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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 dicembre 2025

Cassazione n. 01853/2026

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. iscritt o al n. 21722/2024R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6364/2024, depositata in data 8 marzo 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 9 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrenteimpugna per revocazione straordinaria ex art. 391-bis c.p.c., in relazione all’art. 395 n. 4) c.p.c., l’ordinanza n. 6364/2024 resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio rubricato al [OSCURATO:PERSONA] -Sentenza di cassazione - Errore di fatto revocatorio - Omessa pronuncia su un profilo di un motivo di ricorso -Esclusione n.r.g. 20937/2020, con la quale era stato rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente (ed affidato a tre motivi) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 81/2020.

Il giudizio aveva ad oggetto l’impugnativa di un a vviso di accertamento relativo alla rettifica della rendita catastale (euro 3.348,00), proposta con DOCFA datata 11/8/2014, di un'area adibita a pontile con 57 posti barca, oltre alle aree di alaggio, varo e servizio, per complessivi mq. 8.471, sita a [OSCURATO:PERSONA], avendo l'Ufficio attribuito la Categoria D/8, (esclusa la Cat.

E per ricorrenza dello scopo di lucro) ed elevato (euro 23.000,00) la rendita proposta; il ricorso alla CTPveniva accolto con decisione riformata in appello dalla CTR. [OSCURATO:PERSONA] della Liguria accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo motivato l'avviso di accertamento impugnato anche se non riportava le linee guida ("prezzario") poste a fondamento di tutti i conteggi aritmetici effettuati dall'Ufficio, trattandosi di documentazione conoscibile, e corretto il modus operandi dell’Ufficio quanto al riferimento al valore dei posti barca, indicati nella planimetria allegata al DOCFA, secondo la lunghezza delle imbarcazioni.

2. La domanda di revocazione è affidata ad un unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, eccependo l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 9 gennaio 2026.

La ricorrente ha depositato, in data 29 dicembre 2025, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di revocazione la contribuente deduce un error in procedendo, ovvero l’avere la CTR «erroneamente supposto che con riferimento al “prezziario”, recante i valori posti alla base del metodo estimativo erroneamente adottato dall’Agenzia delle Entrate per rettificare la rendita catastale del pontile in questione, la Società [OSCURATO:SOCIETA]. avesse formulato solo delle contestazioni di natura puramente formale, attinenti la sua mancata conoscenza sotto il profilo della completa motivazione dell’atto impositivo impugnato, e non anche di natura sostanziale, in relazione all’incongruenza dei valori accertati».

Deduce, in particolare, di aver dedotto la radicale illegittimità ed incoerenza del metodo di stima adottato dall’Ufficio per la determinazione del valore finale e, quindi, della rendita catastale, delle unità immobiliari, posto che i criteri utilizzati a tal fine erano stati estrapolati dall’Ufficio dal “prezziario”; la ricorrente aveva, in altri termini, mosso in tal modo contestazioni anche di natura ‘sostanziale’ al “prezziario”.

La Suprema Corte affermava che la ricorrente non aveva prospettato alcuna contestazione diversa da quella, puramente formale, della sua mancata conoscenza del “prezziario” e che la critica della società non andava oltre una generica doglianza metodologica sui criteri seguiti; la Corte sarebbe, quindi, incorsa in una svista nella misura in cui non avrebbe colto la detta tipologia di censura formulata dalla società.

Conclude, quindi, perché la Corte revochi l’impugnata ordinanza e, per l’effetto –in sede rescissoria – dichiari l’illegittimità dell’avviso di accertamento catastale impugnato, con vittoria di spese di lite.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. è consentito solo se la sentenza o l’ordinanza della Corte di Cassazione siano affetti da ‘errore di fatto’ ai sensi dell’art. 395, n. 4) c.p.c., ovvero «quando l’errore risulti dagli atti o dai documenti della causa.

Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».

Questa Corte ha precisato che «l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali» (Cass. 25/06/2008, n. 17443).

L’erronea percezione degli atti di causa, nella quale si sostanzia l’errore in parola, postula l’esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l’una dalla sentenza impugnata (purché non sia il frutto di valutazione o giudizio) e l’altra dagli atti processuali.

2.2. Con particolare riferimento al giudizio di legittimità questa Corte ha chiarito che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, dovendo però escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile) bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio(Cass. Sez.

U. n. 31032/2019; Cass. n. 16297/2025 eCass. n. 26301/2018).

2.3. Nella specie, nell’ordinanza impugnata questa Corte ha esaminato tutti i tre motivi di ricorso proposti e, in particolare, quello relativo alla correttezza del metodo di determinazione della rendita catastale, indicando la doglianza sollevata dalla società ( la prospettata ‘discrasia’ metodologica che il giudice di appello non avrebbe rilevato) per poi confutarla (da pag. 7).

Nessun errore di fatto revocatorio affligge, quindi, l’ordinanza impugnata, mirando, piuttosto, la contribuente ad una nuova valutazione squisitamente ‘giuridica’ della questione relativa alla determinazione del valore catastale operato dall’Ufficio e ritenuto corretto dal giudice del merito.

3. In base alle considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez.

U. n. 4315/2020).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. iscritt o al n. 21722/2024R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6364/2024, depositata in data 8 marzo 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 9 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrenteimpugna per revocazione straordinaria ex art. 391-bis c.p.c., in relazione all’art. 395 n. 4) c.p.c., l’ordinanza n. 6364/2024 resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio rubricato al [OSCURATO:PERSONA] -Sentenza di cassazione - Errore di fatto revocatorio - Omessa pronuncia su un profilo di un motivo di ricorso -Esclusione n.r.g. 20937/2020, con la quale era stato rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente (ed affidato a tre motivi) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 81/2020. Il giudizio aveva ad oggetto l’impugnativa di un a vviso di accertamento relativo alla rettifica della rendita catastale (euro 3.348,00), proposta con DOCFA datata 11/8/2014, di un'area adibita a pontile con 57 posti barca, oltre alle aree di alaggio, varo e servizio, per complessivi mq. 8.471, sita a [OSCURATO:PERSONA], avendo l'Ufficio attribuito la Categoria D/8, (esclusa la Cat. E per ricorrenza dello scopo di lucro) ed elevato (euro 23.000,00) la rendita proposta; il ricorso alla CTPveniva accolto con decisione riformata in appello dalla CTR. [OSCURATO:PERSONA] della Liguria accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo motivato l'avviso di accertamento impugnato anche se non riportava le linee guida ("prezzario") poste a fondamento di tutti i conteggi aritmetici effettuati dall'Ufficio, trattandosi di documentazione conoscibile, e corretto il modus operandi dell’Ufficio quanto al riferimento al valore dei posti barca, indicati nella planimetria allegata al DOCFA, secondo la lunghezza delle imbarcazioni. 2. La domanda di revocazione è affidata ad un unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, eccependo l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 9 gennaio 2026. La ricorrente ha depositato, in data 29 dicembre 2025, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di revocazione la contribuente deduce un error in procedendo, ovvero l’avere la CTR «erroneamente supposto che con riferimento al “prezziario”, recante i valori posti alla base del metodo estimativo erroneamente adottato dall’Agenzia delle Entrate per rettificare la rendita catastale del pontile in questione, la Società [OSCURATO:SOCIETA]. avesse formulato solo delle contestazioni di natura puramente formale, attinenti la sua mancata conoscenza sotto il profilo della completa motivazione dell’atto impositivo impugnato, e non anche di natura sostanziale, in relazione all’incongruenza dei valori accertati». Deduce, in particolare, di aver dedotto la radicale illegittimità ed incoerenza del metodo di stima adottato dall’Ufficio per la determinazione del valore finale e, quindi, della rendita catastale, delle unità immobiliari, posto che i criteri utilizzati a tal fine erano stati estrapolati dall’Ufficio dal “prezziario”; la ricorrente aveva, in altri termini, mosso in tal modo contestazioni anche di natura ‘sostanziale’ al “prezziario”. La Suprema Corte affermava che la ricorrente non aveva prospettato alcuna contestazione diversa da quella, puramente formale, della sua mancata conoscenza del “prezziario” e che la critica della società non andava oltre una generica doglianza metodologica sui criteri seguiti; la Corte sarebbe, quindi, incorsa in una svista nella misura in cui non avrebbe colto la detta tipologia di censura formulata dalla società. Conclude, quindi, perché la Corte revochi l’impugnata ordinanza e, per l’effetto –in sede rescissoria – dichiari l’illegittimità dell’avviso di accertamento catastale impugnato, con vittoria di spese di lite. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. è consentito solo se la sentenza o l’ordinanza della Corte di Cassazione siano affetti da ‘errore di fatto’ ai sensi dell’art. 395, n. 4) c.p.c., ovvero «quando l’errore risulti dagli atti o dai documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». Questa Corte ha precisato che «l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali» (Cass. 25/06/2008, n. 17443). L’erronea percezione degli atti di causa, nella quale si sostanzia l’errore in parola, postula l’esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l’una dalla sentenza impugnata (purché non sia il frutto di valutazione o giudizio) e l’altra dagli atti processuali. 2.2. Con particolare riferimento al giudizio di legittimità questa Corte ha chiarito che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, dovendo però escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile) bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio(Cass. Sez. U. n. 31032/2019; Cass. n. 16297/2025 eCass. n. 26301/2018). 2.3. Nella specie, nell’ordinanza impugnata questa Corte ha esaminato tutti i tre motivi di ricorso proposti e, in particolare, quello relativo alla correttezza del metodo di determinazione della rendita catastale, indicando la doglianza sollevata dalla società ( la prospettata ‘discrasia’ metodologica che il giudice di appello non avrebbe rilevato) per poi confutarla (da pag. 7). Nessun errore di fatto revocatorio affligge, quindi, l’ordinanza impugnata, mirando, piuttosto, la contribuente ad una nuova valutazione squisitamente ‘giuridica’ della questione relativa alla determinazione del valore catastale operato dall’Ufficio e ritenuto corretto dal giudice del merito. 3. In base alle considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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