CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 21364/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21715/2017proposto da: Amedeo LONGO, elettivamente domiciliato in R oma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 54 , presso lo studio dell’ a vv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e dife so d all ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, elettivamente domiciliato in Roma,piazzale Clodio n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la s entenza della C orte d ’ A ppello d i Catania n. 225/2017depositata il 14/7/2017; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. AndreaZuliani. Oggetto: PUBBLICO IMPIEGO. SUBORDINAZIONE. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N.21715/2017 Cron. Rep. Ud.05/05/2023 - [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrenteprestò servizio presso l’allora [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (oggi [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa),con mansioni di autista, in forza di più contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), ma senza interruzion i , dal 1°.9.2006 al 20.9.2008, quando l’ente revocò l’incarico, perchéritenuto conferito in violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il lavor atore convenne quindi in giudizio l’ente pubblicochiedendo la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato o, in subordine, il risarcimento del danno, indicato in misura pari a lle annualità di retribuzione che avrebbe potuto perc epire fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, respinse la domanda e la Corte d’Appello di Catania respinse la successivaimpugnazione del lavoratore. Contro la sentenza d’appelloil lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato intre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa si è difes o con contr o ricorso. Il ricorrente ha inoltre depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia«violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Secondo il ricorrente , per l’assunzione di un lavoratore con mansioni di autista non era necessaria una procedura selettiva e la prova di idoneità era implicita nel possesso della patente «speciale». 2. Ilsecondo motivo denuncia « violazione e falsa applic azione dell’art. 2126 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3e 5, c.p.c. –difetto di motivazione». Nell’illustrare il motivo ilricorrente afferma che «in seno alla stessa sentenza impugnata si legge come il rapporto di lavoro va visto come “subordinato”»e che «conseguentemente il cit. art. 2126 è stato illegittimamente applicato». 3. Infine con il terzo motivo è denunciatala «violazione della direttiva europea n. 1999/70/CE e dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n n . 3 e 5, c.p.c. – difetto di motivazione». Il ricorrente sostiene chel’invocata Direttiva europea impone, nel suo caso, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a te mpo indeterminato o, in subordine,la condanna dell’ente pubblico al risarcimento del danno «nella misura indicata negli atti di causa». 4. Il ricorso è infondato. 4.1. Contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la sentenza impugnata ha espressamente negato che sia stato assolto l’onere della prova del la natura subordinat a del rapporto di lavoro, come si desume dal seguente chiaro passaggio della motivazione : «E comunque, deve osservarsi che nel caso in esame il rapporto di fatto si è svolto per 24 mesi e non vi è prova certa della sussistenza in fatto di un rapporto di lavoro subordinato. La documentazione allegata –come esattamente rilevato dalla parte appellata – non ha valore di indice univoco della subordinazione». A tale affermazione segue l’elencazione e l’analitica valutazione critica degli indici di subordinazione allegati dal lavoratore. 4.2. Il secondo motivo di ricorso (da trattare per primo, in ordine logico) è pertanto infondat o nella parte in cui afferma, contrariamente al vero, che la sentenza impugnata avrebbe accertato la subordinazione del rapportodi lavoro. Il motivo è invece doppiamente inammissibile laddove ripropone una diversa valutazione del fatto, con una censura della motivazione della sentenza impugnata del tutto generica e altresì preclusa dalla conformità dell’accertamento del fatto nei due grad i di giudizio di merito(art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., ora trasfusi nell’art. 360, comma 4, c.p.c.). 4.3. Dall’accertamento negativo del rapporto di lavoro subordinato – insindacabile in sede di controllo di legittimità – consegue l’infondatezza anche dei due rimanenti motivi di ricorso. 4.3.1. Quanto al primo motivo, dal l’inquadramento del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa, deriva che trova applicazione l’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 , il quale : a l comma 6, consente alle pubbliche amministrazioni il ricorso a l «lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa», solo per avvalersi di «esperti di provata competenza», che svolgano una «prestazione … altamente qualificata»; al comma 6-bis, impone alle pubbliche amministrazioni di prevedere e disciplinare «procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione». Nella motivazione della sentenza impugnata si dà atto che è pacifico che l’incarico venne conferito al ricorrente « in difetto di alcuna procedura selettiva e anche di una prova di idoneità». Circostanza non contestata nel ricorso, se non per sostenere che la prova di idoneità sarebbe stata superflua , dato il possesso della patente speciale. Ne consegue la correttezzadell’accertamento, sia della nullità del contratto per violazione di norma imperativa, siadella conformità al diritto dell’immediato recesso dal rapporto deliberato dall’ente pubblico e comunicato al lavoratore. 4.3.2. Il terzo motivo prospetta la violazione della Direttiva europea 1999/70/CE, che però riguarda i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e tutela i lavoratori a termine contro l’abusiva reiterazione di tali contratti volta ad evitare un’assunzione a tempo indeterminato, nonché contro ogni discriminazioneingiustificata tra lavoratore a termine e lavoratore a tempo indeterminato. In questo senso, la direttiva si applica anche ai rapporti di lavoro che , « sebbene formalmente qualificati di collaborazione, si siano svolti nelle forme tipiche del lavoro subordinato» (Cass. n. 10951/2018). Ma non, quindi, nel caso di mancato accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro. 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte: respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.000,oltre alle spese generali nella misura del 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato