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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 41965/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Agrigento ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla medesima persona offesa ex art. 410-bis cod. proc. pen. in relazione a un provvedimento di archiviazione assunto dal giudice per le indagini preliminari nel procedimento iscritto al n. 3683/2020 RGNR a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; Ritenuto che il ricorso - che lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la mancata audizione da parte del gip della persona offesa che aveva chiesto di essere sentita personalmente - è inammissibile a mente dell'art. 591, lett. b), cod. proc. pen., poiché l'ordinanza con la quale il Tribunale decide sul reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione non è impugnabile ex art. 410- bis, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277433; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275723); infatti «la legge n. 103/2017 ha riconfigurato il regime di impugnabilità del provvedimento di archiviazione, abrogando il sesto comma dell'art. 409 c.p.p., che in precedenza lo regolamentava, e modellando una inedita disciplina nell'art. 410-bis c,p.p. all'uopo introdotto dalla novella, il quale sostituisce al ricorso per cassazione il reclamo al Tribunale in composizione monocratica.

Per espressa previsione del terzo comma della disposizione da ultima richiamata, l'ordinanza con la quale viene deciso il reclamo non è impugnabile.

Ne consegue che, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è possibile ricorrere per cassazione avverso tale ordinanza e che, qualora il ricorso venga comunque proposto, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del citato art. 591 comma 1 lett. b) c.p.p.» (così in motivazione Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA]); Chiarito che l'espressa previsione di non impugnabilità non si pone in contrasto con l'art. 24 Cost. e con l'art. 2 del VII protocollo addizionale CEDU (cfr. sul punto Sez. 5 n. 40127 del 09/07/2018, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273875); invero il provvedimento di archiviazione non ha carattere sostanziale di sentenza (Sez. 6, n. 17535 del 23 marzo 2018, P.O. in proc.

Scarcella, Rv. 272717), atteso che in generale i provvedimenti in materia di archiviazione sono sforniti di uno specifico valore decisorio che non sia quello rebus sic stantibus - stante la loro intrinseca revocabilità attraverso il meccanismo previsto dall'art. 414 c.p.p. - mentre a maggior ragione quello che esita la procedura di reclamo non assume alcun stabile valore definitorio in relazione alla regiudicanda, posto che tale procedura è attivabile esclusivamente per le ipotesi di violazione del contraddittorio previste dal primo comma dell'art. 410-bis c.p.p. e non già per questioni attinenti al merito della decisione; Ribadito che nessun pregiudizio definitivo viene arrecato alle ragioni della persona offesa, dato che l'ordinamento consente la riapertura delle indagini; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento (determinata in prossimità dei minimi in ragione della età avanzata della persona offesa-ricorrente) a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro trecento a favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Agrigento ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla medesima persona offesa ex art. 410-bis cod. proc. pen. in relazione a un provvedimento di archiviazione assunto dal giudice per le indagini preliminari nel procedimento iscritto al n. 3683/2020 RGNR a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; Ritenuto che il ricorso - che lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la mancata audizione da parte del gip della persona offesa che aveva chiesto di essere sentita personalmente - è inammissibile a mente dell'art. 591, lett. b), cod. proc. pen., poiché l'ordinanza con la quale il Tribunale decide sul reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione non è impugnabile ex art. 410- bis, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277433; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275723); infatti «la legge n. 103/2017 ha riconfigurato il regime di impugnabilità del provvedimento di archiviazione, abrogando il sesto comma dell'art. 409 c.p.p., che in precedenza lo regolamentava, e modellando una inedita disciplina nell'art. 410-bis c,p.p. all'uopo introdotto dalla novella, il quale sostituisce al ricorso per cassazione il reclamo al Tribunale in composizione monocratica. Per espressa previsione del terzo comma della disposizione da ultima richiamata, l'ordinanza con la quale viene deciso il reclamo non è impugnabile. Ne consegue che, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è possibile ricorrere per cassazione avverso tale ordinanza e che, qualora il ricorso venga comunque proposto, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del citato art. 591 comma 1 lett. b) c.p.p.» (così in motivazione Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA]); Chiarito che l'espressa previsione di non impugnabilità non si pone in contrasto con l'art. 24 Cost. e con l'art. 2 del VII protocollo addizionale CEDU (cfr. sul punto Sez. 5 n. 40127 del 09/07/2018, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273875); invero il provvedimento di archiviazione non ha carattere sostanziale di sentenza (Sez. 6, n. 17535 del 23 marzo 2018, P.O. in proc. Scarcella, Rv. 272717), atteso che in generale i provvedimenti in materia di archiviazione sono sforniti di uno specifico valore decisorio che non sia quello rebus sic stantibus - stante la loro intrinseca revocabilità attraverso il meccanismo previsto dall'art. 414 c.p.p. - mentre a maggior ragione quello che esita la procedura di reclamo non assume alcun stabile valore definitorio in relazione alla regiudicanda, posto che tale procedura è attivabile esclusivamente per le ipotesi di violazione del contraddittorio previste dal primo comma dell'art. 410-bis c.p.p. e non già per questioni attinenti al merito della decisione; Ribadito che nessun pregiudizio definitivo viene arrecato alle ragioni della persona offesa, dato che l'ordinamento consente la riapertura delle indagini; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento (determinata in prossimità dei minimi in ragione della età avanzata della persona offesa-ricorrente) a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro trecento a favore della Cassa
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