CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02635/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16110-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1078/6/2017 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 28/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che aveva rigettato l'appello dei contribuenti contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pescara. Quest'ultima, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti avverso un avviso di rettifica e liquidazione imposta di registro, relativa all'anno 2012; Considerato: che il ricorso è affidato a quattro motivi; che, col primo, i ricorrenti invocano violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 DPR n. 131/1986 con riferimento all'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di prendere in considerazione ogni riferimento alle condizioni dell'immobile oggetto di rivalutazione (assenza del certificato di agibilità, degrado dei luoghi, erronea quantificazione della metratura, mancata considerazione della perizia depositata dalla parte); che, col secondo, i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dal mancato scomputo delle spese sostenute per l'adeguamento dell'immobile, ai fini della determinazione del valore venale; che, mediante il terzo, i contribuenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1363 c.c., nonché 20, 51 e 52 DPR n. 131/1986, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe ignorato che le parti si erano date reciprocamente atto Ric. 2018 n. 16110 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- dell'assenza dell'agibilità ai fini della determinazione del prezzo; che, attraverso l'ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] assumono la violazione e falsa applicazione del DPR n. 138/1998, con riferimento all'art. 2697 c.c. ed agli artt. 51 e 52 DPR n. 131/1986, giacché la CTR avrebbe motivato circa la corretta valutazione del valore venale stabilito dall'Ufficio, ritenendo decisive le sole risultanze catastali; che l'Agenzia si è costituita con controricorso; che il primo motivo è fondato; che, secondo i principi enunciati da questa Corte, in tema di imposta di registro e di INVIM, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio finanziario nell'eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che in tale atto è sufficiente che l'Ufficio enunci i criteri astratti in base ai quali ha determinato il diverso valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detto obiettivo. Diversamente in sede contenziosa, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di legittimità dell'avviso di accertamento, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare gli elementi di fatto giustificativi del "quantum" accertato nel quadro dei parametri prescelti, mentre il contribuente ha la facoltà di dimostrare l'infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall'Ufficio (Sez. 6-5, n. 11270 del 09/05/2017; Sez. 6-5, n. 11560 del 06/062/2016); che, nella specie, a fronte degli elementi portati dai contribuenti per suffragare la congruità del prezzo dichiarato, la CTR si è limitata a riproporre i parametri considerati nell'atto Ric. 2018 n. 16110 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- di accertamento, senza valutare le circostanze addotte in sede contenziosa dai contribuenti (assenza del certificato di agibilità, degrado dei luoghi, erronea quantificazione della metratura, mancata considerazione della perizia depositata dalla parte); che gli ulteriori motivi restano assorbiti; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Abruzzo, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 4,e1,19 [OSCURATO:PERSONA]