Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14446/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], CinziaOdella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DonataMorciano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Rossi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BarbaraRossi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’[OSCURATO:PERSONA],che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Università e della Ricerca,domiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale delloStato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.115/2025 depositatail 09/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 15899/2025Numero sezionale 226/2026Numero di raccolta generale 14446/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro13.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], CinziaOdella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DonataMorciano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Rossi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BarbaraRossi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’[OSCURATO:PERSONA],che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Università e della Ricerca,domiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale delloStato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.115/2025 depositatail 09/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 15899/2025Numero sezionale 226/2026Numero di raccolta generale 14446/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro13.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 14446/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris