difesa Zangaro allorquando lo stesso ha chiarito l'erroneità degli addebiti con riferimento ai maggiori oneri che sarebbero stati impropriamente sostenuti dalla Torremuzza nonché la perfetta liceità della operazione contestata al capo B) a titolo di distrazione della somma di circa due milioni, testimonianza in relazione alla quale la Corte di appello non ha offerto alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della motivazione della sentenza impugnata e con i consolidati principi di questa Corte sugli specifici motivi di doglianza. La difesa si duole, in particolare, che la sentenza impugnata non abbia correttamente motivato in relazione alla causa del dissesto delle società fallite e che non abbia tenuto conto della insussistenza del rapporto di causalità tra le condotte attribuite al ricorrente e il dissesto societario, dovendosi piuttosto la causa del dissesto rinvenire nelle condotte di [OSCURATO:SOCIETA]. che estromise le società consorziate dalla gestione dell'appalto in virtù della sua posizione di forza avendo la stessa preteso che i rapporti tra società consortili e consorziate fosse retto non dalle regole previste dallo statuto, ma dai pretesi patti parasociali. 1.1.In realtà, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte territoriale motiva in modo esaustivo e non contraddittorio sulla specifica censura, argomentando analiticamente sui punti di doglianza. In primo luogo, la sentenza impugnata fa buon governo dei principi fissati da questa Corte, anche a Sezioni Unite, quanto al rapporto di causalità fra la condotta dell'imputato e il dissesto nelle diverse fattispecie di bancarotta. Per quel che riguarda la censura formulata sui fatti distrattivi (bancarotta fraudolenta distrattiva), quanto alla questione della necessità che vi sia un nesso causale tra condotta e fallimento anche per le condotte distrattive o dissipative, l'impostazione sostenuta dalla sentenza "Corvetta" è stata da tempo superata dalla successiva giurisprudenza di legittimità con importanti implicazioni al riguardo. Per la giurisprudenza attuale di questa Corte, non è richiesta l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di bancarotta ed il successivo fallimenl:o, né tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento di quest'ultima destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942); tale impostazione riverbera i suoi effetti sulla costruzione dell'elemento psicologico, giacché il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato a dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria non solo la volontà di cagionare il fallimento, ma neanche la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 383915 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389), con la rappresentazione «della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi ed altri, Rv. 263801). La lettura dell'art. 216 legge fall. data dalla giurisprudenza di questa Corte non determina una disconnessione eziologica tra la condotta dell'imputato e la sorte dell'impresa, ma ricollega la prima non già al dissesto e alla dichiarazione di fallimento, ma al depauperamento ed alla conseguente depressione della garanzia dei creditori.(Sez. 5, n. 9769 del 02/02/2018 Rv. 272800). 1.1.1. Lo stato attuale della giurisprudenza di questa Corte sullo specifico tema permette in sintesi di formulare le seguenti conclusioni. Le fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale hanno natura di reato di pericolo concreto, sicché, per il loro perfezionamento, è esclusa la necessità di un nesso causale tra i fatti di bancarotta ed il successivo fallimento, laddove i fatti di bancarotta possono assumere rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza, come ribadito da Sez. U. Passarelli: in quanto reato di pericolo concreto è comunque necessario, da un lato, che il fatto di bancarotta abbia determinato un depauperamento dell'impresa e un effettivo pericolo per la conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa da valutare nella prospettiva dell'esito concorsuale e sulla base dell'idoneità del fatto distrattivo ad incidere sulla garanzia dei creditori alla luce delle specifiche condizioni dell'impresa e, dall'altro, che tale effettivo pericolo non sia stato neutralizzato da una successiva attività "riparatoria" di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento. Fuori dall'ipotesi di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti, l'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori; in quanto afferente a un reato di pericolo concreto, caratterizzato dalla "fraudolenza" come connotato interno del fatto, il dolo generico della bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede comunque la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità della condotta distrattiva, dissipativa, etc., da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la consapevole volontà del compimento di operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare un danno ai creditori. L'accertamento dell'elemento oggettivo del reato di pericolo concreto e del dolo generico deve basarsi sugli ordinari criteri, valorizzando, in particolare, la ricerca di "indici di fraudolenza" necessari a dar corpo alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori e alla relativa proiezione soggettiva, ossia all'accertamento, in capo all'agente, della consapevolezza e della volontà della condotta in concreto pericolosa. Indici della cui valenza dimostrativa il giudice penale - fuori dei casi di immediata evidenza dell'estraneità o, viceversa, della riconclucibilità del fatto al paradigma della fraudolenza - deve dar conto con motivazione che renda ragione della puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità e delle massime di esperienza utilizzate nel procedimento valutativo. 1.2.Nel caso di specie la sentenza impugnata (p.11 e ss.) e prima ancora la sentenza di primo grado in modo conforme, sono pervenuti alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente valorizzando le argomentazioni del consulente dell'accusa Poma che ha dimostrato" in maniera articolata e convincente" come il [OSCURATO:PERSONA] abbia posto in essere atti di bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno della società consortile Portale & [OSCURATO:PERSONA] ( capo A) e come abbia tenuto il medesimo comportamento avuto riguardo alla società Torremuzza ove la distrazione atteneva a rilevanti importi impiegati per il pagamento di beni e servizi non forniti alla società consortile ma alla società del [OSCURATO:PERSONA] (capo B); le deposizioni dei testi Mauri e Calleri hanno confortato le risultanze della consulenza Poma. 1.2.1.Con riferimento al capo A) la Corte territoriale ha chiarito (p.15) che il consulente Poma, dopo avere ricostruito il deficit fallimentare quantificandolo in euro -11.215.176,36 euro era pervenuto ad un disavanzo gestionale pari a - 11.135.963,38; inoltre il deficit ingiustificato che fonda la contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale è risultato notevolmente inferiore a quello riguardante il deficit fallimentare e il disavanzo di gestione poiché solo nel bilancio al 31.12.2002 erano state indicate correttamente le perdite: se così non fosse stato il disavanzo ingiustificato della società fallita sarebbe stato di circa 10/12 milioni di euro. Seppure la situazione patrimoniale della consortile presentava alla data del dicembre 2002 perdite per oltre dieci milioni, tale situazione era riferibile agli esercizi precedenti quando le perdite erano già maturate, ma non erano mai state esposte nei bilanci depositati con l'ovvia conseguenza che il pareggio indicato a bilancio degli anni precedenti era solo frutto di artifici contabili. Tra le voci utilizzate per mimetizzare le perdite è stato individuato l'artificio della iscrizione di ricavi non di competenza; l'artificio contabile è stato utilizzato negli anni in diverse occasioni come la iscrizione nel 1999 di ingenti somme per rimborsi assicurativi e ricollegabili a presumibili incidenti avvenute nei cantieri, crediti tuttavia non supportati da alcuna documentazione ed appostati in bilancio in assenza di un effettivo incasso. Ancora sono risultati iscritti costi per l'acquisto del ferro inferiori a quelli realmente sostenuti. 1.3.Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, anche il curatore fallimentare ha affermato che i costi sostenuti dalla società consortili erano addebitati alle società consorziate non sulla base dei costi sostenuti in ogni esercizio, ma sulla base dei ricavi riconosciuti dal committente e sulla base degli stati di avanzamento lavori. Del resto, la consortile [OSCURATO:PERSONA] non ha mai curato i prospetti per la corretta quantificazione dei costi da ribaltare sulle consorziate i costi individuati in circa 13,5 milioni di euro somma quasi sovrapponibile al deficit giustificato. La sentenza confuta la consulenza Aguiari laddove chiarisce l'incontestabile ricorso ad artifici contabili per esporre nei bilanci di esercizio dati che non corrispondono alla realtà. La Corte motiva, in maniera logica e non contraddittoria,, sul punto più volte richiamato dal ricorrente e cioè sulle ricadute e sulla valenza dei patti parasociali rispetto alle condotte contestate(p.18): [..] i patti parasociali presentano una valenza nell'ambito dei rapporti interni tra le consorziate mentre non potrebbero presentare alcuna rilevanza esterna in termini di efficacia causale nel dissesto della consortile in quanto il dissidio creatosi tra i soci in merito ai criteri con cui ribaltare i costi sostenuti dalle consortili alle consorziate ha di fatto comportato che tutti i costi fossero sopportati dai creditori della società[..] 1.3.1.Con specifico riferimento dunque anche alla bancarotta impropria derivante da reato societario (false comunicazioni sociali), per la quale, differentemente dalla ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva, ai fini della configurabilità della penale responsabilità assume indubbia rilevanza il rapporto di causalità tra la condotta del ricorrente e l'intervenuto dissesto, la sentenza risponde allo specifico motivo di censura e dimostra come proprio la condotta relativa alle false comunicazioni sociali posta in essere dal ricorrente è stata causalmente determinante ai fini della realizzazione del dissesto, argomento questo sviluppato nel prosieguo con riferimento allo specifico motivo di ricorso in relazione all'art.2621 cod. civ.. 1.4. Quanto alle ulteriori censure contenute nel primo motivo, le stesse, adducendo circostanze di fatto, tradiscono una richiesta di rivalutazione di merito che è estranea ai limiti del giudizio di cassazione. 