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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19800/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì 12 maggio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 424 cod. pen.; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla violazione del diritto di difesa in quanto dalla lettura della sentenza impugnata emergerebbe che la sentenza, nonostante la specifica richiesta di trattazione orale e la partecipazione della difesa alla discussione, sarebbe stata celebrata con rito cartolare, come indicato nel punto

1. della pagina 1 della parte "svolgimento del processo e motivi della decisione" della sentenza impugnata; Rilevato che la doglianza è manifestamene infondata in quanto dalla completa lettura complessiva della sentenza documento si dà pieno e completo atto che la sentenza è stata pronunciata all'esito di una udienza partecipata alla quale la difesa ha partecipato senza che si sia verificata alcuna violazione del contraddittorio e del diritto della difesa: nell'intestazione è espressamente e in neretto indicato che la sentenza è stata pronunciata "udita la relazione della causa fatta all'udienza odierna Dibattimentale e nella parte dove c'è lo specchietto delle conclusioni è espressamente indicato che il difensore: Si riporta ai motivi di appello di cui chiede l'accoglimento, chiedendo in primo luogo l'assoluzione e in subordine la rideterminazione della pena.

Inoltre, deposita istanza di liquidazione, essendo l'imputato ammesso al gratuito patrocinio" (neretti nel testo della sentenza); Rilevato pertanto che quanto riportato nella parte cui ha fatto riferimento la difesa nel ricorso costituisce un mero e ininfluente refuso; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte sono manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì 12 maggio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 424 cod. pen.; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla violazione del diritto di difesa in quanto dalla lettura della sentenza impugnata emergerebbe che la sentenza, nonostante la specifica richiesta di trattazione orale e la partecipazione della difesa alla discussione, sarebbe stata celebrata con rito cartolare, come indicato nel punto 1. della pagina 1 della parte "svolgimento del processo e motivi della decisione" della sentenza impugnata; Rilevato che la doglianza è manifestamene infondata in quanto dalla completa lettura complessiva della sentenza documento si dà pieno e completo atto che la sentenza è stata pronunciata all'esito di una udienza partecipata alla quale la difesa ha partecipato senza che si sia verificata alcuna violazione del contraddittorio e del diritto della difesa: nell'intestazione è espressamente e in neretto indicato che la sentenza è stata pronunciata "udita la relazione della causa fatta all'udienza odierna Dibattimentale e nella parte dove c'è lo specchietto delle conclusioni è espressamente indicato che il difensore: Si riporta ai motivi di appello di cui chiede l'accoglimento, chiedendo in primo luogo l'assoluzione e in subordine la rideterminazione della pena. Inoltre, deposita istanza di liquidazione, essendo l'imputato ammesso al gratuito patrocinio" (neretti nel testo della sentenza); Rilevato pertanto che quanto riportato nella parte cui ha fatto riferimento la difesa nel ricorso costituisce un mero e ininfluente refuso; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte sono manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.M
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