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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 febbraio 2021

Cassazione n. 07932/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ferdinando LIGNOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Giuseppe FERRARO avverso il decreto del Ministro della giustizia in data 11 febbraio 2020 con il quale è stato prorogato per la durata di anni due il regime detentivo differenziato di cui all'articolo 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] FERRARO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione di legge, in riferimento agli articoli 125 cod. proc. pen., 41-bis

I. n. 354 del 1975, «per mancanza di motivazione sul carattere di prova documentale prodotta la difesa ovvero vizio di travisamento della prova» per mancato esame della memoria e dell'allegato dispositivo della sentenza emessa in data 10 febbraio 2021 nell'ambito del procedimento «Erinni» con la quale il ricorrente veniva assolto da tutte le accuse mossegli, sulle quali, invece, si fondava il provvedimento ministeriale; - la violazione di legge, in riferimento agli articoli 125 cod. proc. pen., 41-bis

I. n. 354 del 1975, per mancanza di motivazione sulla pericolosità attuale del ricorrente, non risultando affatto la persistente operatività del clan. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché deduce censure generiche e manifestamente infondate e comunque non consentite.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato laddove deduce il mancato esame della memoria difensiva sull'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 febbraio 2021, mentre, invece, il Tribunale di sorveglianza esamina diffusamente l'indicata pronuncia che è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio parziale (Sez. 1, n. 21327 del 25/06/2020) soltanto per alcune imputazioni (detenzione e porto di armi comuni di cui al capo 1), restando confermate le altre (detenzione e porto di armi clandestine; ricettazione, ecc.) e valorizza, sulla base della non illogica lettura dei gravi fatti di detenzione di armi in ambito associativo da parte di latitanti, il complessivo impianto accusatorio sul ruolo mafioso svolto dal prevenuto anche testimoniato dalla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).3.

È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso che riguarda la pericolosità del ricorrente perché è formulato in modo generico e assertivo.

È, infatti, meramente contestata dal ricorrente la persistente operatività della cosca di ‘ndrangheta nella quale ricopre un ruolo di spicco, tanto che è rimasto latitante per circa vent'anni potendo godere del supporto del clan, mentre risultano generiche e inconsistenti le deduzioni concernenti la pericolosità del medesimo per come desunta dal percorso criminale e dal comportamento mantenuto durante il periodo di detenzione improntato al mantenimento del vincolo associativo, non risultando alcuna dissociazione del medesimo o anche solo una velata critica ai propri precedenti comportamenti; risultano, per contro, che tentativi di contatto con l'esterno posti in essere con missive criptiche che, per tale specifica ragione, sono state trattenute.

3.1. Si legge nell'ordinanza che l'applicazione della proroga del regime differenziato si fonda sulla corposa biografia criminale del condannato, sulle emergenze poste alla base delle condanne definitive che ne hanno accertato l'appartenenza con ruolo di vertice ad una organizzazione di stampo mafioso, nonché sulle esaustive informazioni qualificate e aggiornate degli organi di vertice inquirenti ed investigativi che danno conto dell'attuale insistenza della organizzazione di appartenenza sul territorio di riferimento, della immutata posizione di rilievo del predetto, della persistente capacità del medesimo di intrattenere rapporti con la parte esterna dell'organizzazione e che, altresì, non risulta che il prevenuto abbia mai dato segni di voler recidere i rapporti con l'organizzazione criminale di appartenenza.

Particolarmente significativa è la circostanza del protrarsi della latitanza per vent'anni, «resa possibile, secondo il notorio giudizio, solo attraverso un continuo supporto logistico ed economico garantito dalla complicità dei sodali e dai rapporti di mutuo sostegno tra le 'ndrine, quella di [OSCURATO:PERSONA] e Rizziconi, radicate in territori limitrofi, nella predisposizione di un comune sistema di protezione della latitanza dei rispettivi capi (basti pensare al tipo di bunker condiviso dei prevenuti in zona ubicata a pochi km da Rizziconi, in un luogo impervio coperto dalla fitta vegetazione e dotato di un sistema di difesa di stampo militare, con sistemi di videosorveglianza, microtelecamere, autonomo sistema elettrico, munizionamento, contante - circa 20.000 euro -nonché strumenti di comunicazione all'esterno, quali computer portatili microfoni direzionali con cuffie annesse, visore notturno con binocolo: cfr. verbale di sequestro)».

3.2. Rispettosa dei principi di diritto in materia risulta anche la conclusione del giudice di merito: «tenuto conto dei gravissimi delitti commessi e della militanza di [OSCURATO:PERSONA] nella associazione di stampo mafioso, accertata con condanna definitiva per un ampio arco temporale, con ruolo di prestigio e di assoluto rilievo ricoperto dal reclamante nell'ambito dell'organizzazione criminale, da cui deriva, secondo esperienza criminologica e giudiziaria, una valutazione di persistenza di collegamenti con il crimine, per l'indissolubilità del patto associativo criminoso, salva esplicita rottura mediante scelta collaborativa o di dissociazione o di estromissione del soggetto dall'associazione, elementi questi ultimi che invece difettano nel caso in esame, e tenuto conto dell'elevata pericolosità del gruppo criminale di appartenenza, tuttora dedito alla commissione di gravi ed allarmanti reati, il Collegio ritiene che le restrizioni trattamentali in esame siano pienamente giustificate e funzionali rispetto alle finalità di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, sussistendo ragionevolmente il pericolo attuale di una ripresa di contatti e di interazione da parte del soggetto con esponenti dell'organizzazione di appartenenza e della possibilità che il medesimo, dalla condizione di detenzione, attraverso le maglie di comunicazione inframuraria ed esterne tipicamente consentite dal regime ordinario di detenzione, possa impartire direttive criminali per ispirare, guidare, governare attività criminose, o in ogni modo determinare la commissione di reati».

3.3. Le doglianze difensive non si confrontano con quanto emerge dal provvedimento impugnato, risolvendosi in gran parte in lamentele sulla motivazione, non consentite in questa sede.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P 1 E O [OSCURATO:PERSONA] 04 MAR 2022 toti` ED% 5 [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE 1), - `- • ,) '; \ i \i. ,•,t.:)L • k, , ,,,,\_ \.., _ ) -), :-•., ,, ., .. ;.,.-.,/, , ,, •‘-':,..,,,;,. , „,,•-p,./....v., , ., 'À n) R. ' ' L., ,:', k,_,•-v--- C-C.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ferdinando LIGNOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Giuseppe FERRARO avverso il decreto del Ministro della giustizia in data 11 febbraio 2020 con il quale è stato prorogato per la durata di anni due il regime detentivo differenziato di cui all'articolo 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] FERRARO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione di legge, in riferimento agli articoli 125 cod. proc. pen., 41-bis I. n. 354 del 1975, «per mancanza di motivazione sul carattere di prova documentale prodotta la difesa ovvero vizio di travisamento della prova» per mancato esame della memoria e dell'allegato dispositivo della sentenza emessa in data 10 febbraio 2021 nell'ambito del procedimento «Erinni» con la quale il ricorrente veniva assolto da tutte le accuse mossegli, sulle quali, invece, si fondava il provvedimento ministeriale; - la violazione di legge, in riferimento agli articoli 125 cod. proc. pen., 41-bis I. n. 354 del 1975, per mancanza di motivazione sulla pericolosità attuale del ricorrente, non risultando affatto la persistente operatività del clan. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché deduce censure generiche e manifestamente infondate e comunque non consentite. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato laddove deduce il mancato esame della memoria difensiva sull'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 febbraio 2021, mentre, invece, il Tribunale di sorveglianza esamina diffusamente l'indicata pronuncia che è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio parziale (Sez. 1, n. 21327 del 25/06/2020) soltanto per alcune imputazioni (detenzione e porto di armi comuni di cui al capo 1), restando confermate le altre (detenzione e porto di armi clandestine; ricettazione, ecc.) e valorizza, sulla base della non illogica lettura dei gravi fatti di detenzione di armi in ambito associativo da parte di latitanti, il complessivo impianto accusatorio sul ruolo mafioso svolto dal prevenuto anche testimoniato dalla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso che riguarda la pericolosità del ricorrente perché è formulato in modo generico e assertivo. È, infatti, meramente contestata dal ricorrente la persistente operatività della cosca di ‘ndrangheta nella quale ricopre un ruolo di spicco, tanto che è rimasto latitante per circa vent'anni potendo godere del supporto del clan, mentre risultano generiche e inconsistenti le deduzioni concernenti la pericolosità del medesimo per come desunta dal percorso criminale e dal comportamento mantenuto durante il periodo di detenzione improntato al mantenimento del vincolo associativo, non risultando alcuna dissociazione del medesimo o anche solo una velata critica ai propri precedenti comportamenti; risultano, per contro, che tentativi di contatto con l'esterno posti in essere con missive criptiche che, per tale specifica ragione, sono state trattenute. 3.1. Si legge nell'ordinanza che l'applicazione della proroga del regime differenziato si fonda sulla corposa biografia criminale del condannato, sulle emergenze poste alla base delle condanne definitive che ne hanno accertato l'appartenenza con ruolo di vertice ad una organizzazione di stampo mafioso, nonché sulle esaustive informazioni qualificate e aggiornate degli organi di vertice inquirenti ed investigativi che danno conto dell'attuale insistenza della organizzazione di appartenenza sul territorio di riferimento, della immutata posizione di rilievo del predetto, della persistente capacità del medesimo di intrattenere rapporti con la parte esterna dell'organizzazione e che, altresì, non risulta che il prevenuto abbia mai dato segni di voler recidere i rapporti con l'organizzazione criminale di appartenenza. Particolarmente significativa è la circostanza del protrarsi della latitanza per vent'anni, «resa possibile, secondo il notorio giudizio, solo attraverso un continuo supporto logistico ed economico garantito dalla complicità dei sodali e dai rapporti di mutuo sostegno tra le 'ndrine, quella di [OSCURATO:PERSONA] e Rizziconi, radicate in territori limitrofi, nella predisposizione di un comune sistema di protezione della latitanza dei rispettivi capi (basti pensare al tipo di bunker condiviso dei prevenuti in zona ubicata a pochi km da Rizziconi, in un luogo impervio coperto dalla fitta vegetazione e dotato di un sistema di difesa di stampo militare, con sistemi di videosorveglianza, microtelecamere, autonomo sistema elettrico, munizionamento, contante - circa 20.000 euro -nonché strumenti di comunicazione all'esterno, quali computer portatili microfoni direzionali con cuffie annesse, visore notturno con binocolo: cfr. verbale di sequestro)». 3.2. 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Le doglianze difensive non si confrontano con quanto emerge dal provvedimento impugnato, risolvendosi in gran parte in lamentele sulla motivazione, non consentite in questa sede. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P 1 E O [OSCURATO:PERSONA] 04 MAR 2022 toti` ED% 5 [OSCURATO:PERSONA].R.P. 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