CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 46137/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] AYAD ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale, in riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna della predetta per furto aggravato in abitazione (in Bologna in data 1/3/2019), è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 11, cod. pen., senza rideterminazione della pena, stante il divieto di un più favorevole bilanciamento delle generiche con la restante aggravante della recidiva qualificata, con conferma nel resto; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi con i quali si formulano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e i'principi giurisprudenziàli in materia, questa Corte avendo già più volte, anche di recente, riconosciuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del divieto di prevalenza delle generiche sulla recidiva qualificata (art. 69, comma 4, cod. pen.), peraltro in relazione agli stessi parametri indicati da parte ricorrente (sez. 6, n. 16487 del 23/3/2017, Giordano, Rv. 269522-01, in cui si è precisato che tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati; sez. 3, n. 29723 del 22/5/2024, Placentino, Rv. 286747-01, in cui si è aggiunto che la deroga non trasmoda, per le stesse, neppure in manifesta irragionevolezza o arbitrio); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila e in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera