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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 09111/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 21 ottobre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Modena il 19 novembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata esclusione della recidiva contestata, risulta privo di specificità a fronte delle argomentazioni del Collegio territoriale, che ha evidenziato - da un lato - che l'imputato aveva dato prova di una particolare intensità del dolo e - dall'altro - che i reati in esame erano evocativi di una spiccata pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali e della natura degli stessi, così da dimostrare l'assoluta indifferenza dell'imputato rispetto alle precedenti condanne; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 21 ottobre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Modena il 19 novembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata esclusione della recidiva contestata, risulta privo di specificità a fronte delle argomentazioni del Collegio territoriale, che ha evidenziato - da un lato - che l'imputato aveva dato prova di una particolare intensità del dolo e - dall'altro - che i reati in esame erano evocativi di una spiccata pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali e della natura degli stessi, così da dimostrare l'assoluta indifferenza dell'imputato rispetto alle precedenti condanne; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09111/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris