CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31951/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03W2ZEZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1COSTANTINI; P visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con il quale si censura la violazione dell'art. 240, primo comma, cod. pen. in ordine alla disposta confisca del telefono cellulare è manifestamente infondato, tenuto conto che, anche da quanto si evince dal capo di imputazione formulato sub D) ed oggetto di condanna ex art. 444 cod. proc. pen., il bene è stato ritenuto strumento per la commissione del reato del delitto di cessione dello stupefacente; rilevato che secondo consolidato principio di questa Corte, ai fini della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo (Sez. 2, n. 10619 del 24/1112020, Fortuna, Rv. 280991); osservato che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato - ponendosi la disposta confisca al di fuori del perimetro dell'accordo fra le parti - le ragioni della ablazione del cellulare, dando conto delle ragioni per cui ha ritenuto di dover disporre la confisca di specifici beni «in quanto serviti o destinati a commettere il reato» (Sez 3, n. 30133 del 5/04/2017, Giordano, Rv. 270324-01); osservato che, infatti, giurisprudenza di questa Corte, solo «qualora i beni sequestrati non siano riconducibili con immediatezza alla condotta illecita», ha ritenuto necessario che il giudice motivi più diffusamente «senza che la sinteticità della motivazione, tipica del rito, possa estendersi all'applicazione della misura di sicurezza» (Sez. 4, n. 27935 del 02/05/2012, Anibaldi, Rv. 253556-01), mentre nel caso che ci occupa risulta palese il rapporto tra il bene sequestrato e la condotta illecita; rilevato che generica risulta la parte del ricorso in cui il ricorrente rappresenta la mancanza di stabile destinazione del bene sottoposto a confisca senza evidenziare le ragioni poste a sostegno del dedotto occasionale utilizzo del cellulare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eunD tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C