CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 24651/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con sentenza n. sez. 2238/2021, R.G.N. n. 7580/2019, pronunciata il 16.9.2021, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Venezia il 19.7.2018, si è proceduto, ai sensi dell'art. 619, co. 2, c.p.p., alla rettifica dell'errore di calcolo sulla entità della pena irrogata al [OSCURATO:PERSONA], commesso dal giudice di appello, solo con riferimento alla pena pecuniaria, nella misura di euro 350,00 di multa, e non anche alla pena detentiva, nella misura di anni tre di reclusione (cfr. pp. 19 e 20 della sentenza del 16.9.2021). considerato che in tutta evidenza l'indicata omissione va risolta ritenendola un mero errore materiale, dovuto ad un refuso, che non incide sulla validità della sentenza pronunciata il 16.9.2021; rilevato, pertanto, che, all'esito dell'odierna udienza camerale, si deve disporre la correzione del dispositivo e del relativo ruolo di udienza nel senso innanzi indicato P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza di questa Corte di Cassazione n. 1026/2022 del 16/9/2021 ed il relativo ruolo di udienza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che dopo la parola "processuali" deve intendersi "Dispone la rettifica dell'errore materiale nella indicazione della pena irrogata al [OSCURATO:PERSONA] che determina in anni tre di reclusione ed euro 350,00 di multa". Così deciso in Roma i