CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 03982/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 20 agosto 2021 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. formulato da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della Ilsap s.r.I., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 29 giugno 2021 di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo di 3 autocarri di proprietà della società disposto per il reato ex art. 425-quaterdecies cod. pen. contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. Con il primo motivo si deduce che l'ordinanza avrebbe una motivazione apparente, tenuto conto che la società ricorrente è estranea al reato contestato agli indagati, non essendo stata elevata alcuna contestazione in base al d.lgs. 231/2001. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Il procuratore speciale della società ricorrente ha successivamente depositato rinuncia al ricorso rappresentando di non avere più interesse al ricorso, avendo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, con ordinanza del 13 dicembre 2021, autorizzato la ricorrente all'uso degli automezzi in sequestro; [OSCURATO:PERSONA] 1. Preso atto della rinuncia all'impugnazione, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese della presente procedura ma non al pagamento della somma alla cassa delle ammende avendo solo rappresentato la parte la sopravvenuta carenza di ìnteresse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] lie e