CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03047/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che, nel dedurre vizio della motivazione nell'applicazione della recidiva, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato perché nella sentenza impugnata si evidenzia come il reato ex art. 341-bis cod. pen. per il quale si procede, è adeguatamente rappresentato in termini di accentuata pericolosità dell'imputato perché costituisce un «grave episodio di insofferenza alle regole e di disprezzo verso i soggetti che sono investiti dell'autorità per farle rispettare» che si innesta nel contesto di molteplici precedenti penali a carico dell'imputato; ritenuto, pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/20