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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025

Cassazione n. 39503/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; $ R.G. n. 20127/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell' art. 444 c.p.p. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo all'entità della pena inflitta e alla violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla pena pecuniaria; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e comunque manifestamente infondato essendo stata inflitta una pena esattamente corrispondente alla richiesta e al patto convenuto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; $ R.G. n. 20127/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell' art. 444 c.p.p. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo all'entità della pena inflitta e alla violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla pena pecuniaria; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e comunque manifestamente infondato essendo stata inflitta una pena esattamente corrispondente alla richiesta e al patto convenuto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 39503/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris