CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26992/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/si~e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza della Corte di appello di Catania del 15 dicembre 2021, nella parte in cui sospende la pena determinata con sentenza di condanna della Corte di appello di Catania del 9 novembre 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 giugno 2022 della Corte di appello di Catania che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato l'ordinanza del 15 dicembre 2021, con cui il precedente giudice dell'esecuzione aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania del 9 novembre 2018, definitiva il 2 dicembre 2019. L'interessata aveva chiesto al giudice dell'esecuzione tale beneficio, dopo aver evidenziato che i precedenti penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale erano relativi a decreti penali di condanna concernenti reati depenalizzati. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania aveva presentato opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 15 dicembre 2021, evidenziando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, se non effettuando una rivalutazione nel merito dei fatti oggetto della sentenza irrevocabile, anche considerando che i precedenti penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale, relativi a decreti penali di condanna concernenti reati depenalizzati, erano già noti al giudice della cognizione il quale, in ogni caso, aveva deciso di non concedere il beneficio. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza oggi impugnata, ha evidenziato che il precedente giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 164 cod. pen., dopo aver espresso proprie e autonome valutazioni in contrasto con quelle già formulate dal giudice della cognizione. 2. La ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 666, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avverso il provvedimento del 15 dicembre 2021. All'uopo evidenzia che lo strumento dell'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non avrebbe natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio, sicché sarebbe azionabile esclusivamente in relazione a specifiche ipotesi stabilite dal legislatore, tra le quali non rientrerebbe la fattispecie in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono. Come correttamente rilevato dalla ricorrente, il provvedimento adottato dal primo giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. con l'ordinanza del 15 dicembre 2021 non poteva essere oggetto di opposizione di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., atteso che tale rimedio è tipico e non è ammesso al di fuori dei casi previsti dalla legge. Il provvedimento impugnato, di conseguenza, deve essere annullato, perché il giudice non era stato investito legittimamente del potere di pronunciarsi. L'originaria opposizione presentata dal pubblico ministero ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. deve essere riqualificata in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. 2. Decidendo del ricorso così riqualificato, il Collegio rileva che anche l'ordinanza del 15 dicembre 2021 deve essere annullata, posto che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, che può essere riconosciuto esclusivamente dal giudice della cognizione, che deve valutare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall'art. 163 cod. pen.; infatti, in sede esecutiva, il beneficio può essere concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione (Sez. 3, n. 29162 del 27/06/2012, Palermo, Rv. 253164). 3. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e, riqualificata come ricorso per cassazione l'originaria opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. proposta dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del 15 dicembre 2021, deve annullare senza rinvio anche tale ultimo provvedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, riqualificata come ricorso per cassazione l'originaria opposizione proposta dal pubblico ministero, annulla senza rinvio l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catania