CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 21105/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senzarinvio della sentenza impugnata;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 08/07/2025 la Corte di appello di Bologna, decidendosull'appello dell'imputato, in riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del03/10/2018, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., tenuto contodelle già concesse attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni 2 direclusione ed euro 900 di multa.Secondo la sentenza di appello il Lampredi, consapevole della provenienzadelittuosa, avrebbe ricevuto in data antecedente e prossima al 17/08/2015l'autovettura provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (oggetto delladenuncia del 18/08/2015) nonché le targhe sottratte da altro veicolo e appostesu quello di provenienza furtiva. I Giudici di appello hanno invece escluso chel'imputato potesse rispondere del reato di riciclaggio per il quale era statocondannato, in difetto di prova che fosse stato lui a sostituire le targhe dell'autorubata con quelle dell'altra vettura.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, articolando un unico motivo con il quale sidenuncia, ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., violazione dell'art. 649 cod.proc. pen. Il difensore evidenzia che nelle conclusioni scritte rassegnate innanzialla Corte di appello aveva allegato la sentenza del Tribunale di Pesaro del29/05/2017 (e quella della Corte di appello di Ancona del 10/01/2019) cheavevano ritenuto il Lampredi responsabile dei furti (dell'auto e delle targhe)costituenti i delitti presupposti della ricettazione oggetto del presenteprocedimento, chiedendo dunque di emettere nei suoi confronti sentenza di nondoversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. Tale richiesta non erastata in alcun modo valutata dalla sentenza impugnata.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.Dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte puòaccedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro)– risulta che effettivamente il difensore dell'imputato ha allegato alle conclusioniscritte, tempestivamente rassegnate nel giudizio di appello (trattato con ritocartolare senza la presenza delle parti), la sentenza del Tribunale di Pesaro del29/05/2017 e quella della Corte di appello di Ancona del 10/01/2019,quest'ultima irrevocabile il 08/06/2019, deducendo che dalla lettura di talipronunce emergeva che l'odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile delfurto dell'autovettura Mazda 2 targata [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] delle due targhe dell'autovettura Matiz targata [OSCURATO:TARGA], vale a dire deglistessi beni per i quali con la sentenza oggetto di ricorso lo ha ritenuto inveceresponsabile del delitto ricettazione.Ciò detto, occorre prendere atto che la Corte territoriale ha omesso dimotivare in ordine alla questione – rilevabile in ogni stato e grado del processo –che l'appellante aveva comunque ritualmente sottoposto alla sua attenzione. Vaaltresì rilevato che l'omessa considerazione da parte del giudicedell'impugnazione di una memoria o di una richiesta difensiva, non comporta,per ciò solo, una nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, ma puòdeterminare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioniivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione(Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 – 01). Nel caso in esamela questione posta dalla difesa era certamente decisiva in quanto poneva unaquestione di violazione del divieto di un secondo giudizio o comunqueprospettava l’esistenza di una sentenza definitiva che aveva accertato fatti cherisultavano potenzialmente non conciliabili con quelli oggetto del procedimento(essendo pacifico che il delitto di ricettazione presuppone l'estraneitàdell'imputato al reato presupposto); inconciliabilità sulla quale la Corteterritoriale aveva dunque comunque il dovere di prendere posizione e motivare.2. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata conrinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, laquale provvederà a colmare le lacune motivazionali attenendosi nella decisione aiprincipi di diritto sopra indicati.Nulla sulle spese stante l'accoglimento dell'impugnazione. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Bologna.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente