CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35750/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, pronunciata il 27 febbraio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetto atto a offendere, ha assolto l'imputato da quest'ultimo reato e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamentano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. e, pertanto, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142): nel caso di specie, peraltro, la pena per il più grave reato di tentata rapina è stata determinata nel minimo edittale e poi ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche; osservato che, in tema di reato continuato, questa Corte ha da ultimo precisato, sulla scorta della recente decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01), ciò che è avvenuto nel caso in esame, considerato che l'aumento di pena per il reato ex art. 337 cod. pen. è stato quantificato in misura assai modesta (un mese di reclusione e trenta euro di multa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec