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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24972/2026

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ntata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA]- intimata –avverso la sentenza n. 577/6/2022 della Commissione tributaria regionaledell’Emilia-Romagna, depositata in data 28.4.2022, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];1.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a duemotivi, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. dell’ EmiliaRomagna ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadella C.T.P. di Modena n. 775/1/2017, con la quale era stato respinto ilricorso avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento diirrogazione di sanzioni n.

THHCO4Q01527/2016, relativo agli anni diimposta 2008, 2009 e 2010, per omessa dichiarazione di attivitàfinanziarie detenute all’estero.Numero registro generale 29094/2022Numero sezionale 5231/2026Numero di raccolta generale 24972/2026Data pubblicazione 03/09/20262.

Riteneva la C.T.R. che la contribuente aveva contratto matrimonio con unsoggetto residente nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]; che era in possesso dipermesso di soggiorno permanente; che, pur dimorando a BorgoMaggiore, in Italia, dal 2007 lavorava nell’istituto di sicurezza socialeCailungo sito nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]; che la disponibilitàeconomica depositata all’estero proveniva dalla vendita di un immobilesito in Italia e dal trattamento di quiescenza erogato dall’Inpdap, sulquale erano già state versate le imposte in Italia.

Doveva pertantoritenersi che il centro dei propri interessi fosse all’estero e dunque che laresidenza “di fatto” fosse all’estero.

Il permesso di soggiorno permanentedimostrava la residenza di fatto, superando il dato formale della residenzaanagrafica in Italia, ritenuto erroneamente dirimente dal giudice di primogrado, dovendo piuttosto prevalere il dato sostanziale.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.4.

Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo – rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art.2 del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3c.p.c., l’Agenzia delle Entrate assume che, secondo l’orientamentoconsolidato di legittimità, ove il soggetto sia iscritto nell’anagrafe dellapopolazione residente nello Stato italiano per la maggior parte del periododi imposta, esso deve ritenersi fiscalmente residente in Italia, essendoprecluso ogni ulteriore accertamento.

La giurisprudenza richiamata dallaC.T.R. sarebbe inconferente, in quanto riguardante i soggetti formalmenteresidenti all’estero ed iscritti all’AIRE, mentre la contribuente, comecorrettamente evidenziato dal giudice di primo grado, non avevatrasferito la residenza all’estero e non era iscritta all’A.I.R.E.1.1.

Il motivo è fondato.Numero registro generale 29094/2022Numero sezionale 5231/2026Numero di raccolta generale 24972/2026Data pubblicazione 03/09/20261.2.

L'art. 2 comma 2 del T.U.I.R. stabilisce che “Ai fini delle imposte suiredditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte delperiodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residenteo hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi delcodice civile.”1.3.

Vengono, quindi, individuati, perchè sussista la residenza fiscale nelloStato italiano, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa come sidesume dall'utilizzo della congiunzione «o»: il primo, formale,rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, glialtri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato aisensi del codice civile.1.4.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi èmotivo di discostarsi, le persone iscritte nell’anagrafe della popolazioneresidente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dalD.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, in ogni caso residenti, e, pertanto, soggettipassivi d'imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti,essendo l'iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, iltrasferimento della residenza all'Estero – nel caso di specie peraltropacificamente mai avvenuto - non rileva fino a quando non risulti lacancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano (cfr. Cass. 677/15,14434/10, 9319/06, 21970/2015 e 16634/2018, Cass. n. 1355/2022).1.5.

La C.T.R. non si è attenuta ai suddetti principi, avendo dato rilievo alpermesso di soggiorno quale prova del trasferimento di fatto dellaresidenza all’estero, pur dando atto che la contribuente era residente inItalia, incorrendo pertanto nel vizio di violazione di legge.2.

Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 40, comma 1, e art. 5, comma 40 del D.L. 167/1990, convertitoin legge n. 227/1990, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.»la parte ricorrente censura la pronuncia nella parte in cui è stato datorilievo al fatto che sul conto corrente detenuto all’estero era statoNumero registro generale 29094/2022Numero sezionale 5231/2026Numero di raccolta generale 24972/2026Data pubblicazione 03/09/2026trasferito il denaro proveniente dalla vendita di un immobile sito in Italiae che l’importo del T.F.S. erogato dall’Inpdap era già stato tassato inItalia, assumendo trattarsi di circostanze del tutto irrilevanti, in quanto lasanzione irrogata punisce l’omessa compilazione del quadro RW delModello Unico P.F. (circostanza pacifica), ossia l’omessa dichiarazione dipertanto erroneamente interpretato ed applicato l’art. 4 del decreto-leggen. 167/1990, frustrando in tal modo lo scopo della normativa sulmonitoraggio fiscale.2.1.

Il motivo è fondato.2.2.

Questa Corte ha più volte affermato il principio di diritto per cui laviolazione consistente nell'omessa dichiarazione annuale per investimentie attività di natura finanziaria all'estero, prevista dall'art. 4, comma 2, d.l.n. 167 del 1990 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del1990), sanzionata dal successivo art. 5, comma 5 (nella formulazionetemporalmente vigente), risponde all'esclusiva finalità di assicurare,tramite l'obbligo di dichiarazione, appunto, il monitoraggio deitrasferimenti di valuta da e per l'estero, quali manifestazioni di capacitàcontributiva e sanziona pertanto una violazione di carattere sostanziale(in tal senso, tra le altre, Cass. 19/01/2018, n. 1311, consolidata daCass. 03/12/2020, n. 27662, Cass. n. 40916/2021).2.3.

La norma non ha pertanto lo scopo di accertare un eventuale debitodi imposta, ma di consentire il monitoraggio sulle movimentazionifinanziarie da e per l’estero, mediante l’obbligo di comunicare datifondamentali, a seguito della liberalizzazione dei movimenti di capitale,dal che l’irrilevanza della circostanza del pagamento delle imposte sulT.F.S. o della provenienza di parte delle somme da una vendita effettuatain Italia.3.

La C.T.R. non si è attenuta ai suddetti principi, incorrendo in violazionedi legge.Numero registro generale 29094/2022Numero sezionale 5231/2026Numero di raccolta generale 24972/2026Data pubblicazione 03/09/20264.

La sentenza va pertanto cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la causa viene decisa nel merito, ai sensi dell’art.384, comma 2, c.p.c., con il rigetto dell’originario ricorso di BertelliniPatrizia.5.

Spese secondo soccombenza.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA];condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, cheliquida in euro 1.500,00 per il primo grado, euro 2.000,00 per il grado diappello ed in euro 2.400,00, per il presente giudizio di legittimità, oltrespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA]- intimata –avverso la sentenza n. 577/6/2022 della Commissione tributaria regionaledell’Emilia-Romagna, depositata in data 28.4.2022, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a duemotivi, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. dell’ EmiliaRomagna ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadella C.T.P. di Modena n. 775/1/2017, con la quale era stato respinto ilricorso avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento diirrogazione di sanzioni n. THHCO4Q01527/2016, relativo agli anni diimposta 2008, 2009 e 2010, per omessa dichiarazione di attivitàfinanziarie detenute all’estero.Numero registro generale 29094/2022Numero sezionale 5231/2026Numero di raccolta generale 24972/2026Data pubblicazione 03/09/20262. Riteneva la C.T.R. che la contribuente aveva contratto matrimonio con unsoggetto residente nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]; che era in possesso dipermesso di soggiorno permanente; che, pur dimorando a BorgoMaggiore, in Italia, dal 2007 lavorava nell’istituto di sicurezza socialeCailungo sito nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]; che la disponibilitàeconomica depositata all’estero proveniva dalla vendita di un immobilesito in Italia e dal trattamento di quiescenza erogato dall’Inpdap, sulquale erano già state versate le imposte in Italia. Doveva pertantoritenersi che il centro dei propri interessi fosse all’estero e dunque che laresidenza “di fatto” fosse all’estero. Il permesso di soggiorno permanentedimostrava la residenza di fatto, superando il dato formale della residenzaanagrafica in Italia, ritenuto erroneamente dirimente dal giudice di primogrado, dovendo piuttosto prevalere il dato sostanziale.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.4. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo – rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art.2 del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3c.p.c., l’Agenzia delle Entrate assume che, secondo l’orientamentoconsolidato di legittimità, ove il soggetto sia iscritto nell’anagrafe dellapopolazione residente nello Stato italiano per la maggior parte del periododi imposta, esso deve ritenersi fiscalmente residente in Italia, essendoprecluso ogni ulteriore accertamento. La giurisprudenza richiamata dallaC.T.R. sarebbe inconferente, in quanto riguardante i soggetti formalmenteresidenti all’estero ed iscritti all’AIRE, mentre la contribuente, comecorrettamente evidenziato dal giudice di primo grado, non avevatrasferito la residenza all’estero e non era iscritta all’A.I.R.E.1.1. Il motivo è fondato.Numero registro generale 29094/2022Numero sezionale 5231/2026Numero di raccolta generale 24972/2026Data pubblicazione 03/09/20261.2. L'art. 2 comma 2 del T.U.I.R. stabilisce che “Ai fini delle imposte suiredditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte delperiodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residenteo hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi delcodice civile.”1.3. Vengono, quindi, individuati, perchè sussista la residenza fiscale nelloStato italiano, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa come sidesume dall'utilizzo della congiunzione «o»: il primo, formale,rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, glialtri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato aisensi del codice civile.1.4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi èmotivo di discostarsi, le persone iscritte nell’anagrafe della popolazioneresidente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dalD.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, in ogni caso residenti, e, pertanto, soggettipassivi d'imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti,essendo l'iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, iltrasferimento della residenza all'Estero – nel caso di specie peraltropacificamente mai avvenuto - non rileva fino a quando non risulti lacancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano (cfr. Cass. 677/15,14434/10, 9319/06, 21970/2015 e 16634/2018, Cass. n. 1355/2022).1.5. La C.T.R. non si è attenuta ai suddetti principi, avendo dato rilievo alpermesso di soggiorno quale prova del trasferimento di fatto dellaresidenza all’estero, pur dando atto che la contribuente era residente inItalia, incorrendo pertanto nel vizio di violazione di legge.2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 40, comma 1, e art. 5, comma 40 del D.L. 167/1990, convertitoin legge n. 227/1990, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.»la parte ricorrente censura la pronuncia nella parte in cui è stato datorilievo al fatto che sul conto corrente detenuto all’estero era statoNumero registro generale 29094/2022Numero sezionale 5231/2026Numero di raccolta generale 24972/2026Data pubblicazione 03/09/2026trasferito il denaro proveniente dalla vendita di un immobile sito in Italiae che l’importo del T.F.S. erogato dall’Inpdap era già stato tassato inItalia, assumendo trattarsi di circostanze del tutto irrilevanti, in quanto lasanzione irrogata punisce l’omessa compilazione del quadro RW delModello Unico P.F. (circostanza pacifica), ossia l’omessa dichiarazione dipertanto erroneamente interpretato ed applicato l’art. 4 del decreto-leggen. 167/1990, frustrando in tal modo lo scopo della normativa sulmonitoraggio fiscale.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Questa Corte ha più volte affermato il principio di diritto per cui laviolazione consistente nell'omessa dichiarazione annuale per investimentie attività di natura finanziaria all'estero, prevista dall'art. 4, comma 2, d.l.n. 167 del 1990 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del1990), sanzionata dal successivo art. 5, comma 5 (nella formulazionetemporalmente vigente), risponde all'esclusiva finalità di assicurare,tramite l'obbligo di dichiarazione, appunto, il monitoraggio deitrasferimenti di valuta da e per l'estero, quali manifestazioni di capacitàcontributiva e sanziona pertanto una violazione di carattere sostanziale(in tal senso, tra le altre, Cass. 19/01/2018, n. 1311, consolidata daCass. 03/12/2020, n. 27662, Cass. n. 40916/2021).2.3. La norma non ha pertanto lo scopo di accertare un eventuale debitodi imposta, ma di consentire il monitoraggio sulle movimentazionifinanziarie da e per l’estero, mediante l’obbligo di comunicare datifondamentali, a seguito della liberalizzazione dei movimenti di capitale,dal che l’irrilevanza della circostanza del pagamento delle imposte sulT.F.S. o della provenienza di parte delle somme da una vendita effettuatain Italia.3. La C.T.R. non si è attenuta ai suddetti principi, incorrendo in violazionedi legge.Numero registro generale 29094/2022Numero sezionale 5231/2026Numero di raccolta generale 24972/2026Data pubblicazione 03/09/20264. La sentenza va pertanto cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la causa viene decisa nel merito, ai sensi dell’art.384, comma 2, c.p.c., con il rigetto dell’originario ricorso di BertelliniPatrizia.5. Spese secondo soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA];condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, cheliquida in euro 1.500,00 per il primo grado, euro 2.000,00 per il grado diappello ed in euro 2.400,00, per il presente giudizio di legittimità, oltrespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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