CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10266/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni trasmesse in data 7/11/2025 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Macerata aveva condannato l’imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, avendolo ritenuto responsabile del delitto previsto e punito dall'art. 110, 624, 625 n. 7 e 7 bis cod. pen. commesso a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Ha proposto ricorso l’imputato articolando duemotivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 625, comma 7 bis cod.pen. Deduce che la sentenza impugnata ha applicato, oltre all’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen., anche quella di cui all’art. 625 n. 7-bis cod.pen., incorrendo nei lamentati vizi laddove non aveva considerato che: a) tali due aggravanti non sono destinate a concorrere posto che il loro cumulointegra un bi s in idem sostanziale ; b) l’aggravante di cui al l’indicato n. 7-bis postula una violenza sulle cose qui non r avvisabile . Ad avviso del ricorrente, pertanto, dalla esclusione della aggravante, con conseguente rideterminazione della forbice edittale, deve farsi discendere la rideterminazione deltrattamento sanzionatorio, rimodulato sul nuovo minimo così risultante. 2.2. Con il secondo motivo, riferito formalmente alla « errata qualificazione giuridica del fatto», deduce che la sentenza impugnataha attribuito al ricorrente il concorso nel furto senza dare conto del contributo dallo stesso arrecato al fatto di reato. 3. Il PG ha anticipato requisitoria scritta con cui chiede il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il secondo motivo, che, logicamente, deve essere valutato per primo, è inammissibile. La corte territoriale ha motivato compiutamente la responsabilità dell’imputato rimarcando come lo stesso fosse stato colto mentre era impegnato a caricare sull’auto di cui aveva la disponibilità le lastre di rame sottratte dal sito archeologico posto a distanza di pochi metri. Si tratta di situazioneche, in difetto di contrarie allegazioni, correttamente la sentenza impugnata ha valorizzato per ascrivere,in via di immediatezza logica,al medesimo imputato la partecipazione all’azione di furto, a poco rilevando, nel quadro delineato, l’eventuale distribuzione di ruoli e, persino, l’eventuale partecipazione di terzi non meglio individuati. A fronte della logicità della motivazione offerta dalla doppia conforme di condanna, la difesa ricorrente non prospetta che generiche censure che non hanno altro costrutto se non quello di richiedere in modo generico una rivisitazione del quadro probatorio, in termini che sono inammissibili nel presente giudizio di legittimità in quanto versate totalmente in fatto e prive di qualsiasi confronto concreto con la motivazione del provvedimento impugnato. 3. Il primo motivo è infondato. 3.1. La difesa prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della aggravante ex art. 625, comma 7-biscod.pen. Deduce che il cumulo di tale aggravante a quella di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen. integra una duplicazione sostanziale già quest’ultima determina aggravamento per essere le «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici…o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza», con sovrapposizione all’elemento qualificato dal n. 7-bis che., per quanto qui di interesse, ha ad oggetto , tra l’altro, «componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica». Il bis in idemcosì segnalato, ad avviso della difesa, dovrebbe trovare soluzione nell’assorbimentodella aggravante contemplata dal citato n.7-bis, la cui esclusione dovrebbe farsi discendere in via autonoma dal rilievo che fa qui difetto la violenza sulle cose che è richiesta dalla menzionata fattispecie aggravatrice. 3.2. Tanto premesso, deve muoversi dall’osservare che l ’imputazione oggetto dell’accertamento contesta al ricorrente ed al suo concorrente il fatto che « si impossessavano di 100 Kg di rame, sottraendolo da un tetto di un capanno ubicato all’interno di un sito archeologico di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Marche». 3.2.1. La sentenza impugnata, sulla base della contestazione così articolata, ha rilevato la ricorrenza di due aggravanti, individuate dalla descrizione in fatto in relazione alle coordinate normative costituite dal riferimento ai nn. 7 e 7-bis dell’art. 625 cod.pen. In particolare, tra le molteplici previsioni contenute nel richiamato n. 7 dell’art. 625 cod.pen., la decisione ha ritenuto integrata quella dell'esposizione alla pubblica fede «perché, in tema di furto, è configurabile tale aggravante anche quando l'area in cui i beni si trovano è recintata, ma priva di vigilanza continua, come nel caso di specie (Cass. sez. 5 n. 51098 del 21/09/2017)». Quanto poi alla disposizione di cui all'art. 625 n. 7-bis cod.pen. , ne ha confermato la ricorrenza con riguardo al fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici «perché le lastre di rame sono state asportate dall'interno del sito archeologico in cui si svolge un servizio pubblico, vale a dire un'attività diretta a soddisfare in via immediata esigenze della collettività e gestita da soggetti pubblici». 3.2.2. Il ricorso,non contestando la ricorrenza (oltre che in diritto, anche) in fatto dell’aggravante della esposizione dei beni allapubblica fede su cui è stata fondata la aggravante ai sensi dell’art. 625 n. 7 cod.pen., ha concentrato la sua doglianza sulla circostanza che sia stata riconosciuta e ritenuta applicabileal caso di specie la aggravante di cui all’art. 625 n. 7-biscod.pen. 3.2.3. Definito così l’oggetto dell’accertamento e delle questioni sottoposte al giudizio, vengono qui concretamente in considerazione due aggravanti che, essendo prive di interferenze astratte, possono cumularsi senza determinare alcun concorso apparente di norme. La giurisprudenza di legittimità, in effetti, esaminando le relazioni di struttura tra le molteplici sotto-fattispecie descritte ai nn. 7 e 7-bisdell’articolo in commento, ha individuato un rapporto di specialità limitato ai casi in cui vengano in rilievo cose che, da un lato, siano «destinate a pubblico servizio» ai sensi della prima disposizione, dall’altro, costituiscano «componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture… di altri servizi pubblici », ai sensi della seconda. Nel senso specificatoè stato, appunto, affermato che « In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7-bis, cod.pen., della destinazione all'erogazione di un servizio pubblico del materiale sottratto ad infrastrutture, può concorrere con quella della esposizione del bene alla pubblica fede non ricorrendo un rapporto di necessaria implicazione tra le due fattispecie, ma non con la diversa ipotesi prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., della destinazione del bene a pubblico servizio o pubblica utilità, rispetto alla quale si pone in rapporto di specialità» (Sez. 5 - , Sentenza n. 8002 del 13/01/2021 , Rv. 280744 – 01 ) . Alla stregua dell’indicazione così richiamata, nessuna interferenzaed, a fortiori , nessun rapporto di specialità si apprezza tra le specifiche aggravanti qui in considerazione che hanno riguardo rispettivamente alla situazione di controllo sul bene – quanto all’ aggravante della esposizione alla pubblica fede - e d a lla coesione strutturale o funzionale ad infrastrutture destinate al pubblico servizio– quanto alla restante aggravante. Vertendosi al di fuori del perimetro in cuil’interferenza delle fattispecie consente l’operare del principio di specialità, le aggravanti qui concretamente in rilievo sono destinate a cumularsi senza alcuna questione di concorso apparente di norme. 3.3. Il ricorso deve essere disatteso anche laddove prospetta che la ricorrenza in concreto della aggravante di cui all’art. 625 n. 7-biscod.pen. è stata affermata dalla sentenza impugnatain violazione di legge. 3.3.1. L’aggravante contestata appare ricorrente in tanto in quanto le lastre possano qualificarsi come «componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione … di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica». 3.3.2. Secondo indirizzo che merita continuità, «Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7-bis, cod. pen. è necessaria la sussistenza di due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; l'altro oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest'ultimadeve essere parte di un'infrastruttura effettivamente destinata all'erogazione del servizio pubblico»(Sez. 5, Sentenza n. 26447 del 06/04/2017, Rv. 270537 –01. Cfr. ex multis Sez. 5 - , Sentenza n. 40027 del 18/06/2019 , Rv. 277602 –01). Il nesso oggettivo è, quindi, integrato dalla funzionalità della cosa alla erogazione del servizio.Siffatta strumentalità, peraltro, può essere realizzata anche da una funzione di protezione del servizio (cfr. Sez. 5 -,Sentenza n. 8002 del 13/01/2021, Rv. 280744 – 01 in cui sono state ritenute a tal fine rilevanti le componenti metalliche della balaustra messa a protezione di una pista ciclabile). 3.3.3. Nel caso di specie, le lastre di rame erano appunto poste a tutela del patrimonio del sito archeologico e svolgevano, come tali, una funzione strumentale all’erogazione del servizio gestito dal sito. Il che integra l’elemento oggettivo menzionato mentre non è in discussione la ricorrenza dell’elemento soggettivo, correlato alla riferibilità del sito ad ente pubblico. Ed, invero, è incontroverso che il sito era di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Marche. 3.3.4. Priva di rilievo risulta, invece, la circostanza che l’asportazione sia avvenuta senza violenza sulle cose. Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7-bis cod.pen. non postula intrinsecamente una violenza sulle cose, tale connotazione non rientrando né tra i requisiti espliciti né tra quelli impliciti della disposizione, secondo quanto si è illustrato. La relazione rilevante trala componente metallica e la infrastruttura cui accede può essere anche soltanto di tipo funzionale,senza alcun collegamento materiale che la sottrazione debba infrangere. A fortiorila violenza non è richiesta quando oggetto della sottrazione sia l’«altro materiale»che pure è considerato dalla norma e che può parimentinon intrattenere alcun legame materiale con la infrastruttura, essendo al riguardo necessario e sufficiente un nesso di stretta ed immediata strumentalità funzionale. 4. Il ricorso,pertanto, deve essere rigettato , con condanna del ricorrente alle spese del presente procedimento. P.Q.M