1.4.1. Il riferimento è alle doglianze relative alla valutazione delle dichiarazioni rese da Mauri e Dogliani, della consulenza Poma e delle relative dichiarazioni da quest'ultimo rese, le cui risultanze sono state dalla sentenza impugnata condivise con la conseguente confutazione degli argomenti difensivi contenuti nella consulenza tecnica Aguiari. Non sussiste il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto attendibile e condivisibile il compendio dichiarativo richiamato, così come superabili le ragioni a sostegno della tesi difensiva. Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invaliclata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 2.11 secondo motivo di ricorso risulta anche esso manifestamente infondato dal momento che anche in tal caso non si confronta con le esaustive e logiche argomentazioni della sentenza impugnata e con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità sui temi introdotti. 2.1. La sentenza impugnata ha operato una corretta applicazione delle indicazioni contenute nella sentenza delle S.U. Passarelli quanto alla interpretazione della fattispecie di cui all'art.2621 cod. civ. nella sua attuale formulazione. Alla luce della richiamata sentenza risulta chiaro che il falso di cui all'art.2621 cod. civ. deve essere "[..]tale da alterare in misura apprezzabile il quadro d'insieme e deve avere la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico. Da questo punto di vista, la rilevan2:a altro non è che la pericolosità conseguente alla falsificazione; il che suggella, se pur ce ne fosse bisogno, la natura, appunto di reato di pericolo (concreto) delle "nuove" false comunicazioni sociali[..]. Spetta dunque al giudice la valutazione - in concreto - della incidenza della falsa appostazione o della arbitraria preterizione della stessa; dovrà dunque il giudice operare una valutazione di causalità ex ante, vale a dire che dovrà valutare la potenzialità decettiva della informazione falsa contenuta nel bilancio e, in ultima analisi, dovrà esprimere un giudizio prognostico sulla idoneità degli artifizi e raggiri contenuti nel predetto documento contabile, nell'ottica di una potenziale induzione in errore dei soggetti cui il documento contabile è indirizzato.La potenzialità ingannatoria può derivare, oltre che dalla esposizione in bilancio di un bene inesistente o dalla omissione di un bene esistente, dalla falsa valutazione di un bene che pure è presente nel patrimonio sociale. L'alterazione di tali dati, per altro, non deve necessariamente incidere solo sul versante quantitativo, ben potendo anche il c.d. "falso qualitativo" avere una attitudine ingannatoria e una efficacia fuorviante nei confronti del lettore del bilancio. Invero, la impropria appostazione di dati veri, l'impropria giustificazione causale di "voci", pur reali ed esistenti, ben possono avere effetto decettivo e quindi incidere negativamente su quel bene della trasparenza societaria, che si è visto costituire il fondamento della tutela penalistica del bilancio. Per le Sezioni Unite: "Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di 'valutazione', se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni" (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805.) 2.2. La sentenza impugnata attraverso una articolata motivazione ha chiarito che: -seppure la situazione patrimoniale della società consortile Portale & [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:DATA_NASCITA] presentasse perdite per oltre 10 milioni, tale condizione era riferibile agli esercizi precedenti quando le perdite erano già maturate ma non erano mai state esposte nei bilanci depositati con l'ovvia conseguenza che i bilanci 1997/2001 non erano corrispondenti alla realtà e contenevano false comunicazioni sociali ; il pareggio indicato a bilancio nelle annualità precedenti era frutto solo di artifici contabili (p.16); - tutte le falsificazioni dei bilanci [..] hanno provocato il dissesto delle società in quanto la mancata evidenziazione delle perdite di esercizio ha avuto come primario effetto l'omesso ribaltamento dei costi sulle società consorziate : corretto e recepibile anche l'arresto secondo cui attraverso la falsificazione dei bilanci sono state lasciate indenni le società consorziate dai costi che l'esecuzione dell'appalto ha comportato, rimanendo detti costi in capo alla società consortile e provocandone prima il dissesto e poi il fallimento(p.17). 2.3.Le ulteriori censure contenute nel secondo motivo, avuto particolare riguardo alla diversa "lettura" che il consulente della difesa opera del bilancio tradiscono anche esse una richiesta di rivalutazione di merito che è estranea ai limiti del giudizio di cassazione; così come le doglianze in ordine alle apparenti motivazioni circa l'apporto probatorio dei testi Marsiglia e Cernuto e del consulente Zangaro sono volte ad ottenere una diversa interpretazione dei fatti rispetto a quanto operato del giudice della sentenza impugnata. Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della
Sentenza Cassazione n. 45693/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris