CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 luglio 2020
Cassazione n. 21123/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6484/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; ARCHEDES s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti- -contro- OLIVARI B. s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA],con procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 765 /2020 de lla Corte d’appello di Torino, pubblicata il 24.7.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la Archedess.r.l. convennero innanzi al Tribunale di Torino la Olivari B. s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al pagamento delle royalties maturate con riguardo alla realizzazione e commercializzazione di alcuni modelli di maniglie (Bios e Minerva), al pagamento di corrispettivi per alcuni disegni industriali, nonché al risarcimento dei danni in ordine all’impossibilità di sfruttamento e all’azzeramento del valore commerciale dei modelli, a seguito dell’abusiva registrazione e dell’illecita menzione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore delle maniglie oggetto di registrazione come disegni e modelli comunitari. Con sentenza del 25.1.13, il Tribunale condannò: la società convenuta al pagamento, in favore della Archedes s.r.l., della somma di euro 5939,55 a titolo di residue royalties dovute per lo sfruttamento del modello Minerva, oltre interessi, e al pagamento, per lo stesso titolo, della somma di euro 46.007,41 per lo sfruttamento del modello Bios; Olivari B s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento, in favore del Sargiani, della somma di euro 50000,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre rivalutazione, dal dicembre 2004, e interessi; rigettava le altre domande. Il Tribunale osservava che: sebbene il modello Minerva fosse stato riconosciuto dalla stessa società convenuta di paternità di [OSCURATO:PERSONA],quest’ultima aveva illecitamente indicato nella registrazione EM Olivari come autore, violando l’art. 18 Reg. CE n. 6/02; la prassi di registrare un nome diverso da quello del reale autore era illegittima, mentre la bozza del contratto non era stata accettata dagli attori mediante sottoscrizione; in relazione agli altri modelli, era da riconoscere la paternità del Sargiani limitatamente ad alcuni di essi (Bios e Minerva, Sigma, Alfa, Delta); circa il risarcimento dei danni, era da liquidare quello morale per ciascuna delle maniglie, mentre le altre richieste erano infondateper mancata prova di danni circa il fatto che gli attori avrebbero potuto trarre un vantaggio economico dalla loro commercializzazione. La sentenza fu impugnata dalla Oliv ari B spa e dagli attori; la Corte territoriale rigettòentrambi gli appelli. Avverso tale sentenza, gli attori originari ricorsero in cassazione che, con ordinanza del 18.12.18accoglieva il primo e il quarto motivo del ricorso principale, respinto l’incidentale, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d’appello di Torino. In particolare, la cassazione rilevava che: la statuizione sul risarcimento dei danni, i cui effetti sarebbero stati limitati se il ricorrente avesse agito tempestivamente, e non dopo cinque anni, era erronea in quanto la circostanza non era da intendere come fatto colposo del creditore in quanto l’art. 1227, c.2, cc, trova la sua ratio nel fine di evitare che il debitore sia c ostretto a pagare danni evitabili dal creditore, ciò che esula da un obbligo di un’attività gravosa come quella di esercitare un’azione giudiziaria; la sentenza era nulla per omessa motivazione sulla quantificazione degli ulteriori danni maturati nelle more del giudizio di secondo grado. L’arch. [OSCURATO:PERSONA] e l’ Archedes s . r . l . riassumevano il giudizio innanzi alla Corte d’appello, chiedendo la pronuncia in merito alla liquidazione dei danni, di natura morale e patrimoniale, conseguenti alla perdita di ogni possibilità di sfruttamento dei disegni delle maniglie Alfa, Delta e Sigma. Con sentenza del 16.7.20, la Corte d’appellodi Torino condannava la Olivari B s.p.a. al pagamento, in favore di Sargiani e dell’Archedes s.r.l., in solido, della somma di euro 30000,00 a titolo risarcitorio del danno morale, osservando che: era infondata la domanda afferente ai danni derivanti dalla mancata possibilità di sfruttamento dei modelli suddetti, di paternità del Sargiani, per omessa prova, non essendo a tal fine sufficiente identificare i danni lamentati nella fuoriuscita dei modelli dal patrimonio del loro ideatore, con conseguente impossibilità di sfruttarli in altro modo; nella specie si trattava di perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio economico, e il fatto che la Olivari s.p.a. avesse scelto di non mettere in produzione i tre modelli, escludendoli dal mercato, assumeva una chiara valenza negativa ai fini della valutazione del danno da mancato sfruttamento economico di tali modelli, emergendo dagli atti solo che la stessa società avesseinvestito solo nella produzione di uno dei due modelli; pertanto, tale circostanza non poteva essere indicativa del fatto che gli altri modelli, se lanciati sul mercato, avrebbero potenzialmente potuto ottenere un successo analogo ai primi; a tal fine, gli attori in riassunzione avrebbero dovuto offrire in produzione uno studio di marketing correlato ai modelli in questione diretto a comprovarne la validità e la realizzabilità con risultati positivi, e di aver chiesto, ex art. 15 Reg. CE 6/2002, la volturazione dei modelli a suo nome e di aver perso, a causa dell’appropriazione indebita di controparte, la possibilità di conseguire i vantaggi che sarebbero derivati dall’immissione sul mercato di tali prodotti; era invece liquidabile il danno da violazione del diritto morale del designer cagionato fino al secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] e l’Archedes s.r.l. r icorrono in cassazione con sett e motivi, illustrati da memoria. L’Olivari B. s.p.a. resiste c on controricorso, illustrato damemoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.384 c.p.c., per aver la Corte d’appellostatuito il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, incorrendo nel medesimo errore di diritto della prima sentenza emessa nel 2019 dalla stessa Corte, non uniformandosi dunque al principio di diritto sancito dalla cassazione, nell’affermare che il Sargiani avrebbe dovuto provare di aver chiesto la volturazione a suo nome dei modelli di maniglia. Al riguardo, i ricorrenti assumonoche affermare ciò, in relazione ad un tempo anteriore alla scadenza delle registrazioni, nel 2009, equivaleva alla motivazione del rigetto della domanda pronunciato nella sentenza del 2019 con riferimento alla tardività dell’azione, in violazione dell’art.1227 c.c. Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697, 2733, c.c., per aver la Corte territoriale affermato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto provare le registrazioni dei modelli a suo nome, se interpretata con riferimento ad una richiesta stragiudiziale, in quanto non era mai stato contestato, perché riconosciuto dalla controparte, che nel 2009 lo stesso attore aveva chiesto alla Olivari s.p.a. la voltura delle registrazioni in questione, ottenendone anzi un rifiuto. Il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2056, 1226, c.c., per aver la Corte territoriale affermato ch e gli attori non avevano provato i danni invocati, per l’assenza di indicatori utili a verificare l’apprezzamento sul mercato delle maniglie progettate, ingenerandol’equivoco tra prova dell’esistenza del danno e sua valutazione. Al riguardo, i ricorrenti lamentano che il giudice di secondo gradonon abbia tenuto conto che il danno era consistito nella perdita di ogni diritto sulle opere dell’ingegno il cui pregio e grado di successo e di apprezzamento sul mercato forma solo oggetto di stima per la quantificazione del danno. Il quarto motivo deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 61 c.p.c. e 2697 c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che la prova della concreta possibilità di conseguire un utile economico dall’uso d ei modelli in questione avrebbe potuto essere fornita attraverso uno studio di marketing, senza disporre c.t.u., trattandosi di una perizia di parte e non di un mezzo di prova.Il quinto motivo deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., per aver la Corte territoriale esclusa la possibilità di liquidare il danno in via equitativa, data l’impossibilità di provare i danni subiti, ovvero che i modelli in questione avrebbero fruttato indiscutibilmente un certo guadagno, considerando altresì la circostanza che l’Olivaris.p.a., dopo aver registrato i design s enza il consenso degli aventi diritto , si era riservata in esclusiva ogni possibilità di loro produzione e commercializzazione, per cui non sarebbe stato possibile, da parte dei FrancoSargiani, proporli ad altre società apparendo essi di titolarità dellastessa Olivari B. s.p.a. In particolare, i ricorrenti assumono che dopo che l’Olivari B. s.p.a. aveva fatto volontariamente cadere in pubblico dominio i modelli per cui è causa, non sarebbe stato comunque possibile offrirli ad altre società, sia perché nessun operatore attivo avrebbe accettato d’investire in nuovi prodotti senza possibilità di goderne in esclusiva, sia perché non vi sarebbe stata occasione di guadagno per modelli privi di tutela d’esclusiva. Il sesto motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c., per non aver la Corte d’appello pronunciato sulla domanda di liquidazione delle spese documentate pari a euro 7000,00 come elencate nel ricorso, nel porre per 3/4le spese di tutti i gradi a carico della Olivari B. s.p.a.(poiché soccombente rispetto alla maggior parte delle domande proposte nei suoi confronti). Il settimo motivo deduce, in subordine al sesto,violazione dell’art. 2 del DM55/2014, nel caso di ritenuta d ecisione implicita di rigetto de lla suddetta domanda riguardante le spese, nel senso che spettano ai ricorrenti anche le spese forfettarie, oltre al compenso e alle spese documentate. Il primo motivo è infondato. La Corte d’appelloha motivato in maniera conforme al principio di diritto affermato dalla cassazione, argomentando che era infondata la domanda afferente ai danni derivanti dalla mancata possibilità di sfruttamento dei modelli suddetti, di paternità di FrancoSargiani, per omessa prova, non essendo a tal fine sufficiente identificare i danni lamentati per la fuoriuscita dei modelli dal patrimonio del loro ideatore, con conseguente impossibilità di sfruttarli in altro modo. N ella specie si trattava di perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio economico, e il fatto che la OlivariB. s . p . a . abbia scelto di non mettere in produzione i tre modelli, escludendoli dal mercato, assumeva una chiara valenza negativa ai fini della valutazione del danno da mancato sfruttamento economico di tali modelli, emergendo dagli atti che la stessa società avesse investito solo nella produzione di uno dei due; tale circostanza non poteva essere indicativa del fatto che gli altri modelli, se lanciati sul mercato, avrebbero potuto ottenere un successo analogo ai primi. Pertanto, come correttamente eccepisce la controricorrente, la Corte d’appellosi è pronunciata sulla mancat a prova dei danni lamentati, in piena conformità della statuizione della cassazione. Il secondo motivo è inammissibile, nel senso che la question e della mancata contestazione di una richiesta stragiudiziale di volturazione dei modelli di maniglie non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata,incentrata sulla mancata prova dei danni. Il terzo, quarto e quinto motivo, esaminabili congiuntamente perché tra loro connessi, sono infondati . I ricorrenti assumono che i danni sarebbero da considerare impliciti nella condotta di appropriazione dei modelli di maniglia, nella perdita di ogni diritto sulle opere dell’ingegno il cui pregio e grado di successo e di apprezzamento sul mercato forma solo oggetto di stima per la quantificazione del danno. La Corte di merito ha rigettato la domanda ritenendo non provati i danni, per l’assenza di indicatori utili a verificare l’apprezzamento sul mercato delle maniglie progettate, emergendo al riguardo l’equivoco tra prova dell’esistenza del danno e sua valutazione. Invero, la sentenza impugnata afferma che il Sargiani non aveva dimostrato che avrebbe potuto fruire di un incremento economico qualora i modelli fossero stati alternativamente utilizzati, nemmeno in termini probabilistici, non essendo prova apprezzabileil fatto in sé della fuoriuscita dei modelli dal patrimonio del loro ideatore. Al riguardo, è stato osservato che il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione della privativa non può considerarsi in re ipsa, ma quale consegue nza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, e richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, in quanto solo in presenza di tale dimostrazione è consentito al giudice liquidare il danno eventualmente facendo ricorso all'equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (Cass., n. 17791/15). Infatti, l'imitazione servile del prodotto di impresa concorrente può configurare atto di concorrenza sleale a prescindere dalla circostanza che il prodotto imitato costituisca oggetto di privativa; tuttavia, il danno cagionato dalla commercializzazione in tale ipotesi non è in re ipsa, ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito di violazione di privativa rispetto alla distorsione della concorrenza, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, solo tale avvenuta dimostrazione consentendo al giudice di passare alla liquidazione del danno (Cass., n. 1000/13). Inoltre, con riferimento alla valutazione equitativa del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, non è precluso al giudice il potere - dovere di commisurarlo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo (Cass., n. 4048/16). Nel caso concreto, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto non raggiuntala prova dei danni, escludendo dunque i presupposti per una liquidazione equitat iva , in conformità peraltro dell’orientamento consolidato secondo il quale in tema di risarcimento del danno da perdita di chance, l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio (Cass., n. 2261/22; n. 6495/21). Infine, sesto e settimo motivo sono inammissibili, in quanto privi di autosufficienza, non essendo indicato quando e come sia stata espressa la doglianza.Al riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema diricorso per cassazione, il principio di autosufficienza , che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali ilricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal v ersante "contenutistico”(Cass., n. 28184/20; n. 5478/18). Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro5200,00 oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per