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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15819/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Messina con sentenza in data 16.12.2019, in parziale riforma della sentenza con cui Tribunale di Pozzo di Gotto in data 12 giugno 2018 aveva ritenuto MilOne Marisa colpevole dei reati a lei ascritti (capi a), b), c), d) ed e), originariamente contestati ai sensi dell'art. 624 bis cod.pen.) e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, la aveva condannata alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa oltre alla condanna al risarcimento nei confronti delle parti civili costituite, riqualificati tutti i reati ai sensi dell'art. 624 cod.pen., ha rideterminato la pena per i reati di cui ai capi a), b) ed e), escluse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, in anni uno e mesi sette di reclusione ed Euro 700,00 di multa.

Ha dichiarato invece non doversi procedere per il reato di cui al capo c) perché estinto per prescrizione e per il reato di cui al capo d) perché l'azione penale non poteva essere iniziata per tardività della querela.

Ha altresì revocato le statuizioni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], confermando per il resto la sentenza impugnata.

2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'errata applicazione dell'art. 132 cod.pen. ed il vizio di motivazione rilevando che la Corte d'appello nel rideterminare la pena non ha specificato i motivi per cui si é discostata in modo vistoso dal minimo edittale.

3. Il Procuratore generale presso la corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4.La difesa dell'imputata ha depositato conclusioni scritte. 5.La parte civile [OSCURATO:PERSONA] e Collica ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é manifestamente infondato.

Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 ).Ebbene nella specie, in applicazione di detto principio, nel procedere alla rideterminazione della pena, dopo aver riqualificato i fatti contestati ex art. 624 cod.pen., la Corte d'appello é partita da una pena base di mesi nove di reclusione ed Euro 300,00 di multa, quindi al di sotto della media edittale e dando conto dei singoli passaggi per addivenire alla pena finale.

Risulta quindi sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato.

In ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che i reati di cui all'imputazione siano procedibili soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, ìn tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità,. l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

U. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

Per le considerazioni svolte, il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 3000,00.

Va ulteriormente sottolineato che le Sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 877 del 14/07/2022, (2023), Sacchettino, Rv. 283886) hanno affermato che, nell'ipotesi in cui il giudizio in cassazione si celebri nelle forme del rito camerale c.d.

"non partecipato" e il ricorso dell'imputato sia dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposto il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo nella ipotesi in cui la stessa "abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (..) anche solo attraverso memorie scritte (..) fornendo un utile contributo alla decisione[..]".

I. Nel caso di specie la memoria pervenuta nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e Collica si è limitata a chiedere la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso, non offrendo un contributo utile alla decisione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina con sentenza in data 16.12.2019, in parziale riforma della sentenza con cui Tribunale di Pozzo di Gotto in data 12 giugno 2018 aveva ritenuto MilOne Marisa colpevole dei reati a lei ascritti (capi a), b), c), d) ed e), originariamente contestati ai sensi dell'art. 624 bis cod.pen.) e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, la aveva condannata alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa oltre alla condanna al risarcimento nei confronti delle parti civili costituite, riqualificati tutti i reati ai sensi dell'art. 624 cod.pen., ha rideterminato la pena per i reati di cui ai capi a), b) ed e), escluse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, in anni uno e mesi sette di reclusione ed Euro 700,00 di multa. Ha dichiarato invece non doversi procedere per il reato di cui al capo c) perché estinto per prescrizione e per il reato di cui al capo d) perché l'azione penale non poteva essere iniziata per tardività della querela. Ha altresì revocato le statuizioni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], confermando per il resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'errata applicazione dell'art. 132 cod.pen. ed il vizio di motivazione rilevando che la Corte d'appello nel rideterminare la pena non ha specificato i motivi per cui si é discostata in modo vistoso dal minimo edittale. 3. Il Procuratore generale presso la corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4.La difesa dell'imputata ha depositato conclusioni scritte. 5.La parte civile [OSCURATO:PERSONA] e Collica ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 ).Ebbene nella specie, in applicazione di detto principio, nel procedere alla rideterminazione della pena, dopo aver riqualificato i fatti contestati ex art. 624 cod.pen., la Corte d'appello é partita da una pena base di mesi nove di reclusione ed Euro 300,00 di multa, quindi al di sotto della media edittale e dando conto dei singoli passaggi per addivenire alla pena finale. Risulta quindi sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato. In ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che i reati di cui all'imputazione siano procedibili soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, ìn tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità,. l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Per le considerazioni svolte, il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 3000,00. Va ulteriormente sottolineato che le Sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 877 del 14/07/2022, (2023), Sacchettino, Rv. 283886) hanno affermato che, nell'ipotesi in cui il giudizio in cassazione si celebri nelle forme del rito camerale c.d. "non partecipato" e il ricorso dell'imputato sia dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposto il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo nella ipotesi in cui la stessa "abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (..) anche solo attraverso memorie scritte (..) fornendo un utile contributo alla decisione[..]". I. Nel caso di specie la memoria pervenuta nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e Collica si è limitata a chiedere la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso, non offrendo un contributo utile alla decisione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,
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