CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15977/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA].-intimati-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 524/2023, depositatail 12/6/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/5/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver acquistato dalla società Ciciriellos.r.l. mq. 70 di mattonelle al grezzo prodotte dalla società Grandinettis.r.l., risultate di colore non omogeneo, convenne in giudizio la primasocietà dinanzi al Tribunale di Taranto, al fine di ottenere la risoluzioneNumero registro generale 2289/2024Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 15977/2026Data pubblicazione 24/05/2026parziale del contratto e la condanna della convenuta alla restituzione delprezzo pagato e al risarcimento dei danni.Costituitasi in giudizio, la società [OSCURATO:SOCIETA]. chiese di essereautorizzata alla chiamata in causa della produttrice al fine di essernemanlevata.Costituitasi in giudizio, la società [OSCURATO:SOCIETA]. contestò la domanda,eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa, essendo decorso unanno dalla consegna della merce.Con sentenza n. 1450/2012 depositata il 09/07/2012, il Tribunale diTaranto riconobbe l'esistenza di un difetto di produzione soltanto perstriature presenti su alcune mattonelle e, respinta la richiesta dirisoluzione del contratto, condannò [OSCURATO:SOCIETA]. a indennizzarel'attore per euro 3.000,00, oltre IVA, nonché al pagamento delle spese infavore di entrambe le altre parti, rigettando l'eccezione di intervenutaprescrizione.Il giudizio di appello, instaurato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in relazionealla condanna al risarcimento dei danni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],si concluse, nella resistenza di quest’ultimo e della società [OSCURATO:SOCIETA].,con la sentenza n.279/2015 del 06/05/2015, con la quale la Corted'Appello di Lecce accolse l'appello principale della [OSCURATO:SOCIETA]. inpunto prescrizione e, per l'effetto, riformò la sentenza di primo gradoladdove aveva condannato la stessa a corrispondere l'indennizzo in favoredi [OSCURATO:PERSONA]; accolse l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] edichiarò la risoluzione del contratto di vendita con [OSCURATO:SOCIETA]. inriferimento alle sole mattonelle viziate; condannò [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 5.092,50,oltre a interessi legali sulla sorte di euro 1.260,00 dal 25.10.2004, e alpagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, ponendo le spesedi c.t.u. a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. nella misura dellametà per ciascuna parte; dichiarò compensate le spese di lite dellaNumero registro generale 2289/2024Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 15977/2026Data pubblicazione 24/05/2026Grandinetti s.r.l. nei confronti delle altre parti in riferimento a entrambi igradi del giudizio.La predetta sentenza, impugnata per cassazione da [OSCURATO:SOCIETA]. inrelazione al dies a quo per la prescrizione della garanzia (primo motivo) ealla risoluzione parziale di contratto e all’insufficiente motivazione sullavalutazione del danno (secondo motivo), fu cassata, nella resistenza dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., con l'ordinanza n. 17597/2020 depositata il21/08/2020; con l’ordinanza fu accolto il primo motivo e, assorbito ilsecondo, fu disposto il rinvio davanti alla Corte d'Appello di Lecce indiversa composizione.Il giudizio di rinvio, riassunto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. con citazionenotificata il 15/10/2020, si concluse, nella resistenza della societàGrandinetti s.r.l. e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenzan. 524/2023, pubblicata il 12 giugno 2023, con la quale la Corte d'[OSCURATO:PERSONA] accolse l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rigettando ladomanda di manleva formulata da [OSCURATO:SOCIETA].; accolse parzialmentel'originaria domanda attorea, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, infavore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 5.092,50; compensò perun mezzo le spese di lite del primo grado e del primo appello tra Cicirellos.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] e pose a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. il residuomezzo, dichiarando irripetibili tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] lespese del procedimento di legittimità e del giudizio di rinvio econdannando la prima al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., dellespese di tutti i gradi del giudizio.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che l’acquirente Ciciriellos.r.l. non avesse dimostrato di avere denunciato con qualunque mezzo ivizi del bene acquistato nei termini di legge, benché vi fosse tenuto unavolta eccepita, da parte della venditrice [OSCURATO:SOCIETA]., la tardività delladenuncia; che ciascuna mattonella fornita costituisse bene a sé e, inragione dei vizi accertati dal c.t.u., la risoluzione del contratto fosse stataNumero registro generale 2289/2024Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 15977/2026Data pubblicazione 24/05/2026legittimamente pronunciata; che andasse confermato il quantum delrisarcimento liquidato, non avendo [OSCURATO:PERSONA] impugnato lasentenza.2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione, affidandolo a cinque motivi, illustrati anche con memoria.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.All’esito della camera di consiglio del 6/5/2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione del giudicato edell’art. 2909 c.c., nonché dell’art. 324 c.p.c., con riferimento all’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., per avere i giudici di merito dichiaratol’avvenuta decadenza dall’azione di garanzia esercitata dalla societàCiciriello s.r.l. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., rimettendo indiscussione un’eccezione di decadenza ormai coperta da giudicato, postoche, in sede di legittimità, la pronuncia aveva riguardato il dies a quo dellaprescrizione della garanzia.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1495, primo comma, c.c., nonché la violazione delprincipio di disponibilità della prova di cui all’art. 115, primo comma,c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per avere igiudici di merito ritenuto fondata l'eccezione di decadenza dalla garanziaper i vizi della cosa venduta ai sensi dell’art. 1495, primo comma, c.c.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione del principio dinon dispersione della prova, con riferimento all’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c., e la violazione e/o falsa applicazione del principio su l'oneredella prova di cui all’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di meritoritenuto non assolto l'onere della prova della tempestività della denunciadei vizi.Numero registro generale 2289/2024Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 15977/2026Data pubblicazione 24/05/20264. Con il quarto motivo, si lamenta il vizio di extrapetizione ex art. 112c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per avere igiudici di merito statuito sul secondo motivo di ricorso per Cassazione(afferente alla risoluzione parziale e al risarcimento dei danni), rimastoassorbito in sede di legittimità e, dunque, non esaminato; ciò, senza che,in sede di riassunzione, fosse stata proposta alcuna domanda in tal sensodalle parti, posto che la ricorrente aveva insistito per il rigetto dell’appellodella società [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del Tribunale di Taranto e, incaso di accoglimento delle domande di [OSCURATO:PERSONA], per esseremanlevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] da un’eventuale condanna a qualsiasi titolo infavore dell’attore.5. Con il quinto motivo, si lamenta, infine, la violazione dell’art. 92 c.p.c.,con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per avere i giudicidi merito condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudiziodinanzi alla Corte di Cassazione benché, in quella sede, fosse risultatavittoriosa.6. Il primo motivo deve essere accolto perché, seppure con improprioriferimento al giudicato, pienamente intercetta nella sentenza impugnatala violazione dell’art. 384 c.p.c., che rende fondate le doglianze svolte nelmotivo (Cass. Sez. 3, 22/3/2007 n. 6935, Cass. Sez. 3, 28/3/2025 n.8208, sul potere della Cassazione di ritenere fondata la questione,sollevata nel ricorso, per una ragione giuridica diversa da quellaspecificamente indicata e individuata d’ufficio sulla base dei fatti accertatied esposti nel ricorso per cassazione).Va innanzitutto considerato che il giudizio di rinvio costituisce un processochiuso tendente a una nuova statuizione, che sostituisce quella cassata,nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione. Oggetto e limiti dei poteriannullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisiviNumero registro generale 2289/2024Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 15977/2026Data pubblicazione 24/05/2026della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, ilgiudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, c.p.c., alprincipio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilitàdi modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti giàaccertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamentocomplessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione diquella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nellaterza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre a estrinsecarsinell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione exnovo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cuiacquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, siaconsentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità(Cass. Sez. L., 6/4/2004, n. 6707; Cass. Sez. 1, 7/8/2014, n. 17790;Cass. Sez. L., 24/10/2019, n. 27337; Cass. Sez. 3, 15/6/2023, n. 17240).Nel caso in esame, è a quest’ultima fattispecie che occorre fareriferimento, in quanto questa Corte aveva accolto il primo motivo diricorso, proposto sostenendo che i giudici di merito avessero«apoditticamente ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione,facendo esclusivo riferimento al dettato dell'art. 1495, terzo comma,(secondo cui "l'azione si prescrive in ogni caso in un anno dallaconsegna"), senza dare specifico conto né dell'esatto momento didecorrenza della prescrizione e della sussistenza di atti interruttivi,desumibili non solo sulla base di un esplicito richiamo dei momentiprocessuali, ma anche dal quadro probatorio versato in atti (e richiamatoin ricorso); né della esatta incidenza dell'accoglimento dell'eccezione(formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. […]), sulle singole diverse posizioni dellealtre parti in giudizio».Pertanto, i giudici di merito avrebbero dovuto procedere a esaminarenuovamente la questione della prescrizione annuale del diritto di garanzia,Numero registro generale 2289/2024Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 15977/2026Data pubblicazione 24/05/2026in quanto su quel punto era stata cassata la prima sentenza della Corted’appello di Lecce; nel farlo, avrebbero dovuto attenersi ai principi didiritto enunciati dalla Cassazione nel disporre il rinvio (punto 2.2.dell’ordinanza n. 17597/2020), secondo i quali l’azione del compratorecontro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive,in ogni caso e indipendentemente dalla scoperta del vizio, in un annodecorrente dalla consegna della cosa, da intendere come consegnaeffettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il benemedesimo; ferma la sussistenza di cause di interruzione della prescrizioneex art. 2943 c.c., anche attraverso manifestazioni extragiudiziali divolontà del compratore.A questi principi i giudici di merito non si sono affatto attenuti, essendosipronunciati sulle ulteriori ragioni di doglianza dell’appellante, senza primaesaminare la questione oggetto del rinvio operato da questa Corte.Diversamente, soltanto nell’ipotesi in cui avesse valutato positivamente ilmancato decorso del termine di prescrizione, la Corte d’Appello avrebbepotuto procedere a prendere in esame, nei limiti delle preclusioni edecadenze, le ulteriori questioni sottoposte al suo esame dall’appellante erimaste insindacate in quanto assorbite dalla decisione a lui favorevole,senza che questi fosse tenuto a riproporle con un ricorso incidentalecondizionato in sede di legittimità.E’, dunque, errata la sentenza impugnata, nella parte in cui esaminal’eccezione di tardività della denuncia ex art. 1495 c.c. rispetto alla data diconsegna della merce, sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., senza primavalutare la questione della prescrizione in ottemperanza ai principi dettatidalla Cassazione nel disporre il rinvio.7. Il secondo e il terzo motivo, in quanto finalizzati a sostenere che siastata erroneamente ritenuta la decadenza dalla garanzia, sono assorbitidall’accoglimento del primo motivo.Numero registro generale 2289/2024Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 15977/2026Data pubblicazione 24/05/2026Anche il quarto motivo, in quanto rivolto avverso la pronuncia dirisoluzione per inadempimento del contratto, rimane assorbitodall’accoglimento del primo motivo. Si deve però rammentare che, intema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche a opera diuna sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizioneoriginaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sullabase delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito; sicché,fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato,anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte ledomande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dallaloro formale ed espressa riproposizione (Cass., Sez. 2, 3/5/2024, n.12065; Cass. Sez. 6-3 17/3/2022 n. 8773).Resta assorbito anche il quinto motivo, relativo alla regolamentazionedelle spese, in quanto il giudice del rinvio dovrà procedere a una nuovaregolamentazione delle spese dell’intero giudizio.8. In conclusione, il primo motivo ricorso va accolto e la sentenza vacassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione,che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopraesposto, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato l’assorbimento deirestanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione del 6/5/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino