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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28584/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10345/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

TARANTO n. 983/2021depositata il 17/03/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che 1.gli odierni controricorrenti impugnarono l'avviso di liquidazione per imposta principale di registro sulla sentenza civile n. 698/2000 del Tribunale di Taranto, e l'adita Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso rilevando il difetto di motivazione dell’avviso, con decisione successivamente confermata, a seguito di appello della Agenzia delle Entrate, dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza in epigrafe.

Il giudice di secondo grado ha ribadito il rilievo del giudice di primo grado ed evidenziato che solo nel corso del giudizio di appello -in modo non utile a sanare il deficit motivazionale originario- l’A genzia delle Entrate, odierna ricorrente, aveva “finalmente esplicitato l’atto tassato nonché il criterio per giungere all’imposta dovuta”;

2. l’Agenzia lamenta, con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 5, d.P.R. 26 aprile, 1986, n. 131, per avere la CTR erroneamente considerato non assolto l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione in oggetto e, con il secondo motivo di ricorso, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. per non avere la CTR motivato la propria decisione;

3. i contribuenti resistono con controricorso e con memoria; considerato che: 1.il secondo motivo di ricorso -logicamente preordinato al primo- è infondato.

1.1. La sentenza impugnata è motivata in modo chiaro e lineare (come del resto emerge dallo stesso contenuto del primo motivo di ricorso dell’Agenzia), nel pieno rispetto dell’art. 132 del codice di procedura e dell’art.111 della Costituzione: la CTR ha riportato la motivazione dell’avviso; ha ricordato che i primi giudici l’avevano ritenuta carente perché “non era precisato quale fosse l’atto tassato e quali fossero icriteri di calcolo [dell’imposta] adottati”; ha ribadito l’affermazione dei primi giudici aggiungendo che le precisazioni fornite in sede di giudizio non potevano valere a sanare il vizio motivazionale originario;

2. il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1.Si legge nella sentenza impugnata e nello stesso ricorso che la motivazione dell’avviso si riduceva all’indicazione della somma da pagare posta in calce alla formula “imposte e soprattasse dovute in dipendenza dell’atto giudiziario emesso dal Tribunale di Taranto con oggetto pagamento rep. 1215”.

2.2. Ciò detto, il giudice di appello ha ritenuto inadeguata la motivazione dell'atto impugnato essendovi indicati, dell’ “atto giudiziario” tassato, soltanto il numero di repertorio e l’autorità emanante (non il tipo -sentenza, ordinanza, decreto-, non la data, non il numero) e mancando del tutto l’esplicazione delle “ragioni per le quali l’Agenzia fosse pervenuta a determinare il rilevante importo indicato”.

2.3. Sostiene l’Agenzia che il presupposto dell'atto impositivo era certamente identificabile dal riferimento all’autorità che aveva emanato l’atto giudiziario e dal numero di repertorio e che per di più l’atto giudiziario era indubbiamente conosciuto dai contribuenti i quali avevano partecipato alla causa definita con la sentenza tassata.

2.4. L'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce che gli atti dell'Autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio sono «soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato».

La registrazione deve essere effettuata in termine fisso.

L'Ufficio finanziario, ricevuto l'atto da sottoporre a registrazione - ai sensi dell'art. 10, lett. c), d.P.R. n. 131 del 1986, "La registrazione deve avvenire da parte dei cancellieri e/o segretari entro 5 giorni dalla pubblicazione" - , provvede a liquidare l'imposta do vuta, e per compiere la necessaria operazione aritmetica individua sia la base imponibile, cioè il valore economico dell'atto da tassare, sia l'aliquota applicabile, cioè la misura percentuale di incidenza del tributo.

Al fine di determinare la base imponibile occorre guardare agli effetti prodotti dall'atto e questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui quella di registro è imposta "d'atto" e ciò comporta, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, che “per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione occorra fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato." (Cass. 7 novembre 2012, n. 19247).

L'art. 43, comma 4, d.P.R. n. 131 del 1986, attraverso un rinvio per relationem, rende applicabili ai provvedimenti giurisdizionali gli stessi criteri di computo della base imponibile previsti per gli altri tipi di atti (pubblici e privati) che producono analoghi effetti giuridici.

Le aliquote sono invece stabilite dall'art. 8, Tariffa, parte I, in relazione a categorie omogenee di atti giudiziari ed al contenuto degli stessi.

L'art. 52, comma 2-bis, seconda parte, d.P.R. n. 131 del 1986 (quale introdotto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32), prevede, in relazione al contenuto dell'avviso di rettifica e di liquidazione per l'imposta di registro su atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali, che «se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale».

2.5. La decisione è ineccepibile.

Si attaglia al caso che occupa precisamente il seguente principio: “In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione a un atto giudiziario deve contenere l'indicazione dell'imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta liquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale rispondendo l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 St. contr. all'esigenza di garantire il pieno e immediatoesercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili” (Cass. 12 gennaio 2021, n. 239).

Il generico riferimento ad un “atto giudiziario” di una certa autorità giudiziaria, non individuato per tipologia, per data e per numero, e il riferimento ad un numero di repertorio, non danno informazioni che consentono al contribuente di identificare facilmente l’atto tassato.

La indicazione della base imponibile e la indicazione della aliquota sono elementi il cui difetto rende la pretesa impositiva incomprensibile.

I corretti rilievi della CTR non sono contrastati dalla difesa erariale se non con l’inutile insistere sul tenore letterale dell'art. 54, comma 5, d.p.r. n. 131 del 1986 ("Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.") e sulla presumibile conoscenza della sentenza - perché, come solo in giudizio è emerso, l’”atto giudiziario” era appunto una sentenza- da parte dei contribuenti senza alcuna effettiva contestazione della affermata inadeguatezza motivazionale per difetto di indicazione degli elementi di calcolo dell’imposta e senza riguardo al fatto che il tema della conoscenza del contenuto dell’atto tassato ancorché non allegato all’avviso si pone solo per un atto individuato nella motivazione dell’avviso;

3. il ricorso deve essere rigettato;

4. le spese seguono la soccombenza;

5. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere ai contribuenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6500,00, per compensi professionali, euro 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10345/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO n. 983/2021depositata il 17/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.gli odierni controricorrenti impugnarono l'avviso di liquidazione per imposta principale di registro sulla sentenza civile n. 698/2000 del Tribunale di Taranto, e l'adita Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso rilevando il difetto di motivazione dell’avviso, con decisione successivamente confermata, a seguito di appello della Agenzia delle Entrate, dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha ribadito il rilievo del giudice di primo grado ed evidenziato che solo nel corso del giudizio di appello -in modo non utile a sanare il deficit motivazionale originario- l’A genzia delle Entrate, odierna ricorrente, aveva “finalmente esplicitato l’atto tassato nonché il criterio per giungere all’imposta dovuta”; 2. l’Agenzia lamenta, con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 5, d.P.R. 26 aprile, 1986, n. 131, per avere la CTR erroneamente considerato non assolto l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione in oggetto e, con il secondo motivo di ricorso, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. per non avere la CTR motivato la propria decisione; 3. i contribuenti resistono con controricorso e con memoria; considerato che: 1.il secondo motivo di ricorso -logicamente preordinato al primo- è infondato. 1.1. La sentenza impugnata è motivata in modo chiaro e lineare (come del resto emerge dallo stesso contenuto del primo motivo di ricorso dell’Agenzia), nel pieno rispetto dell’art. 132 del codice di procedura e dell’art.111 della Costituzione: la CTR ha riportato la motivazione dell’avviso; ha ricordato che i primi giudici l’avevano ritenuta carente perché “non era precisato quale fosse l’atto tassato e quali fossero icriteri di calcolo [dell’imposta] adottati”; ha ribadito l’affermazione dei primi giudici aggiungendo che le precisazioni fornite in sede di giudizio non potevano valere a sanare il vizio motivazionale originario; 2. il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1.Si legge nella sentenza impugnata e nello stesso ricorso che la motivazione dell’avviso si riduceva all’indicazione della somma da pagare posta in calce alla formula “imposte e soprattasse dovute in dipendenza dell’atto giudiziario emesso dal Tribunale di Taranto con oggetto pagamento rep. 1215”. 2.2. Ciò detto, il giudice di appello ha ritenuto inadeguata la motivazione dell'atto impugnato essendovi indicati, dell’ “atto giudiziario” tassato, soltanto il numero di repertorio e l’autorità emanante (non il tipo -sentenza, ordinanza, decreto-, non la data, non il numero) e mancando del tutto l’esplicazione delle “ragioni per le quali l’Agenzia fosse pervenuta a determinare il rilevante importo indicato”. 2.3. Sostiene l’Agenzia che il presupposto dell'atto impositivo era certamente identificabile dal riferimento all’autorità che aveva emanato l’atto giudiziario e dal numero di repertorio e che per di più l’atto giudiziario era indubbiamente conosciuto dai contribuenti i quali avevano partecipato alla causa definita con la sentenza tassata. 2.4. L'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce che gli atti dell'Autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio sono «soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato». La registrazione deve essere effettuata in termine fisso. L'Ufficio finanziario, ricevuto l'atto da sottoporre a registrazione - ai sensi dell'art. 10, lett. c), d.P.R. n. 131 del 1986, "La registrazione deve avvenire da parte dei cancellieri e/o segretari entro 5 giorni dalla pubblicazione" - , provvede a liquidare l'imposta do vuta, e per compiere la necessaria operazione aritmetica individua sia la base imponibile, cioè il valore economico dell'atto da tassare, sia l'aliquota applicabile, cioè la misura percentuale di incidenza del tributo. Al fine di determinare la base imponibile occorre guardare agli effetti prodotti dall'atto e questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui quella di registro è imposta "d'atto" e ciò comporta, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, che “per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione occorra fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato." (Cass. 7 novembre 2012, n. 19247). L'art. 43, comma 4, d.P.R. n. 131 del 1986, attraverso un rinvio per relationem, rende applicabili ai provvedimenti giurisdizionali gli stessi criteri di computo della base imponibile previsti per gli altri tipi di atti (pubblici e privati) che producono analoghi effetti giuridici. Le aliquote sono invece stabilite dall'art. 8, Tariffa, parte I, in relazione a categorie omogenee di atti giudiziari ed al contenuto degli stessi. L'art. 52, comma 2-bis, seconda parte, d.P.R. n. 131 del 1986 (quale introdotto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32), prevede, in relazione al contenuto dell'avviso di rettifica e di liquidazione per l'imposta di registro su atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali, che «se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale». 2.5. La decisione è ineccepibile. Si attaglia al caso che occupa precisamente il seguente principio: “In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione a un atto giudiziario deve contenere l'indicazione dell'imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta liquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale rispondendo l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 St. contr. all'esigenza di garantire il pieno e immediatoesercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili” (Cass. 12 gennaio 2021, n. 239). Il generico riferimento ad un “atto giudiziario” di una certa autorità giudiziaria, non individuato per tipologia, per data e per numero, e il riferimento ad un numero di repertorio, non danno informazioni che consentono al contribuente di identificare facilmente l’atto tassato. La indicazione della base imponibile e la indicazione della aliquota sono elementi il cui difetto rende la pretesa impositiva incomprensibile. I corretti rilievi della CTR non sono contrastati dalla difesa erariale se non con l’inutile insistere sul tenore letterale dell'art. 54, comma 5, d.p.r. n. 131 del 1986 ("Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.") e sulla presumibile conoscenza della sentenza - perché, come solo in giudizio è emerso, l’”atto giudiziario” era appunto una sentenza- da parte dei contribuenti senza alcuna effettiva contestazione della affermata inadeguatezza motivazionale per difetto di indicazione degli elementi di calcolo dell’imposta e senza riguardo al fatto che il tema della conoscenza del contenuto dell’atto tassato ancorché non allegato all’avviso si pone solo per un atto individuato nella motivazione dell’avviso; 3. il ricorso deve essere rigettato; 4. le spese seguono la soccombenza; 5. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere ai contribuenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6500,00, per compensi professionali, euro 2
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