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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2026

Cassazione n. 35522/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

N FATTO E IN DIRITTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in riforma dellasentenza del GUP del Tribunale di Sondrio del 23/05/2024, che avevacondannato XXXXXXXXXXXXin ordine ai delitti di cui agli artt. 609-bis e609-tercod. pen. alla pena di anni 4 di reclusione, rideterminava la pena, previoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestataaggravante, in anni 2 e mesi 8 di reclusione.2.

Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazionelamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’omessa riqualificazione del fatto nel reato di cui all’articolo 609-quater cod. pen., non essendo emersa, nel corso dell’istruttoria dibattimentale,alcuna forma di violenza fisica.3.

In data 28 agosto 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile ammessaal patrocinio a spese dello Stato, depositava conclusioni scritte e nota spese, incui chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o rigettato, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.4.

Il ricorso è inammissibile in quanto la doglianza costituisce pedissequareiterazione di censura dedotta con i motivi di appello e motivatamente disattesadai giudici del merito.È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217)La funzione tipica dell'impugnazione, d’altro canto, è quella della criticaargomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata sirealizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e glielementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto diimpugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto chefondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo sicontesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 eSez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciòsolo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per laquale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto checon siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato',lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tuttoignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).Scendendo in concreto, la sentenza evidenzia come non siano accettabili leaffermazioni difensive secondo cui la vittima avrebbe dovuto «intuire» leintenzioni dell’imputato e che l’assenza di qualsivoglia reazione della ragazza,rimasta pietrificata, dipendesse dal fatto che la stessa fosse «frigida» (pag. 4).Del resto, la piena consapevolezza dell’illiceità della condotta viene desuntaanche dalle affermazioni sostanzialmente confessorie rese dal ricorrente altitolare dell’albergo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (v. pag. 5).Alle pagine 6 e 7, poi, il provvedimento gravato, dopo avere ripercorso lagiurisprudenza in tema di differenza tra i reati di cui all’art. 609-bis e 609-quatercod. pen., sottolinea come, nel caso di specie, sussiste l’elemento costrittivo,posto che l’imputato, dopo avere ignorato le invocazioni univoche della vittima adesistere, si è sdraiato sopra di lei impedendole di muoversi.[OSCURATO:PERSONA] rammenta in proposito che evidenzia la natura subdola erepentina dell’atto univocamente sessuale posto in essere dall’imputato, secondoil costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra l’ipotesi diviolenza sessuale per costrizione (v., ex multis, Sez. 3, n. 6945 del 27/01/2004,Rv. 228493; Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014, Rv. 260985).5.

Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.6.

Il ricorrente deve anche condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dallaCorte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spesedello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di milano conseparato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002,disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 18/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N FATTO E IN DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in riforma dellasentenza del GUP del Tribunale di Sondrio del 23/05/2024, che avevacondannato XXXXXXXXXXXXin ordine ai delitti di cui agli artt. 609-bis e609-tercod. pen. alla pena di anni 4 di reclusione, rideterminava la pena, previoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestataaggravante, in anni 2 e mesi 8 di reclusione.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazionelamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’omessa riqualificazione del fatto nel reato di cui all’articolo 609-quater cod. pen., non essendo emersa, nel corso dell’istruttoria dibattimentale,alcuna forma di violenza fisica.3. In data 28 agosto 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile ammessaal patrocinio a spese dello Stato, depositava conclusioni scritte e nota spese, incui chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o rigettato, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.4. Il ricorso è inammissibile in quanto la doglianza costituisce pedissequareiterazione di censura dedotta con i motivi di appello e motivatamente disattesadai giudici del merito.È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217)La funzione tipica dell'impugnazione, d’altro canto, è quella della criticaargomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata sirealizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e glielementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto diimpugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto chefondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo sicontesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 eSez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciòsolo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per laquale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto checon siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato',lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tuttoignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).Scendendo in concreto, la sentenza evidenzia come non siano accettabili leaffermazioni difensive secondo cui la vittima avrebbe dovuto «intuire» leintenzioni dell’imputato e che l’assenza di qualsivoglia reazione della ragazza,rimasta pietrificata, dipendesse dal fatto che la stessa fosse «frigida» (pag. 4).Del resto, la piena consapevolezza dell’illiceità della condotta viene desuntaanche dalle affermazioni sostanzialmente confessorie rese dal ricorrente altitolare dell’albergo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (v. pag. 5).Alle pagine 6 e 7, poi, il provvedimento gravato, dopo avere ripercorso lagiurisprudenza in tema di differenza tra i reati di cui all’art. 609-bis e 609-quatercod. pen., sottolinea come, nel caso di specie, sussiste l’elemento costrittivo,posto che l’imputato, dopo avere ignorato le invocazioni univoche della vittima adesistere, si è sdraiato sopra di lei impedendole di muoversi.[OSCURATO:PERSONA] rammenta in proposito che evidenzia la natura subdola erepentina dell’atto univocamente sessuale posto in essere dall’imputato, secondoil costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra l’ipotesi diviolenza sessuale per costrizione (v., ex multis, Sez. 3, n. 6945 del 27/01/2004,Rv. 228493; Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014, Rv. 260985).5. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.6. Il ricorrente deve anche condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dallaCorte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spesedello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di milano conseparato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002,disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 18/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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