CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14133/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
D05 F952X)rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 63S10 F205G)-ricorrente-nei confronti diPIGA Riccardo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66E06 F205F)avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c., nonché rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Petrone (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66D05 E801W)-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milanon. 1289/2024, pubblicata in data 7 maggio 2024;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del16 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ottenere il risarcimento dei danni che assume di aver subitoa causa della comunicazione di uno scritto diffamatorio, daparte di quest’ultimo, ai terzi pignorati in un processo esecutivoRic. n. 17228/2024 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 11Numero registro generale 17228/2024Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 14133/2026di espropriazione di crediti, promosso in danno di una societàData pubblicazione 14/05/2026di cui il [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante.La domanda è stata accolta dal Tribunale di Milano, che ha con-dannato il convenuto a pagare all’attore l’importo di € 5.000,00,a titolo risarcitorio, oltre accessori.La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primogrado, pur correggendone la motivazione.[OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli-cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1c.p.c..Ragioni della decisione1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Ex art. 360 n. 3cpc, per violazione del combinato disposto degli artt. 51 co 1 cpe 21 Cost. per avere la sentenza impugnata ritenuto che nonsussistesse l’esercizio del diritto critica del ricorrente (quale leg.rapp. di società) per mancanza del requisito della pertinenza,non avendo considerato giuridicamente o socialmente rile-vante: - a) l’interesse alla verità dei soggetti coinvolti nella vi-cenda per cui è causa; - b) l’interesse del ricorrente (quale leg.rapp. di società) a che i soggetti coinvolti nella medesima vi-cenda avessero contezza della verità con riferimento a vicende(meglio: rapporti giuridici) che tale società riguardavano; - c)la verità in sé e per sé considerata».Con il secondo motivo si denunzia «Ex art. 360 n. 5 cpc, perinsuperabile logica insostenibilità della motivazione e, comun-que, del ragionamento logico-giuridico della sentenza impu-gnata nelle parti in cui esclude la pertinenza dell’esercizio dicritica da parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto in essa si è omesso diconsiderare che costituisce interesse sociale e giuridicamenterilevante bastevole per ritenere sussistente la pertinenza dellaRic. n. 17228/2024 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 11Numero registro generale 17228/2024Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 14133/2026critica: - a) l’interesse a conoscere verità di chi sia parte di unaData pubblicazione 14/05/2026certa vicenda umana; - b) l’interesse a ristabilire la verità di chiabbia (o ritenga putativamente di aver) subito un mendacio; -c) il ristabilire, in generale, la verità a fronte di un mendacio».I primi due motivi del ricorso hanno ad oggetto la questionedella sussistenza dell’esimente dell’esercizio del diritto di cri-tica, da parte del ricorrente, esprimono una censura sostanzial-mente unitaria, sono connessi logicamente e giuridicamente epossono, quindi, essere esaminati congiuntamente.1.1 Secondo il ricorrente, nella sentenza impugnata sarebbestato erroneamente escluso il requisito della “pertinenza”, ondepoter ricondurre all’esercizio del diritto di critica il contenutodello scritto diffamatorio da lui inviato ai terzi pignorati nellaprocedura esecutiva promossa contro la società di cui era legalerappresentante, sull’assunto che difettava «nei destinatari dellapec del 13-9-2013, qualsiasi interesse giuridicamente o social-mente rilevante, alla conoscenza delle circostanze ivi indicate».A suo avviso, la Corte d’appello avrebbe omesso di considerareche «la verità in sé e per sé, nonché il ristabilire la verità in unavicenda umana che coinvolge più persone, costituisce di per séstesso un valore primario della società italiana».Più specificamente, sostiene che «costituisce errore di interpre-tazione della normativa in questione quello di avere ritenutonon sussistente il diritto di critica di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rap-presentante di [OSCURATO:PERSONA], di ristabilire la verità: (a)nell’interesse delle persone cui era stato riferito il mendacio;(b) nell’interesse del soggetto che da tale mendacio aveva su-bito ([OSCURATO:PERSONA]) e che, comunque, dal mendacio rice-veva danno, sia sotto il profilo del danno alla immagine chesotto quello patrimoniale, perché [OSCURATO:PERSONA] vedevamessa in discussione la cessione del credito degli affitti cheaveva l’interesse che perdurasse (per l’ovvia ragione cheRic. n. 17228/2024 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 11Numero registro generale 17228/2024Numero sezionale 1376/2026altrimenti non avrebbe posto in essere tale negozio giuridico);Numero di raccolta generale 14133/2026(c) nell’interesse generale sociale di cui sopra si è detto». Data pubblicazione 14/05/2026Sostiene, altresì, che la motivazione della decisione impugnata,sul punto, sarebbe “insostenibile” sul piano logico.Le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate.1.2 Si premette che, secondo il consolidato indirizzo di questaCorte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rime-ditare, la comunicazione a terzi di fatti oggettivamente diffa-matori, in quanto lesivi dell’onore e della reputazione di un de-terminato soggetto, non può ritenersi scriminata dalla mera cir-costanza della verità di tali fatti (e, tanto meno, dalla verità soloputativa di essi), sotto il profilo dell’esercizio del diritto di cri-tica, in mancanza dei requisiti di pertinenza e continenza nellaespressione della critica stessa.Deve, in proposito, ribadirsi che «il diritto di critica, che può es-sere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della liberamanifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al paridel diritto all’onore e alla reputazione, sul quale tuttavia pre-vale, scriminando l’illiceità dell’offesa, a condizione che sianorispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fattipubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica» (cfr.Cass., Sez. 6 - 3, n. 38215 del 3/12/2021; nel medesimosenso: Cass., Sez. 3, n. 11767 del 12/4/2022; Sez. 3, n. 2357del 31/1/2018; Sez. 3, n. 5005 del 28/2/2017; Sez. 3, n. 841del 20/1/2015; Sez. 3, n. 14822 del 4/9/2012; Sez. 3, n. 22190del 20/10/2009; Sez. 3, n. 25 del 7/1/2009; Sez. 3, n. 20140del 18/10/2005; per la ricostruzione del medesimo requisitodella pertinenza, anche in ambiti diversi da quello della diffa-mazione a mezzo stampa, cfr. Cass., Sez. L, n. 3627 del12/2/2025; Sez. L, n. 1379 del 18/1/2019).1.3 La decisione impugnata è conforme agli indicati principi didiritto.Ric. n. 17228/2024 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 11Numero registro generale 17228/2024Numero sezionale 1376/2026I motivi di ricorso in esame sono, quindi, infondati, nella parteNumero di raccolta generale 14133/2026in cui il ricorrente pare assumere, in qualche modo, che la mera Data pubblicazione 14/05/2026verità (peraltro, almeno in parte, solo putativa) dei fatti diffa-matori diffusi potesse essere sufficiente ad integrare l’esimentedel diritto di critica.1.4 È, d’altra parte, altrettanto consolidato il principio – cui vadata continuità – secondo il quale «la ricostruzione storica deifatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamentoin concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui repu-tazione e la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimentedell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono og-getto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito edinsindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentatamotivazione» (Cass., Sez. 3, n. 18631 del 9/6/2022; Sez. 3, n.5811 del 28/2/2019; Sez. 3, n. 4543 del 15/2/2019; Sez. 3, n.6133 del 14/3/2018; Sez. 3, n. 80 del 10/1/2012; Sez. 3, n.690 del 19/1/2011; Sez. 3, n. 11259 del 16/5/2007; Sez. 3, n.15510 del 7/7/2006; Sez. 3, n. 3284 del 15/2/2006; Sez. 3, n.20138 e 20139 del 18/10/2005).Dunque, l’eventuale sussistenza dei requisiti della verità puta-tiva, della continenza e della pertinenza, necessari ai fini dellegittimo esercizio del diritto di critica, implica un accertamentodi fatto, riservato al giudice del merito e non sindacabile in sededi legittimità, se sostenuto da adeguata motivazione.Nella specie, la Corte d’appello ha escluso che sussistesse uninteresse giuridicamente o socialmente rilevante alla cono-scenza delle circostanze indicate nella missiva, oggettivamentediffamatoria per l’attore, che era stata diffusa dal convenuto, incapo ai destinatari della stessa.Ha precisato, in proposito: che la comunicazione in questionenon era «finalizzata a sollecitare alcun potere di controllo deidestinatari sull’operato del professionista – inesistente attesala mancanza di qualsiasi rapporto tra i terzi pignorati eRic. n. 17228/2024 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 11Numero registro generale 17228/2024Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 14133/2026l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]»; che, al contrario, essa era «all’evidenzaData pubblicazione 14/05/2026mossa da un animo di rivalsa del sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delprofessionista» e finalizzata solo a screditare il professionistastesso. Ha, poi, aggiunto che neanche poteva ritenersi giustifi-cata dall’esercizio del diritto di difesa in giudizio della societàrappresentata dal convenuto, diritto richiamato solo in terminigenerici da quest’ultimo e, comunque, non ravvisabile, nellaspecie, «dal momento che la procedura esecutiva, secondo lestesse allegazioni dell’appellante, al momento in cui veniva in-viata la pec diffamatoria ai terzi pignorati, si era già conclusacon il soddisfacimento delle ragioni creditorie della creditriceprocedente, assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]».Si tratta di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motiva-zione, non meramente apparente, né insanabilmente contrad-dittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella pre-sente sede.Sotto tale profilo, le censure formulate con i motivi di ricorso inesame sono, pertanto, inammissibili.2. Con il terzo motivo si denunzia «Ex art. 360 n.5 cpc, peromesso esame del fatto decisivo che il ricorrente aveva, conallegazioni precise e dettagliate, invocato come scriminante delproprio comportamento l’esercizio del diritto e del dovere di di-fesa e tutela degli interessi patrimoniali e reputazionali dellaImmobil[i]iare [OSCURATO:PERSONA] della quale era legale rappresentante eper la quale scriveva la missiva per cui è causa, spendendoneil nome».Con il quarto motivo si denunzia «Motivo gradato rispetto aquello che precede - Ex art. 360 n. 3 cpc, per travisamento delfatto decisivo per avere la sentenza impugnata ritenuto che ilricorrente invocava la scriminante dell’esercizio del suo diritto-dovere di difesa della [OSCURATO:PERSONA] solo con riferimentoe strumentalmente al procedimento esecutivo».Ric. n. 17228/2024 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 11Numero registro generale 17228/2024Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 14133/2026Con il quinto motivo si denunzia «Motivo gradato rispetto ai dueData pubblicazione 14/05/2026che precedono - Ex art. 360 n. 3 cpc, per violazione del combi-nato disposto degli artt. 51 co 1 cp, 2392 cc e 2394 cc, peravere la sentenza impugnata ritenuto che non sussistessel’esercizio del diritto e del dovere del ricorrente, quale leg. rapp.di [OSCURATO:PERSONA], di difendere il patrimonio della società,sia sotto il profilo economico che del buon nome di essa».Con il sesto motivo si denunzia «Motivo gradato rispetto ai treche precedono - Ex art. 360 n. 3 cpc, per falsa applicazione delcombinato disposto degli artt. 51 co 1 e 24 Cost., per avere lasentenza impugnata sussunto la fattispecie della scriminantedel diritto di difesa (del patrimonio e del buon nome della so-cietà) in dette norme in luogo che nel combinato disposto degliartt. 51 co 1 cp, 2392 cc e 2394 cc, avendo respinto l’appelloritenendo che la scriminante del diritto di difesa inerisca solo ildiritto di difesa in sede giurisdizionale».Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso hanno ad og-getto la questione della sussistenza dell’esimente dell’eserciziodel diritto di difesa, da parte del ricorrente, esprimono una cen-sura sostanzialmente unitaria, sono connessi logicamente egiuridicamente e possono, quindi, essere esaminati congiunta-mente.Essi sono infondati.2.1 Il ricorrente sostiene, in primo luogo, di avere specifica-mente richiamato l’esimente dell’esercizio del diritto di difesanel quinto e nel sesto motivo del suo appello.Precisa di avere invocato tale diritto non quale esercizio del di-ritto di difesa “in giudizio” e, segnatamente, nel procedimentoesecutivo promosso contro la società di cui era legale rappre-sentante, ma quale «esercizio del diritto di difesa consistentenell’interesse a difendere i diritti patrimoniali e, comunque, irapporti patrimoniali ed i negozi giuridici facenti capo allaRic. n. 17228/2024 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 11Numero registro generale 17228/2024Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 14133/2026società che [OSCURATO:PERSONA] stesso rappresentava anche dopo l’estin-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]zione del procedimento esecutivo».Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe omesso di con-siderare tali atti difensivi, ovvero ne avrebbe travisato il senso,intendendoli come richiamo all’esercizio del diritto di difesa ingiudizio (segnatamente, nell’ambito del procedimento esecu-tivo promosso contro la società di cui era legale rappresen-tante), ovvero ancora avrebbe errato, anche in diritto, nel rite-nere che non costituisse valida esimente la difesa, impostaall’amministratore dagli artt. 2392 e 2394 c.c., dell’interesse albuon nome della società che rappresentava e dell’interesse, an-che patrimoniale, della medesima, in particolare quello alla per-manenza in essere della cessione del credito dei canoni di loca-zione degli immobili sociali, che era stata, a suo dire, messa indiscussione da una precedente missiva dell’attore.2.2 Le censure formulate con i motivi di ricorso in esame sonotutte fondate sull’assunto per cui, indipendentemente dalla sus-sistenza dell’esimente dell’esercizio del diritto di difesa in giu-dizio – che la Corte d’appello ha escluso e che lo stesso ricor-rente sostiene, in realtà, di non avere neanche mai invocato –la condotta diffamatoria che gli viene imputata dovrebbe rite-nersi scriminata dall’esercizio del diritto-dovere di difendere etutelare la reputazione e il patrimonio della società che egli am-ministrava e rappresentava, a suo dire messo in discussione dauna precedente missiva diffusa dall’attore stesso.Tale assunto non è condivisibile, quanto meno nei termini in cuiviene articolato.La tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali di unsoggetto giuridico (personale o impersonale), in linea generale,non giustifica affatto, di per sé, la diffamazione di altro sog-getto, come, del resto, dimostra la stessa eccezionalità dellaprevisione dell’art. 598 c.p., che sancisce, appunto, la non pu-nibilità delle sole «offese contenute negli scritti presentati o neiRic. n. 17228/2024 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 11Numero registro generale 17228/2024Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 14133/2026discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei pro-Data pubblicazione 14/05/2026cedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi aun’Autorità amministrativa, quando le offese concernono l’og-getto della causa o del ricorso amministrativo» (nonché la cor-relativa disposizione di cui all’art. 89 c.p.c., per il processo ci-vile, che prevede la mera cancellazione delle espressioni scon-venienti o offensive e la possibilità di un risarcimento solo lad-dove dette espressioni non riguardino l’oggetto della causa).Di conseguenza, la tutela di quegli interessi deve essere postain essere sempre nel rispetto dell’altrui onore e reputazione edè, comunque, soggetta ai limiti del legittimo esercizio del dirittodi manifestazione del pensiero e di critica, come già specificati(in relazione ai primi due motivi del ricorso), senza che essapossa giustificare, al di fuori dell’ipotesi dell’esercizio del dirittodi difesa in giudizio, espressamente previsto da puntuali dispo-sizioni di legge, condotte oggettivamente diffamatorie in ter-mini più ampi rispetto all’ordinario esercizio dei suddetti diritti.2.3 Tanto premesso, la decisione impugnata si sottrae alle cen-sure formulate con i motivi di ricorso in esame, in quanto, perquanto già esposto in relazione ai primi due motivi del ricorso,la Corte d’appello ha correttamente escluso sia la sussistenzadell’esimente dell’esercizio del diritto di critica, sotto il profilodella libera manifestazione del pensiero, sia la sussistenza diquella – che pure opera in termini addirittura più ampi, sottocerti aspetti – dell’esercizio del diritto di difesa in giudizio e,contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non vi è un ul-teriore spazio di liceità per le condotte oggettivamente diffama-torie da lui poste in essere, al di fuori dei limiti di operativitàdelle suddette due esimenti.3. Con il settimo motivo si denunzia «Motivo condizionato allaimpugnazione (anche incidentale) da parte del resistente dellestatuizioni portate dalla sentenza impugnata sulla sussistenzadella verità putativa - Ex art. 360 n. 5 cpc, per avere la sentenzaRic. n. 17228/2024 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 11Numero registro generale 17228/2024Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 14133/2026impugnata omesso di statuire sulle parti del II e del IV motivoData pubblicazione 14/05/2026di appello dell’odierno ricorrente nei quali si argomenta sullanon veridicità delle circostanze scritte nella pec dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aldoc. 5 in primo grado».Il motivo è assorbito, in quanto espressamente «condizionatoalla impugnazione (anche incidentale) da parte del resistentedelle statuizioni portate dalla sentenza impugnata sulla sussi-stenza della verità putativa», impugnazione che non è stataproposta.4. Il ricorso è rigettato.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo.Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti perla condanna del ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c..Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore del controricorrente, liquidandole incomplessivi € 2.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, non-ché spese generali ed accessori di legge;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti-tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilRic. n. 17228/2024 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 10 di 11Numero registro generale 17228/2024Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 14133/2026ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),Data pubblicazione 14/05/2026a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 16 aprile 2026.Il PresidenteAntonietta SCRIMARic. n. 17228/2024 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 11 di 11